LETTERE DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Non servono chiarimenti se è stata emessa la fattura
L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha recapitato a mezzo pec degli avvisi di anomalia, con invito a regolarizzare la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi; in particolare, l’Amministrazione segnala che, alla data del 31.12.2019, non risultano pervenuti i dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo da luglio 2019 a novembre 2019.
Con una nota pubblicata il 3 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i chiarimenti non sono necessari per coloro che hanno deciso di certificare le operazioni esclusivamente con fattura e non con i corrispettivi.
Comunicazione trasmessa via pec
L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere di compliance agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l’apposita procedura web del portale Fatture e corrispettivi nel periodo da luglio 2019 a novembre 2019, nonostante sia stato indicato nella dichiarazione Iva 2019 di aver effettuato operazioni economiche nei confronti dei consumatori finali (quadro VT) e di aver realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro (quadro VE).
In contribuenti sono chiamati a verificare la propria posizione e se riscontrata l’omissione si potrà procedere alla regolarizzazione spontaneamente, inviando i dati dei corrispettivi non comunicati e al versamento delle sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.
La comunicazione prosegue invitando il contribuente a fornire chiarimenti o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati dall’Agenzia stessa, utilizzando il canale di assistenza CIVIS.
Quando non è necessario rispondere
Con nota del 3 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura. Gli stessi possono quindi ignorare la comunicazione ricevuta.
Si tratta dei casi in cui sono state eseguite cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali (privati) ed è stata emessa la fattura, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Tutte queste operazioni sono confluite nella Dichiarazione annuale Iva e dettagliate nel quadro VT della ripartizione territoriale dell’Iva al consumo, istituito al fine di prevedere la separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva.
Casi in cui è utile rispondere
Se invece, in presenza di corrispettivi correttamente comunicati, è stata inviata la lettera con invito a regolarizzare l’adempimento, oppure in situazioni diverse dall’emissione della fattura (in luogo delle certificazione dei corrispettivi) è consigliabile esaminare tutti i processi attivi legati alla comunicazione telematica dei corrispettivi, compresa la consultazione del portale "Fatture e Corrispettivi".
Regolarizzazione degli errori riscontrati
Nel caso si riscontri la mancata comunicazione dei corrispettivi, è possibile regolarizzare la tardività mediante il ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione della sanzione, che nel caso di omesso invio dei corrispettivi è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / non trasmesso / memorizzato e trasmesso ma con dati incompleti o non veritieri, con un minimo di € 500,00,
04/02/2020