LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

 

Limiti alla detrazione per le fatture datate 2019 e ricevute nel 2020

 

A fine anno occorre monitorare con attenzione l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito. Con la fatturazione elettronica, mai come quest’anno, è necessario prestare attenzione il momento di arrivo delle fatture di acquisto, al fine di determinare il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.

 

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (art. 19, co. 1 del D.P.R. 633/1972).

 

Normativa di riferimento

Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha apportato modifiche agli art. 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) del D.P.R. 633/72 per le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1° gennaio 2017.

Con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti:

1) quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);

2) quello formale del possesso/ricevimento della fattura.

Al più tardi, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i due menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. È da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

In un’ottica di semplificazione, è invece con l’art. 14 del D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 aggiungendo un periodo che afferma “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

 

Termini per esercitare la detrazione

Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino al mese di novembre, con una fattura datata 30 novembre e ricevuta ad esempio il 5 dicembre, che poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre, dal mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2019 e ricevute tramite il SDI, ad esempio, il 6 gennaio 2020, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio 2020, ma occorrerà attendere il 17 febbraio per i contribuenti mensili ed il 18 maggio 2020 per quelli trimestrali.

Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo per le operazioni di fine anno 2019?

Sono cinque i casi in cui le imprese potranno trovarsi:

1) fatture per operazioni effettuate nel 2019 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2019 Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2019, il cui versamento scade il 16 gennaio per i mensili, il 17 febbraio per i trimestrali speciali ed il 16 marzo 2020 per i trimestrali normali.

2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2020 (la c.d. "fattura dimenticata" non registrata nel 2019, ma entro il 30/04/20) Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, entro il 30 aprile 2020, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2019.

3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2019, ma ricevute e registrate a gennaio del 2020 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2020 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2020), il cui versamento Iva scade il 17 febbraio per i mensili e del 16 marzo 2020 per i trimestrali. Se la fattura viene ricevuta a febbraio, per i mensili la liquidazione Iva sarà il 16 marzo 2020 e così via, fino al 30 aprile 2020.

4) fatture per operazioni effettuate nel 2020 e ricevute nel 2020 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.

5) fatture per operazioni effettuate e ricevute a dicembre 2019, ma registrate dopo il 30 aprile 2020 Ø la prima conseguenza è la decadenza dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta e per recuperare l’Iva è possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).

 

Ricezione delle fatture elettroniche tramite SDI

Dal 1° gennaio 2019, con la fatturazione elettronica, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di consegna in formato Xml della stessa al cessionario/committente, i cui contenuti sono visibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il SDI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”. In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SDI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

In questi casi il SDI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SDI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

 

Fatture differite da DDT

Le stesse regole e limitazioni valgono anche per le fatture differite: una fattura differita ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione dell’Iva di tale mese, mentre se il recapito avviene a gennaio 2020, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2020, con la liquidazione Iva del 17 febbraio per i contribuenti mensili ed il 18 maggio 2020 per quelli trimestrali.

 

Raccomandazioni per la fine dell'anno

Siccome con la fatturazione elettronica viene tracciata la data di consegna/ricevimento della fattura, per non penalizzare il cessionario/committente, e permettergli la detrazione Iva nel mese di dicembre, si consiglia di anticipare tutti i processi inerenti il ciclo attivo di fatturazione, e di non attendere gli ultimi giorni dell’anno.

 

 

09/12/2019

 

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