LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI FINE ANNO 2020
Limiti alla detrazione per le fatture datate 2020 e ricevute nel 2021
A fine anno occorre monitorare con attenzione l’esatta ricezione delle fatture di acquisto, per determinare il momento in cui è possibile detrarne l’Iva a credito (esibilità). Con la fatturazione elettronica è necessario prestare molta attenzione al momento di consegna della fattura ricevuta in formato Xml dal Sdi, per individuare da quando detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (art. 19, co. 1 del D.P.R. 633/1972).
Normativa di riferimento
Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha apportato modifiche agli art. 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) del D.P.R. 633/72 per le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1° gennaio 2017.
Con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti:
1) quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
2) quello formale del possesso/ricevimento della fattura.
Al più tardi, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo in cui si sono verificati i due menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. È da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
In un’ottica di semplificazione, è invece con l’art. 14 del D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 aggiungendo un periodo che afferma “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.
Termini per esercitare la detrazione
Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino al mese di novembre (quando una fattura datata 30 novembre e ricevuta ad esempio il 5 dicembre, poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre), dal mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2020 e ricevute tramite il Sdi, ad esempio, il 5 gennaio 2021, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 18 gennaio 2021, ma occorrerà attendere il 16 febbraio per i contribuenti mensili o il 17 maggio 2021 per quelli trimestrali.
Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo per le operazioni di fine anno 2020?
Sono cinque i casi in cui è possibile trovarsi:
1) fatture per operazioni effettuate nel 2020 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2020 Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2020, il cui versamento scade il 18 gennaio per i mensili, il 16 febbraio per i trimestrali speciali o il 16 marzo 2021 per i trimestrali normali.
2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2020 e ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2021 (c.d. "fatture dimenticate" non registrate nel 2020, ma entro il 30/04/2021) Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2020.
3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2020, ma ricevute e registrate a gennaio del 2021 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2021 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2021), il cui versamento Iva scadrà il 16 febbraio per i mensili o il e del 16 marzo 2020 per i trimestrali. Nella remota ipotesi in cui la fattura viene ricevuta e registrata a febbraio 2021, per i mensili la liquidazione Iva sarà dal 16 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2021.
4) fatture per operazioni effettuate e ricevute a dicembre 2020, ma registrate dopo il 30 aprile 2021 Ø la prima conseguenza è la decadenza dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta e per recuperare l’Iva è solo possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).
5) fatture per operazioni effettuate nel 2021 e ricevute nel 2021 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.
Ricezione delle fatture elettroniche tramite SDI
Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il Sdi comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
Fatture differite da DDT
Le stesse regole e limitazioni valgono anche per le fatture differite: una fattura differita ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione dell’Iva di tale mese, mentre se la consegna della fattura elettronica in formato Xml avviene a gennaio 2021, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2021, con la liquidazione Iva del 16 febbraio per i contribuenti mensili o il 17 maggio 2021 per quelli trimestrali.
Raccomandazione di fine dell'anno
Poiché con la fatturazione elettronica viene tracciata la data di consegna/ricevimento della fattura, per non penalizzare il cessionario/committente, e permettergli la detrazione Iva nel mese di dicembre, si consiglia di anticipare tutti i processi inerenti il ciclo attivo di fatturazione, e di non attendere gli ultimi giorni dell’anno.
Tavola riassuntiva
CASI POSSIBILI |
TRATTAMENTO CONTABILE |
ANNO DI DETRAZIONE |
Caso 1) Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020
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Concorrono alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020 |
2020
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Caso 2) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020, non registrate a dicembre 2020, ma entro il 30 aprile 2021 |
Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021 |
2020 |
Caso 3) Fatture datate dicembre 2020 ma ricevute e registrate nel mese di gennaio 2021 |
Dovranno confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 o successive, ma entro il 30 aprile 2021 |
2021 |
Caso 4) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021 |
Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa a favore, relativa all’anno 2020 |
2020
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Caso 5) Fatture ricevute e registrate nel 2021 |
Concorrono alla liquidazione Iva nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo |
2021
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08/12/2020