LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI FINE ANNO 2020

 

Limiti alla detrazione per le fatture datate 2020 e ricevute nel 2021

 

A fine anno occorre monitorare con attenzione l’esatta ricezione delle fatture di acquisto, per determinare il momento in cui è possibile detrarne l’Iva a credito (esibilità). Con la fatturazione elettronica è necessario prestare molta attenzione al momento di consegna della fattura ricevuta in formato Xml dal Sdi, per individuare da quando detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.

 

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (art. 19, co. 1 del D.P.R. 633/1972).

 

Normativa di riferimento

Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha apportato modifiche agli art. 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) del D.P.R. 633/72 per le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1° gennaio 2017.

Con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti:

1) quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);

2) quello formale del possesso/ricevimento della fattura.

Al più tardi, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo in cui si sono verificati i due menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. È da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

In un’ottica di semplificazione, è invece con l’art. 14 del D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 aggiungendo un periodo che afferma “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

 

Termini per esercitare la detrazione

Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino al mese di novembre (quando una fattura datata 30 novembre e ricevuta ad esempio il 5 dicembre, poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre), dal mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2020 e ricevute tramite il Sdi, ad esempio, il 5 gennaio 2021, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 18 gennaio 2021, ma occorrerà attendere il 16 febbraio per i contribuenti mensili o il 17 maggio 2021 per quelli trimestrali.

Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo per le operazioni di fine anno 2020?

Sono cinque i casi in cui è possibile trovarsi:

1) fatture per operazioni effettuate nel 2020 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2020 Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2020, il cui versamento scade il 18 gennaio per i mensili, il 16 febbraio per i trimestrali speciali o il 16 marzo 2021 per i trimestrali normali.

2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2020 e ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2021 (c.d. "fatture dimenticate" non registrate nel 2020, ma entro il 30/04/2021) Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2020.

3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2020, ma ricevute e registrate a gennaio del 2021 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2021 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2021), il cui versamento Iva scadrà il 16 febbraio per i mensili o il e del 16 marzo 2020 per i trimestrali. Nella remota ipotesi in cui la fattura viene ricevuta e registrata a febbraio 2021, per i mensili la liquidazione Iva sarà dal 16 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2021.

4) fatture per operazioni effettuate e ricevute a dicembre 2020, ma registrate dopo il 30 aprile 2021 Ø la prima conseguenza è la decadenza dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta e per recuperare l’Iva è solo possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).

5) fatture per operazioni effettuate nel 2021 e ricevute nel 2021 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.

 

Ricezione delle fatture elettroniche tramite SDI

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il Sdi comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

 

Fatture differite da DDT

Le stesse regole e limitazioni valgono anche per le fatture differite: una fattura differita ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione dell’Iva di tale mese, mentre se la consegna della fattura elettronica in formato Xml avviene a gennaio 2021, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2021, con la liquidazione Iva del 16 febbraio per i contribuenti mensili o il 17 maggio 2021 per quelli trimestrali.

 

Raccomandazione di fine dell'anno

Poiché con la fatturazione elettronica viene tracciata la data di consegna/ricevimento della fattura, per non penalizzare il cessionario/committente, e permettergli la detrazione Iva nel mese di dicembre, si consiglia di anticipare tutti i processi inerenti il ciclo attivo di fatturazione, e di non attendere gli ultimi giorni dell’anno.

 

Tavola riassuntiva

 

CASI POSSIBILI

TRATTAMENTO CONTABILE

ANNO DI DETRAZIONE

Caso 1) Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020

 

Concorrono alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020

2020

 

Caso 2) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020, non registrate a dicembre 2020, ma entro il 30 aprile 2021

Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021

2020

Caso 3) Fatture datate dicembre 2020 ma ricevute e registrate nel mese di gennaio 2021

Dovranno confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 o successive, ma entro il 30 aprile 2021

2021

Caso 4) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021

Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa a favore, relativa all’anno 2020

2020

 

Caso 5) Fatture ricevute e registrate nel 2021

Concorrono alla liquidazione Iva nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo

2021

 

 

 

08/12/2020

 

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