LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI FINE ANNO 2023 E INIZIO ANNO 2024
Limiti alla detrazione per le fatture datate 2023 e ricevute nel 2024
Ad ogni fine anno occorre monitorare con attenzione la data di ricezione delle fatture di acquisto, per determinare il momento in cui è possibile detrarne l’Iva a credito (esibilità). Con la fatturazione elettronica è necessario prestare molta attenzione al momento di consegna della fattura ricevuta in formato Xml da parte dello Sdi, per individuare da quando detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (art. 19, co. 1 del D.P.R. 633/1972). La legge delega di riforma fiscale dovrebbe, in futuro, contemplare una revisione dell’attuale disciplina.
Normativa di riferimento
Il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, ha apportato modifiche agli art. 19 (detrazione dell’imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto) del D.P.R. 633/72 per le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1° gennaio 2017.
Con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti:
1) quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
2) quello formale del possesso/ricevimento della fattura.
Al più tardi, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo in cui si sono verificati i due menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. E’ da quel momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
In un’ottica di semplificazione, è invece con l’art. 14 del D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 aggiungendo un periodo che afferma “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.
Termini per esercitare la detrazione
Pertanto, a differenza di quanto accaduto nei mesi precedenti, e fino al mese di novembre scorso (quando una fattura ad esempio datata 30 novembre e ricevuta il 5 dicembre, poteva essere inclusa nella liquidazione del mese di novembre), nel mese di dicembre, per le fatture datate 31/12/2023 e ricevute tramite il Sdi, ad esempio, il 5 gennaio 2024, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio 2024, ma occorrerà attendere il 16 febbraio 2024 per i contribuenti mensili o il 16 maggio 2024 per quelli trimestrali.
Come comportarsi quindi per le operazioni a cavallo dell’anno?
Sono cinque i casi in cui è possibile trovarsi:
1) fatture per operazioni effettuate nel 2023 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2023 Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2023, il cui versamento scade il 16 gennaio per i mensili, il 16 febbraio per i trimestrali speciali o il 18 marzo 2024 per i trimestrali normali.
2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023 e ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2024 (c.d. "fatture dimenticate" non registrate nel 2023, ma entro il 30/04/2024) Ø il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024, e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2023.
3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2023, ma ricevute e registrate a gennaio del 2024 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2024 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2024), il cui versamento Iva scadrà il 16 febbraio per i mensili o il 16 maggio 2024 per i trimestrali. Nella remota ipotesi in cui la fattura viene ricevuta e registrata a febbraio 2024, per i mensili la liquidazione Iva sarà dal 18 marzo 2024 e fino al 30 aprile 2024.
4) fatture per operazioni effettuate e ricevute a dicembre 2023, ma registrate dopo il 30 aprile 2024 Ø la prima conseguenza è la decadenza dal diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta e per recuperare l’Iva è solo possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 8 co. 6-bis, per esercitare il diritto, entro il termine di decadenza dell’accertamento (5° anno successivo).
5) fatture per operazioni effettuate nel 2024 e ricevute nel 2024 Ø si potrà esercitare il diritto alla detrazione nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se la fattura è stata ricevuta ed annotata entro il 15 del mese successivo.
Ricezione delle fatture elettroniche tramite Sdi
Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il Sdi comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
Fatture differite da DDT
Le stesse regole e limitazioni valgono anche per le fatture differite: una fattura differita ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione dell’Iva di tale mese, mentre se la consegna della fattura elettronica in formato Xml avviene a gennaio 2024, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2024, con la liquidazione Iva del 16 febbraio per i contribuenti mensili o il 16 maggio 2024 per quelli trimestrali.
Raccomandazione di fine dell'anno
Poiché con la fatturazione elettronica viene tracciata la data di consegna/ricevimento della fattura, per non penalizzare il cessionario/committente, e permettergli la detrazione Iva nel mese di dicembre, si consiglia di anticipare tutti i processi inerenti il ciclo attivo di fatturazione, e di non attendere gli ultimi giorni dell’anno.
E’ anche consigliabile contattare i propri fornitori, affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2023 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre p.v., al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell’operazione.
Tavola riassuntiva
CASI POSSIBILI |
TRATTAMENTO CONTABILE |
ANNO DI DETRAZIONE |
Caso 1) Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2023
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Concorrono alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2023 |
2023
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Caso 2) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023, non registrate a dicembre 2023, ma entro il 30 aprile 2024 |
Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024 |
2023 |
Caso 3) Fatture datate dicembre 2023 ma ricevute e registrate nel mese di gennaio 2024 |
Dovranno confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024 o successive, ma entro il 30 aprile 2024 |
2024 |
Caso 4) Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 e registrate dopo il 30 aprile 2024 |
Possono essere detratte nel 2023 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa a favore, relativa all’anno 2023 |
2023
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Caso 5) Fatture ricevute e registrate nel 2024 |
Concorrono alla liquidazione Iva nel mese in cui è stata effettuata l’operazione, anche se ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo |
2024
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18/12/2023