LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA DAL 2018

 

Nuove regole sulla detrazione Iva degli acquisti

 

Dal prossimo mese di gennaio cambiano le regole per l’esercizio alla detrazione Iva sulle fatture di acquisto, come modificato dal Decreto Legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017, per le fatture e le bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

 

Le nuove regole sulla detrazione Iva potrebbero creare problemi sul piano operativo e finanziario sulla fine dell’anno, per le fatture relative alle operazioni di dicembre, per le operazioni per le quali la fatturazione avviene nel 2018 con riferimento al 2017 e, più in generale, per tutte quelle fatture passive del 2017 che il cessionario/committente riceve nel corso del 2018.

 

Nuovi termini per esercitare la detrazione

La novità introdotta modifica quanto attualmente previsto dal D.P.R. 633/72 e ne limita pesantemente i termini entro cui i titolari di partita Iva (imprese e professionisti), potranno detrarre l’Iva a credito sulle fatture di acquisto (articolo 2 del Decreto Legge 50/2017).

Mentre prima della modifica la detrazione dell’Iva doveva avvenire nel termine massimo di due anni dalla data di riferimento della fattura, a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) i nuovi termini sono ridotti a soli quattro mesi e si applicano nel seguente modo:

• le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione Iva entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2017);

• le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione Iva entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione Iva periodo d’imposta 2018);

• le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017.

 

Registrazione delle fatture di acquisto

L’art. 2 del Decreto Legge 50/2017 modifica anche l’attuale art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/72: le fatture di acquisto dovranno essere registrate nel registro Iva prima della registrazione della liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l’Iva ed entro la scadenza della dichiarazione Iva dell’anno successivo a quello di emissione della fattura.

 

Operazioni di fine anno 2017

Sul piano operativo, in riferimento alle fatture che pervengono nell’anno 2018 con riferimento al 2017, ci si potrebbe trovare, in relazione a operazioni il cui momento di effettuazione per le cessioni di beni o prestazioni di servizi si è realizzato a dicembre del 2017, in tre situazioni diverse:

1) la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio: in questo primo caso, il cessionario/committente ricevuta la fattura dovrebbe poter registrare l’operazione nel registro acquisti di dicembre e potrà esercitare la detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a dicembre 2017;

2) la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio: in questo secondo caso, il cessionario/committente, ritenendo possibile esercitare il diritto in dichiarazione, liquiderà l’imposta in dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2018 e utilizzerà l’eventuale credito nella liquidazione di maggio;

3) la fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 30 di aprile 2018, a causa dei più vari motivi: in questo ultimo caso si perderebbe il diritto alla detrazione, salvo ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa Iva a favore, secondo le regole riformate nel 2016.

 

Esempio di applicazione dei nuovi termini

In attesa di opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si propone un esempio riguardante operazioni effettuate e fatturate nel 2017 ma registrate dal cliente nel 2018.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto passivo effettui un acquisto di beni, consegnati nel mese di dicembre con fattura emessa il 30 dicembre 2017. Il cliente potrebbe trovarsi nelle seguenti situazioni:

- fattura ricevuta e registrata nel mese di dicembre 2017 ] l’Iva detratta e computata correttamente nella liquidazione Iva del mese dicembre 2017;

- fattura registrata nel mese di gennaio 2018 ] detrazione Iva “sospesa” in quanto l’imposta può essere portata in detrazione solo con riferimento al 2017; in tal caso è consigliabile registrare la fattura in un sezionale creato ad hoc, nel quale far confluire le fatture di acquisto registrate nel 2018 ma detraibili nel 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ai sensi del nuovo art. 19 D.P.R. 633/1972). In tal caso l’operazione potrà essere portata in detrazione esclusivamente con la presentazione della dichiarazione Iva annuale 2018, riferita al periodo d’imposta 2017;

- fattura registrata nel mese di maggio 2018 dopo aver presentato la dichiarazione Iva relativa alle operazioni 2017 ] in tal caso, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore.

 

 

01/12/2017

 

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