SANATORIA DELLE LITI PENDENTI AL 30 SETTEMBRE 2017
Presentazione delle domande entro il 2 ottobre
L’articolo 11 del D.L. 50/2017 ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali al fine di deflazionare il contenzioso tributario. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, il cui ricorso è stato presentato entro il 24.4.2017.
Ai fini della definizione entro il 2.10.2017 deve essere presentata l’apposita domanda, nonché effettuare il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata). Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per la domanda di definizione.
Liti pendenti definibili
Come disposto dal comma 1 del citato art. 11, sono definibili le controversie:
• attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o la stessa Agenzia delle Entrate con l’Agente della Riscossione;
• pendenti in ogni stato e grado del giudizio (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio);
• il cui ricorso è stato notificato alla controparte entro il 24.4.2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione da parte del soggetto interessato, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.
Va evidenziato che la norma non contiene limitazioni alla tipologia di atti definibili; come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 21.7.2017, risultano definibili le controversie instaurate avverso:
- avvisi di accertamento;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- atti inerenti avvisi di liquidazione;
- atti inerenti i ruoli, anche a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973.
La definizione agevolata è estesa anche alle liti afferenti i tributi locali, posto che, come previsto dal comma 1-bis, è demandata a ciascun Ente territoriale (Regione, Provincia, Comune) la facoltà di stabilire, entro il 31.8.2017, “l’applicazione delle disposizioni … alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. Pertanto, per verificare la possibilità di definire tali liti, occorre verificare che il Comune, che ha emesso l’atto impositivo che si intende definire, effettivamente abbia assunto una deliberazione in tal senso, avallando una procedura definitoria da esso stesso regolamentata, con proprie modalità di definizione.
Nella circolare n. 22/E/2017, si precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Non sono, altresì, definibili le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni (in questi casi mancano gli importi da versare da parte del contribuente) e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili.
Domanda di definizione
La definizione è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda che:
- va inviata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate parte in giudizio, con modalità esclusivamente telematica;
- va compitala utilizzando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 140316 del 21 luglio 2017.
Per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo entro il 2 ottobre 2017 (in realtà, la scadenza originaria è il 30 settembre, ma slitta in quanto cade di sabato). Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
L’onere di presentare la domanda di definizione grava sul soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o su chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Ne consegue che, nel caso in cui si intenda definire la lite, la domanda va presentata a cura del soggetto che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure di chi è subentrato a tale soggetto, ad esempio a titolo di successione universale o particolare (articoli 110 e 111 c.p.c.)
Costo della definizione
La definizione avviene col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Se la controversia attiene esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
Dall’importo lordo dovuto per la definizione vanno scomputati, quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata dei ruoli (D.L. n. 193/2016).
Il pagamento va fatto entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare, ossia dell’intero importo netto dovuto, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.
Il pagamento rateale, ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a 2.000 euro per ciascuna controversia autonoma, va fatto nei seguenti termini:
1. la prima rata, di importo pari al 40% del totale: 2 ottobre 2017;
2. la seconda rata, di importo pari all’ulteriore 40%: 30 novembre 2017;
3. la terza e ultima rata, di importo pari al residuo 20%: 2 luglio 2018 (il termine originario fissato al 30 giugno 2018 cade di sabato).
Sospensione dei termini
I termini dei procedimenti non vengono automaticamente sospesi.
E’ comunque, possibile presentare apposita istanza di parte, da depositare alla segreteria della Commissione tributaria: in tal caso i processi restano sospesi sino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e la ricevuta di pagamento di tutte le somme o della prima rata, il processo resta sospeso sino al 31/12/2018.
Se entro il 31 dicembre 2018 non viene presentata istanza di trattazione, il processo si estingue; l’impugnazione della sentenza o del diniego di definizione vale come istanza di trattazione).
I termini di impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o di riassunzione della causa a seguito di rinvio, sospensione/interruzione del processo o declinatoria di competenza sono sospesi per sei mesi se spirano nello periodo temporale compreso tra il 24 aprile 2017 e il 2 ottobre 2017 (data ultima per la presentazione della domanda di definizione).
Considerazioni
La nuova definizione agevolata presenta alcune criticità, che la rendono meno appetibile rispetto alle versioni precedenti. Innanzitutto, ai fini della chiusura delle liti non è prevista alcuna differenziazione degli importi dovuti in base al grado di giudizio e all’esito provvisorio dello stesso. Di fatto, la definizione risulta maggiormente conveniente al soggetto già risultato soccombente nell’ultimo grado di giudizio intervenuto. Inoltre, l’impossibilità di ottenere il rimborso delle somme già versate, qualora eccedenti l’importo dovuto per la definizione agevolata, non rende vantaggioso “ricorrere” alla definizione. Così, qualora, in pendenza del giudizio per Cassazione, sia stato già versato l’intero importo provvisorio iscritto a ruolo, non sussiste alcun interesse alla definizione agevolata.
Lo Studio effettuerà, per i proprio Clienti, i calcoli di convenienze alla definizione e comunicherà gli importi da versare e le modalità per l’adesione.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i tratti distintivi della definizione.
Presentazione delle domande |
Con la chiusura delle liti pendenti, la cui domanda si dovrà presentare con modalità telematica entro il 2 ottobre 2017, il contribuente dovrà pagare gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Si potranno definire le liti il cui ricorso sia stato notificato alla controparte, cioè all'ufficio delle Entrate entro il 24 aprile 2017. |
Costo delle definizione |
Le controversie in cui sono parte le Entrate si possono definire versando gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; per controversie solo sugli interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Per liti su sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla chiusura delle liti pendenti. |
Importi dovuti |
La somma dovuta per la definizione è costituita: dagli importi spettanti all'Agenzia delle Entrate, richiesti con l'atto impugnato e contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni amministrativo -tributarie collegate al tributo; dagli interessi di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso; dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati sui tributi recati dall'atto impugnato fino al sessantesimo giorno successivo dalla data di notifica. Il valore della lite va determinato al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'ufficio. |
Modalità di pagamento |
I contribuenti, che intenderanno avvalersi della chiusura delle liti, dovranno eseguire il pagamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, che slitta al 2 ottobre, se gli importi dovuti non superano 2mila euro. Per importi superiori è previsto il pagamento in massimo tre rate. Il termine per pagare gli importi dovuti o la prima rata, pari al 40% del totale, scade il 30 settembre 2017, che slitta al 2 ottobre; le altre scadenze sono il 30 novembre per la seconda rata (altro 40%) e il 30 giugno 2018 per la terza (il residuo 20%) |
Scomputo degli importi già versati |
Dagli importi dovuti per la chiusura della lite si scomputano quelli già versati per effetto delle norme vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle. Esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). La chiusura della lite non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate |
Proroga dei termini |
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della chiusura delle liti. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Presentata la domanda di definizione, il contribuente deve depositare, entro il 10 ottobre 2017, copia della domanda e del relativo eventuale versamento. Fatto questo deposito il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Con la chiusura delle liti si allungheranno di sei mesi i termini per impugnare le sentenze in secondo grado e in Cassazione. È infatti prevista una sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione. La sospensione riguarda i termini che scadono dal 24 aprile al 30 settembre 2017, si aggiunge al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, e resta pari a sei mesi anche se si sovrappone al periodo di sospensione dei termini feriali. |
05/08/2017