NEL SOSTEGNI-BIS RIPROPOSTI DUE CREDITI D’IMPOSTA: LOCAZIONI E SPESE SANIFICAZIONE
I principali crediti d’imposta del decreto Sostegni-bis
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 123 del D.L. n. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in vigore dal 26/05/2021, sono state riproposti due crediti d’imposta, già utilizzati in passato: bonus canoni di locazione e spese per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione.
Accanto al pacchetto di contributi a fondo perduto l’intervento normativo prevede proroghe, potenziamenti ed estensioni dei principali crediti d’imposta introdotti nel 2020, nonché la definizione di nuovi. Di seguito si propongono nella nuova veste i crediti d’imposta che maggiormente sono stati utilizzati lo scorso anno dalle imprese e dai professionisti.
Credito d’imposta sulle locazioni
L’art. 4 del D.L. 73/2021 ha esteso anche ad alcuni mesi del 2021 la possibilità di fruire del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Nello specifico:
· è stato riproposto per tutte le imprese (diverse dalle imprese operanti in ambito turistico, vedi sotto) ed i professionisti il credito d’imposta per i canoni corrisposti per l’utilizzo degli immobili destinati ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali nonché per quelli destinati all’esercizio di arti e professioni per i mesi da gennaio a maggio 2021;
· è stato modificato l’art. 28, co. 5 del D.L. 34/2020, consentendo alle imprese turistico ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator di fruire del credito di imposta per i canoni mensili fino al 31 luglio 2021; nella sostanza è stato ampliato di 3 mesi, dal 30 aprile al 31 luglio l’arco temporale.
Cambia il requisito oggettivo di accesso al beneficio: per accedere al beneficio l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Si tratta della stessa misura di riduzione del fatturato e della stessa percentuale, già prevista per il nuovo fondo perduto, introdotto dal decreto Sostegni-bis.
Imprese e professionisti
Ai soggetti esercenti attività di impresa e ai professionisti con ricavi e compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 (secondo periodo di imposta antecedente alla pubblicazione del D.L. 73/2021) e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito di imposta in relazione ai canoni non abitativi versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il credito di imposta spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde al:
· 60% del canone mensile sui contratti di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo;
· 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi dell’immobile strumentale.
Settore turistico e ricettivo
Per effetto della nuova norma, il credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo spetta fino al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, nelle seguenti misure:
· 60% del canone mensile in caso di contratto di locazione, di leasing o di concessione;
· 30% del canone mensile in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse;
· 50% del canone mensile in caso di contratto di affitto d’azienda di imprese turistico-ricettive;
· 30% del canone mensile in caso di contratto di affitto d’azienda di agenzie di viaggio e tour operator.
Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator devono avere subìto una diminuzione del totale del fatturato e dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Modalità di utilizzo del credito
Restano invariati i presupposti per la fruizione sia del credito di imposta per le imprese del settore turistico e ricettivo sia del credito di imposta per le altre imprese e i professionisti: la maturazione effettiva del credito avviene secondo il principio di cassa, quindi la spettanza decorre dal giorno successivo al pagamento della mensilità del canone (vedere i chiarimenti già forniti, in particolare dalla circolare n. 14/E/2020). Il credito può essere fruito mediante:
- utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24;
- riporto a scomputo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.
Credito d’imposta sulla sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
L’art. 32 del D.L. 73/2021 ha riproposto il c.d. “bonus sanificazione / acquisto DPI” per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti, al fine di favorire la riapertura delle attività e l’adozione di misure dirette a contenere / contrastare la diffusione del Covid-19. Sono interessati:
· imprese e lavoratori autonomi;
· enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
· strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
Il credito spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l’acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.
Sono ammissibili all’agevolazione in esame le seguenti spese:
a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito può essere utilizzato mediante:
- utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24;
- riporto a scomputo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
L’art. 20 del D.L. 73/2021 amplia le casistiche di fruizione in unica soluzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il co. 1059-bis all’art. 1 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Il credito è compensabile in un’unica quota annuale, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, con riferimento agli investimenti:
• in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016);
• effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016) restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Si ricorda che l’utilizzo del credito in compensazione è possibile a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni.
Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive / turistico alberghiere
L’art. 7, co.5 del D.L. 73/2021 dispone la proroga di un anno (al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022) del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 79 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), nella misura del 65% per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).
Con la modifica del citato art. 79, l’agevolazione è prorogata da 2 a 3 periodi d’imposta e quindi il credito spetta anche per il 2022.
Si ricorda che tra i possibili beneficiari dell’agevolazione sono ricomprese anche:
• le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
• gli stabilimenti termali di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
• le strutture ricettive all’aria aperta.
E’ previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 100 milioni per l’anno 2022.
Credito d’imposta giacenze dei settori tessile e moda
L’art. 8, co.1 del D.L. 73/2021 proroga e potenzia il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48-bis del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio):
• proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
• potenziamento del tetto di spesa a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’anno 2022;
• introduzione dell’obbligo di comunicazione all’AdE;
• termine di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021;
• termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell’AdE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato al 25.06.2021.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo
L’art. 10, co.1 e 2 del D.L. 73/2021 dispone la proroga del credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all’art. 81 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
E’ previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2021.
07/06/2021