REGOLARIZZAZIONE DEL VALORE DEL MAGAZZINO E DELLE MERCI
Al 30 settembre il versamento della prima rata della sanatoria
L’art. 7 del D.L. 113/2024 (c.d. decreto Omnibus) ha disposto la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, ai sensi dell’art. 1, co. 78-85 della legge di Bilancio 2024, la cui scadenza originaria era prevista lo scorso 31 luglio per i soggetti Isa.
Possono beneficiare della misura agevolativi gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria che, ai fini della redazione del bilancio, non adottano i princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs), per regolarizzare le rimanenze di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, ai valori reali al 01.01.2023, da rilevarsi nel bilancio chiuso al 31.12.2023.
Imprese interessate
Sono interessate le imprese in contabilità ordinaria, mentre non è applicabile alle imprese in contabilità semplificata o forfettari.
Possono essere oggetto di adeguamento alla giacenza effettiva, le esistenze iniziali di cui all’art. 92 del Tuir, che rinvia ai beni indicati all’art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir, vale a dire:
- beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (merci);
- materie prime e sussidiari;
- semilavorati;
- altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non sono invece interessate dalla regolarizzazione le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all’art. 93 del Tuir, come anche le commesse di durata inferiore ai 12 mesi (non ancora ultimate al termine dell’esercizio) e che sono valutate in base alle spese sostenute, a norma dell’art. 92, co. 6 del Tuir.
Modalità di regolarizzazione
Dal un punto di vista operativo, si può procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante:
a) l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
b) l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Nel primo caso, che tendenzialmente dovrebbe rispondere a fattispecie di vendite in nero per cui il magazzino contabile è superiore a quello effettivo, bisognerà corrispondere l’Iva e una sostitutiva del 18%. Nel secondo caso, invece, per la regolarizzazione degli acquisti in nero, basterà corrispondere la sola sostitutiva del 18%.
Il D.M. 24/6/2024 ha individuato i coefficienti di maggiorazione richiesti dalla norma per le situazioni di eliminazione delle esistenze iniziali, distinti per codice Ateco.
Il co. 82 specifica che la regolarizzazione va richiesta nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023. Stabilisce altresì che le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Conseguentemente, gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RQ del modello Redditi 2024, compilando la Sezione XXVII (righi da RQ110 a RQ112) e nel modello ISA, tramite la barratura di un’apposita casella a rigo F08.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo. In particolare:
- la prima rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro lo scorso 30 giugno 2024, poi differito al 30 settembre 2024;
- la seconda rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il prossimo 30 novembre 2024.
Ai fini della regolarizzazione è necessario versare, con mod. F24 e utilizzando gli specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30/E/2024.
Effetti sulla regolarizzazione
L’adeguamento delle esistenze iniziali non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed i minori o maggiori importi risultanti dall’eliminazione o dall’iscrizione dei valori, sono riconosciuti ai fini fiscali e civilistici a decorrere dall’esercizio 2023.
Il minore o maggiore valore indicato per le esistenze iniziali quindi, non comporta l’applicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie quali, ad esempio: l’irregolare tenuta delle scritture contabili, la presentazione di dichiarazione infedele e l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.
20/09/2024