LA MANOVRA CORRETTIVA DI APRILE 2017
Le novità del decreto fiscale del 24 aprile scorso
A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene nuovamente sui conti, con la cosiddetta “manovra correttiva” (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95, in vigore dal 24 aprile.
Inizia ora l’iter parlamentare della conversione in legge.
Le novità
Tra le novità fiscali si segnala:
· la riduzione da 15.000 euro a 5.000 euro del limite di utilizzo in compensazione dei crediti tributari che richiedono il visto di conformità;
· l’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per il pagamento degli F24 con compensazione di crediti;
· l’estensione del meccanismo dello split payment, dall’1.7.2017, per i lavoratori autonomi che eseguono prestazioni nei confronti della P.A.;
· la riduzione del termine per l’esercizio della detrazione dell’Iva a credito;
· l’applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni brevi;
· la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti al 31.12.2016;
· l’introduzione di una nuova modalità di determinazione della base ACE dal 2017.
Per quanto riguarda la materia del lavoro, si segnala:
· Durc: ricorrendo gli altri requisiti di regolarità richiesti, è rilasciato dal momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle tramite il modulo DA1;
· premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dall’articolo 1, comma 188, L. 208/2015, hanno diritto all’abbassamento di 20 punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro;
· APE: le attività si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello d’interruzione.
Riduzione delle compensazioni e visto di conformità
Per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali, viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti tributari in compensazione (Irpef, Ires, Irap e Iva), che passa da 15.000 a 5.000 euro, senza necessità del visto di conformità o l’alternativa sottoscrizione da parte dell’organo di controllo nel modello dichiarativo. Il nuovo limite interessa tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009, quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dalla L. 147/2013 (Finanziaria 2014).
Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l’Ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%).
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'A.E. per gli F24
Viene soppresso il limite annuo di € 5.000,00 entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale home banking a cura del contribuente.
Tutti i versamenti col modello F24 che recano compensazioni di crediti fiscali, a prescindere dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere obbligatoriamente trasmessi seguendo i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.
Ampliato il meccanismo dello split payment ai professionisti
A decorrere dall’1.7.2017 lo spilt payment è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009. I destinatari del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:
• Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
• Autorità indipendenti;
• Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, codice civile, direttamente dalla Presidenza del C.d.M. e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1;
- n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Riduzione del termine per l’esercizio della detrazione Iva sugli acquisti
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto: 30 aprile dell’anno successivo. In precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di registrazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali previsto dall’art. 25 dello stesso D.P.R. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
Secondo quanto comunicato dal direttore della Agenzia Entrate alle commissioni bilancio di Camera e Senato, sulla manovra correttiva dei conti pubblici, la riduzione del termine per esercitare la detrazione, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell’imposta previsti dalla legge Iva.
Applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi
Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia de locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.
Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendo applicabili le regole perviste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione.
Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra.
Definizione delle liti fiscali pendenti
Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata la costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.
La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, co. 1 del D.P.R. 602/1973.
Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione. Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017.
Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze: 30 settembre 2017, 30 novembre 2017 e
30 giugno 2018.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016.
Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Rimodulazione ACE (aiuto alla crescita economica)
Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011, nota come Ace. In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.
Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020.
Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre.
03/05/2017