TUTTE LE MISURE DI SOSTEGNO A CARATTERE FINANZIARIO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Tutti i benefici contenuti nel decreto "Cura Italia"
Con il decreto "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state previste misure urgenti a sostegno per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.
Alcuni articoli del provvedimento in esame hanno introdotto misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dalla diffusione del COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. La circolare ABI n. protocollo UCR/000593 del 24 marzo 2020 ha delineato gli aspetti operativi utili ai soggetti che intendono accedere a una delle misure. Le banche possono, inoltre, offrire ulteriori forme di moratoria, quale quella prevista dall’Accordo per il credito 2019, che è stato ampliato e rafforzato.
Moratoria su mutui, finanziamenti e leasing
Con l’art. 56 del D.L. 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa al coronavirus. In particolare, viene previsto che:
- le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
- i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, sono sospeso fino al 30.9.2020.
In proposito, nella circolare del 24.3.2020, l’Associazione Bancaria Italiana ha chiarito che il riferimento riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione, nonché i contratti in derivati e che rientrano nel periodo di sospensione anche le rate in scadenza il 30.9.2020, che non dovranno, quindi, essere pagate.
La moratoria trova applicazione per le micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia e per i lavoratori autonomi.
Il requisito è che questi soggetti richiedenti si trovino in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Non possono, invece, accedervi le imprese che abbiano rate scadute, ossia non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni.
Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita comunicazione mediante Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.
In allegato la bozza_1 del modello di comunicazione. Si consiglia di rapportarsi con il proprio Istituto di credito, al fine di valutare la migliore forma di sospensione dei pagamenti fruibile.
comunicazione richiesta di moratoria
Fondo di solidarietà per mutui prima casa
L’art. 54 del D.L. 18/2020 ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020). Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro che ha registrato in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21.2.2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica resa disponibile nell’apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).
In allegato la bozza_2 del modello di comunicazione. Si consiglia di rapportarsi con il proprio Istituto di credito, al fine di valutare la migliore forma di sospensione dei pagamenti fruibile.
comunicazione sospensione mutuo prima casa
Meccanismi di garanzia per le imprese che hanno ridotto il fatturato
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del D.L. 18/2020 prevede una contro garanzia per le banche da parte di Cassa Depositi e Prestiti spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.
In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI e che:
- hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale.
Sostegno al settore agricolo e agroalimentare
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA) ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per andare incontro alle esigenze del settore agricolo e agroalimentare.
Con il comunicato stampa del 25 marzo 2020 sono state rese note le seguenti misure:
· sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020;
· esclusione del periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata del preammortamento dei piani di investimento autorizzati dall’istituto;
· estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti per i quali viene richiesto l’allungamento;
· liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati avanzamento lavoro in modalità semplificata;
· sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali il cui termine di scadenza sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020;
· sospensione fino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016.
Si segnala, inoltre, che le disposizioni previste per il fondo di garanzia per le pmi, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal fondo ISMEA.
Incentivi per le imprese che producono dispositivi di protezione individuale
Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, vista l’inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario è autorizzato, dall’art. 5 del D.L. 18/2020, a erogare finanziamenti mediante contributi e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi. La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (società di persone e di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili), localizzate sull’intero territorio nazionale e in regime di contabilità ordinaria. Sono escluse le imprese individuali.
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, avviati successivamente al 17.3.2020, volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:
- l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;
- la riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
Sono agevolabili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento relative a:
- opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
È inoltre agevolabile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle suddette spese.
La domanda deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico, secondo gli schemi messi a disposizione nel sito Internet www.invitalia.it e può essere inviata a partire dalle ore 12.00 del 26.3.2020. La valutazione delle domande è effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Si veda anche: Agevolazioni - contributi e incentivi economici di aprile
Misure per il settore agricolo e della pesca
L’art. 78 del D.L. 18/2020 prevede la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Inoltre, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per:
- la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
- la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese;
- l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Con un successivo decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali
L’art. 66 del D.L. 18/2020 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da persone fisiche private non imprenditori, ovvero imprenditori soggetti a reddito d’impresa.
Persone fisiche ed enti non commerciali
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires), nella misura del 30%, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore:
- dello Stato;
- delle Regioni;
- degli enti locali territoriali;
- di enti o istituzioni pubbliche;
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.
Soggetti titolari di reddito d'impresa
Sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono beneficiare della nuova deduzione dal reddito d’impresa:
- gli imprenditori individuali;
- le società di persone commerciali (snc e sas);
- le società di capitali (spa, sapa e srl);
- gli enti commerciali;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Ai fini dell’Irap tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
L’erogazione liberale in natura dovrebbe risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione
· del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
· del destinatario dell’erogazione, riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari
Con l’art. 98 co. 1 del D.L. 18/2020 viene previsto un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari disciplinato dall’art. 57-bis del DL 50/2017.
Per il 2020, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020 deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020.
Restano valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.
Credito d'imposta per le locazioni di negozi e botteghe
Con l’art. 65 del D.L. 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni) nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.
L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
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Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’art. 64 del D.L. 18/2020 prevede per il 2020 un credito d’imposta:
· a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
· nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.
Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
Premio ai dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo
Con l’art. 63 del D.L. 18/2020 è previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l’emergenza coronavirus. Nello specifico, il premio:
· spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del Tuir, con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;
· è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
· non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
· è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il datore di lavoro recupera l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, analogamente quindi al c.d. “bonus Renzi”, utilizzando il codice tributo 1699, mentre per il modello F24EP e il 169E dovranno essere compilati i campi per dare evidenza del mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio (nei formati “00MM” e “AAAA”), senza necessità di presentare alcuna dichiarazione da cui emerga il relativo credito e senza tenere conto del limite di 5mila euro.
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Rinvio dei termini per gli enti del terzo settore
L’art. 35 del D.L. 18/2020 differisce al 31.10.2020 il termine per effettuare gli adeguamenti statutari necessari ai fini della prossima iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e del termine per l’approvazione dei bilanci per alcune tipologie di enti.
Con riferimento agli adeguamenti statutari è posticipato dal 30.6.2020 al 31.10.2020 il termine per adeguare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e del D.Lgs. 112/2017 (riforma dell’impresa sociale) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in favore di enti che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore e imprese sociali già costituite alla data del 20.7.2017.
Per i termini di approvazione dei bilanci di alcune tipologie di enti, i cui termini di approvazione ricadono all’interno del periodo emergenziale (ossia, entro il 31.7.2020), possono essere approvati entro il 31.10.2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Il differimento opera in favore di:
- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle Province autonome;
- associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome.
Sospensione dei canoni per il settore sportivo
L’art. 95 del D.L. contiene una disposizione volta ad agevolare le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di sospendere il pagamento dei canoni di locazione o concessione per gli impianti sportivi pubblici.
La norma riguarda, dal punto di vista soggettivo le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e dilettantistiche e le associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
La sospensione non riguarda quindi i canoni dovuti per la locazione di impianti privati.
La norma riguarda la sospensione dei canoni di locazione o di concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per il periodo dal 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) al 31.5.2020. La sospensione non riguarda quindi i canoni dovuti per la locazione di impianti privati.
01/04/2020