DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD 2022

 

La denuncia annuale dei rifiuti 2021 entro il 21 maggio 2022

 

Le imprese ed enti che hanno prodotto e gestito rifiuti nel 2021, dovranno presentare, entro il prossimo 21 maggio il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), approvato dal Dpcm 17 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 gennaio 2022.

 

Il MUD si articola in sei comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello e deve essere presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.

 

Novità del modello

Vengono aggiornati tutti i riferimenti normativi relativi al recepimento del cosiddetto “pacchetto sull’economia circolare” (D.Lgs. 116/2021) e quindi elencati i decreti legislativi entrati in vigore a settembre 2020. Le modifiche riguardano la richiesta di dati per l’applicazione delle nuove metodologie di calcolo riguardanti sia il riciclaggio dei rifiuti urbani di cui alla decisione di esecuzione (Ue) 2019/1004 sia quelli necessari ad ottemperare decisione di esecuzione (Ue) 2019/665 che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Per questo motivo nella sezione Anagrafica figura una nuova scheda denominata “Riciclaggio” che va compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio o di rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o di rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.

 

Soggetti obbligati

La norma prevede che chiunque effettua a titolo professionale lattività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui allart. 184, co. 3, lett. c), d) e g) con più di 10 dipendenti, comunichino annualmente alle Camere di Commercio territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Sono pertanto obbligati dalla compilazione del MUD i seguenti soggetti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (trasportatori in conto proprio o trasportatori professionali per conto terzi);

- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci addetti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184 co. 3 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/06);

- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;

- autodemolitori, rottamatori e frantumatori di veicoli fuori uso;

- produttori di imballaggi che hanno organizzato la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o i soggetti che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi;

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee (produttori, recuperatori, gestori dei centri “privati”, diversi da quelli comunali di raccolta);

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

- produttori di apparecchiature iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento Aee).

Sono esclusi dalla compilazione del MUD i seguenti soggetti:

û imprese agricole art. 2135 c.c. con fatturato annuo inferiore a € 8.000,00;

û attività di estetista, parruchiere e tatuatore, produttori del CER180103 (Art. 40,c.8, L. 214/2011);

û soggetti produttori non inquadrati in Imprese o Enti (Art. 11, L. 29/2006);

û produttori che conferiscono al servizio pubblico rifiuti pericolosi previa apposita convenzione (art. 189 co. 4 del D.Lgs. 152/2006).

 

Struttura della comunicazione

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da utilizzare per il 2022 con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2021 è articolato in 6 comunicazioni:

1. Comunicazione rifiuti;

2. Comunicazione veicoli fuori uso;

3. Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;

4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

 

Sanzioni

Se il MUD è omesso, incompleto o inesatto scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 10mila euro. Se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 21 maggio 2022, la sanzione si attesta in una forbice compresa tra 26 e 160 euro. Il superamento del termine equivale a omissione.

Per i veicoli fuori uso si va 3mila a 18mila euro e in caso di omessa presentazione l’autorizzazione è sospesa per un periodo da 2 a 6 mesi.

 

Documentazione necessaria

E’ indispensabile essere in possesso della seguente documentazione:

- registro di carico e scarico;

- formulari di identificazione dei rifiuti conferiti a terzi e la 4° copia con il peso a destino;

- copia della denuncia rifiuti dello scorso anno.

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Per adempiere alle scadenze previste, lo Studio assiste i propri Clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

 

 

02/05/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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