BILANCIO DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2017
Le novità nei bilanci e nella nota integrativa del 2018
Dopo il debutto delle nuove regole contabili, introdotte del D.Lgs. 139/15, imprese e professionisti applicano, per la seconda volta ai bilanci 2017, anche la versione aggiornata dei principi contabili, emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), che ha pubblicato, a fine dello scorso anno, alcuni emendamenti con modifiche ed integrazioni.
Dal punto di vista fiscale la più importante novità è contenuta nel D.Lgs. del 3 agosto 2017, che ha fornito istruzioni operative sul principio di "derivazione rafforzata", anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.
Finalità del bilancio
Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti.
Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall’assemblea dei soci. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi, pertanto, alle potenziali critiche degli stessi.
Novità
þ La L. di Bilancio 2017, oltre a prorogare l’agevolazione del super ammortamento (+40%) per l’acquisto di beni nuovi, ha introdotto un nuovo iper ammortamento del 250% legato all’acquisto di beni rientranti nei progetti di Industria 4.0, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
þ L’aliquota Ace utilizzata per il rendimento del capitale proprio (che nel 2014 era il 4%, nel 2015 il 4,5%, nel 2016 del 4,75%), nel 2017 scende al 1,6%.
þ Per gli agenti e rappresentanti di commercio è stato incrementato a € 5.164,57 il limite di deducibilità dei costi per canoni di noleggio a lungo termine su autovetture.
þ Il D.M. del 3 agosto 2017 ho fornito le istruzioni operative del principio di derivazione rafforzata - Oic, anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, di cui all’art. 83 del Tuir, per la qualificazione, classificazione e imputazione temporale valgono, in ambito fiscale, le regole contabili applicate in bilancio.
Contabilità semplificate per cassa
Fino al periodo in corso al 31.12.2016, l’imponibile fiscale delle imprese in contabilità semplificata è stato quantificato sulla base della differenza tra:
- l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce);
- l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso, determinati secondo un principio di competenza.
Tale risultato veniva poi rettificato delle variazioni delle rimanenze di magazzino, dalle plusvalenze o minusvalenze, nonché dalle sopravvenienze attive o passive.
Dal 01/01/2017, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 232/2016, il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata deve essere determinato come differenza tra:
- l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) “incassati” nel periodo di imposta;
- le spese “sostenute” nel periodo stesso, computati secondo il principio di cassa, in luogo di quello per competenza.
Sono tuttavia previste alcune deroghe a tale nuovo principio di cassa. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 13.4.2017, alcuni componenti di reddito “mal si conciliano con il criterio di cassa” e trova comunque applicazione il criterio di competenza. Il regime in esame non è pertanto un regime di cassa “puro”, ma è un regime misto: cassa – competenza.
Pertanto la differenza tra ricavi incassati e spese sostenuti deve, infatti, essere aumentata e diminuita degli altri componenti positivi e negativi di reddito quali: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti, canoni di leasing, perdite su crediti.
Principi contabili nazionali - Oic
A partire dalla redazione dei bilanci 2016, sono mutate gran parte delle regole applicabili ai conti delle imprese, a seguito del D.Lgs. 139/2015, di aggiornamento del codice civile, per il recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, che comporta anche l’adozione di nuovi criteri di valutazione per alcune voci dello stato patrimoniale, quali il fair value per i prodotti derivati e il costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli.
Le principali modifiche apportate al bilancio riguardano le seguenti voci:
1. costi di ricerca e pubblicità (eliminati), rimangono i soli costi di sviluppo;
2. azioni proprie;
3. strumenti finanziari derivati;
4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5. conti d’ordine;
6. proventi e oneri straordinari;
7. elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.
Con il D.Lgs. 139/2015 sono stati aggiornati e riscritti i principi contabili Oic, con la modifica di diversi criteri di valutazione, dei quali occorre tenere conto nella redazione del bilancio. L’importanza dei principi contabili è dunque sempre maggiore.
Tipologie di bilancio
Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nella tabella che segue:
|
ATTIVO DI BILANCIO FINO A €uro |
RICAVI FINO A €uro |
NUMERO MEDIO DIPENDENTI FINO A |
MICRO-IMPRESE Stato patrimoniale e conto economico |
175.000 |
350.000 |
5 |
ABBREVIATO (piccole imprese) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa |
4.400.000 |
8.800.000 |
50 |
ORDINARIO (grandi imprese) Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario |
oltre 4.400.000 |
oltre 8.800.000 |
oltre 50 |
Per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese, due su tre di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi.
Termini per l’approvazione del bilancio
Con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.
I termini “ordinari” di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sono i seguenti:
adempimento |
Scadenza ordinaria |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 31 marzo 2018 (sabato) |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 31 marzo 2018 (sabato) |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 15 aprile 2018 (domenica) |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 30 aprile 2018 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 30 maggio 2018 (30 gg successivi dall’ approvazione) |
Al verificarsi di particolari condizioni (art. 2364 co. 2 del codice civile) è consentito presentare il bilancio ai soci entro il maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al registro Imprese. Le condizioni per il verificarsi della proroga a 180 giorni sono da accertare con grande attenzione, e possono essere:
a) una previsione statutaria che consenta la dilazione, la cui assenza non consente il differimento, pur in presenza delle successive condizioni;
b) il ricorrere di alcune circostanze legate alla struttura e all’oggetto della società, che giustificano la dilazione (holding o imprese con diverse sedi, società di comodo in attesa di interpello disapplicativo, operazioni straordinarie in corso, particolari valutazioni sull’andamento del mercato, variazione del sistema informatico della società, sostituzione dell’organo amministrativo, cause di forza maggiore, etc.);
c) l’obbligo per gli amministratori di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.
I termini “prorogati” a 180 giorni sono i seguenti:
adempimento |
Scadenza prorogata |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 30 maggio 2018 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 30 maggio 2018 |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 14 giugno 2018 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 29 giugno 2018 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 30 luglio 2018 (30 gg successivi dall’ approvazione); il 29/7 domenica |
Rendiconto finanziario
I bilanci redatti in forma ordinaria devono essere completati da un nuovo documento che è il rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:
· dall’attività operativa, che comprende le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento;
· dall’attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
· dall’attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società, compresa la liquidità e solvibilità, nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
16/04/2018