BILANCI DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2018
Nuove classificazioni sulle base delle dimensioni aziendali
Si avvicina la scadenza per l’approvazione del bilancio d’esercizio anche per le micro-imprese. Le aziende che non superano due dei seguenti parametri - 5 dipendenti o totale dell’attivo in 175.000 euro e ricavi per 350.000 euro - possono redigere il bilancio super abbreviato, che consente l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e, se sussistono alcuni requisiti, anche dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio, che solitamente viene redatto a fine anno, è sicuramente il documento più importante per ogni impresa. Il Decreto Legislativo n. 139/2015 c.d Decreto Bilanci, ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva Europea 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio e consolidati, introducendo notevoli cambiamenti nella disciplina nazionale.
Finalità del bilancio
Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.
Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.
Nuova classificazione dei bilanci
Con il D.Lgs. n. 139/2015, la normativa di bilancio si arricchisce di un’ulteriore classificazione in merito alla classe dimensionale per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali. Il decreto introduce infatti il concetto di micro-impresa attribuendogli specifici obblighi informativi.
In particolare, il decreto introduce il nuovo art. 2435-ter cod. civ. che, oltre a definire il concetto di micro-impresa, ne norma il contenuto del bilancio d’esercizio. Quest’ultimo rappresenta un rendiconto “super abbreviato” che consente la pubblicità sulla situazione patrimoniale ed economica delle micro-imprese, senza appesantirle di costosi adempimenti informativi.
Il legislatore ha quindi individuato in questo bilancio un sufficiente equilibrio tra la necessità delle società di capitali di informare i terzi sull’andamento dell’impresa e quella di minimizzare i costi di amministrazione.
Tale novità ha pertanto generato la seguente articolazione:
- bilancio “super abbreviato” per le micro-imprese;
- bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nella tabella che segue:
|
ATTIVO DI BILANCIO FINO A €uro |
RICAVI FINO A €uro |
NUMERO MEDIO DIPENDENTI FINO A |
MICRO-IMPRESE Stato patrimoniale e conto economico |
175.000 |
350.000 |
5 |
ABBREVIATO (piccole imprese) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa |
4.400.000 |
8.800.000 |
50 |
ORDINARIO (grandi imprese) Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione |
oltre 4.400.000 |
oltre 8.800.000 |
oltre 50 |
Per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese, due su tre di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi.
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MICRO-IMPRESE |
ABBREVIATO |
ORDINARIO |
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità |
No |
No |
No |
Obbligo rendiconto finanziario |
No |
No |
Si |
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma |
No |
Si |
Si |
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value |
No |
Si |
Si |
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato |
No |
No |
Si |
Nuovi limiti per l'organo di controllo nelle SRL
L’art. 379 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo, introduce nella nuova formulazione dell’art. 2477 cod. civ. diversi limiti, molto più stringenti rispetto al passato, inerenti l’obbligo di nominare l’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.
La nuova articolazione normativa potrebbe portare società, che, per le loro dimensioni, possono redigere un bilancio in forma “micro”(perché rispettano i limiti dell’articolo 2435-ter cod. civ.), a nominare un organo di controllo, posto che i parametri da verificare si innescano secondo regole diverse. I parametri che regolano la necessità di nominare l’organo di controllo sono contenuti nell’art. 2477, co. 2, cod. civ., in forza del quale la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria, tra le altre ipotesi, se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
Novità nel bilanci 2018
þ La L. di Bilancio 2018 ha riconfermato l’agevolazione del super ammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi, riducendo la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, dal +40% al +30%; confermata l’agevolazione dell’iper ammortamento del 250% legato all’acquisto di beni rientranti nei progetti di Industria 4.0, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale.
þ L’aliquota Ace utilizzata per il rendimento nozionale del capitale proprio, scende dal 1,6% del 2017 al 1,5% per il 2018.
þ La legge di Bilancio 2019 prevede una nuova rivalutazione dei beni e delle partecipazioni possedute dalle imprese. Il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto con effetto dal 2020, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap da versare in un’unica rata entro il 30 giugno 2019. La rivalutazione riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, da effettuarsi quindi nel bilancio 2018. Sono esclusi dall’agevolazione i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce).
þ Per l’anno 2018 è prevista la deducibilità integrale dalla base imponibile Irap del costo dei lavoratori stagionali che rileverà nella dichiarazione Irap. La deduzione per lavoro stagionale consiste in una deduzione calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Anticipazioni per i bilanci 2019
² La L. di Bilancio 2019 ha prorogato l’estromissione agevolata degli immobili da parte dell’imprenditore individuale, già prevista, già prevista dal co. 121, art. 1, L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016). Gli immobili interessati al beneficio sono quelli strumentali per natura o destinazione, con esclusione degli immobili merce e quelli patrimonio. L’attuale formulazione normativa prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% alla plusvalenza derivante dalla estromissione dei beni di impresa posseduti alla data del 31 ottobre 2018, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti della estromissione decorrono comunque dal 1° gennaio 2019.
² La L. di Bilancio per il 2019 ha prorogato l’agevolazione dell’iper ammortamento del 270% legato all’acquisto di beni strumentali nuovi rientranti nei progetti di Industria 4.0, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che 31 dicembre 2019 si sia provveduto al pagamento di un acconto nella misura minima del 20%.
² Sempre la L. di Bilancio per il 2019 ha introdotto la mini Ires (o una minor Irpef) ridotta al 15% per le imprese che accantonano gli utili e che nel contempo effettuano investimenti ed assumono nuovo personale dipendente. La nuova percentuale si applica al minor importo tra i due seguenti parametri: utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili; sommatoria di investimenti in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.
Termini per l’approvazione del bilancio
Con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.
I termini “ordinari” di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sono i seguenti:
adempimento |
Scadenza ordinaria |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 31 marzo 2019 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 31 marzo 2019 |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 15 aprile 2019 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 30 aprile 2019 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 30 maggio 2019 (30 gg successivi dall’approvazione) |
Al verificarsi di particolari condizioni (art. 2364 co. 2 del codice civile) è consentito presentare il bilancio ai soci entro il maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al registro Imprese. Le condizioni per il verificarsi della proroga a 180 giorni sono da accertare con grande attenzione, e possono essere:
a) una previsione statutaria che consenta la dilazione, la cui assenza non consente il differimento, pur in presenza delle successive condizioni;
b) il ricorrere di alcune circostanze legate alla struttura e all’oggetto della società, che giustificano la dilazione (holding o imprese con diverse sedi, società di comodo in attesa di interpello disapplicativo, operazioni straordinarie in corso, particolari valutazioni sull’andamento del mercato, variazione del sistema informatico della società, sostituzione dell’organo amministrativo, cause di forza maggiore, etc.);
c) l’obbligo per gli amministratori di segnalare nella relazione sulla gestione le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.
I termini “prorogati” a 180 giorni sono i seguenti:
adempimento |
Scadenza prorogata |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 30 maggio 2019 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 30 maggio 2019 |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 14 giugno 2019 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 29 giugno 2019 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 29 luglio 2019 (30 gg successivi dall’approvazione) |
Principi contabili nazionali - Oic
A partire dalla redazione dei bilanci 2016, sono mutate gran parte delle regole applicabili ai conti delle imprese, a seguito del D.Lgs. 139/2015, di aggiornamento del codice civile, per il recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, che comporta anche l’adozione di nuovi criteri di valutazione per alcune voci dello stato patrimoniale, quali il fair value per i prodotti derivati e il costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli.
Le principali modifiche apportate al bilancio riguardano le seguenti voci:
1. costi di ricerca e pubblicità (eliminati), rimangono i soli costi di sviluppo;
2. azioni proprie;
3. strumenti finanziari derivati;
4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5. conti d’ordine;
6. proventi e oneri straordinari;
7. elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.
Con il D.Lgs. 139/2015 sono stati aggiornati e riscritti i principi contabili Oic, con la modifica di diversi criteri di valutazione, dei quali occorre tenere conto nella redazione del bilancio. L’importanza dei principi contabili è dunque sempre maggiore.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
20/03/2019