BILANCI E RENDICONTI PER L'ANNO 2019
Le novità informative e le convocazioni in periodo di emergenza COVID-19
Il decreto "Cura Italia" ha apportato numerose novità nella predisposizione dei bilanci e rendiconti dell’esercizio 2019, nonchè il rinvio alla fine di giugno dei termini entro i quali procedere all’approvazione dei bilanci 2019, insieme ad una serie di misure finalizzate a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, tramite mezzi di telecomunicazione.
Le vicende di questo periodo si riflettono sui bilanci 2019 innanzitutto per quanto riguarda l’informativa, ma impongono alcune considerazioni con riferimento alla data di fissazione dell’assemblea di approvazione e alla data di chiusura dell’esercizio. Al fine di cogliere le evidenti difficoltà delle società in sede di chiusura del bilancio, il Legislatore è intervenuto con il varo del D.L. 23 dell’8 aprile 2010.
Finalità del bilancio
Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.
Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.
Assemblee nel maggior termine di 180 giorni
Secondo l’art. 106 del D.L. 18/2020, le società potranno usufruire di un maggior termine rispetto a quello ordinario di fine aprile, a prescindere dalla presenza nello statuto sociale di una clausola che consente di differire di due mesi, a 180 giorni la data per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio di esercizio, oppure dal ricorrere di particolari motivi descritti nell’art. 2364 del cod. civ.
Nuove modalità per svolgere le assemblee
Il decreto COVID-19 interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. È stabilito, infatti, per tutte le società che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 e alle diverse disposizioni statutarie.
Disposizioni analoghe sono dettate anche per le banche popolari, le banche di credito cooperativo e le assemblee condominiali.
Proroga entrata in vigore del "codice della crisi"
Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).
Il D.L. 23/2020 ha rinviato l’entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021. Tale differimento, tuttavia, non riguarda l’obbligo – a carico dell’organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.
Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l’obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l’eventuale situazione di crisi aziendale; tale obbligo era già stato differito al 15 febbraio 2021 dal primo decreto sul coronavirus.
Valutazione della continuità aziendale
Nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l’obbligo di illustrare specificamente nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Le stesse disposizioni, precisa la norma, si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Tale ultima indicazione – pur se poco chiara – dovrebbe significare che il medesimo approccio va utilizzato nella redazione del bilancio dell’esercizio 2019, presumibilmente facendo riferimento alle risultanze del bilancio dell’esercizio 2018.
Infatti, il tema della continuità riguarda la visione prospettica che il redattore del bilancio ha del futuro, e non del corrente. In definitiva, redigendo il bilancio dell’esercizio 2019 si dovrebbe valutare se la società – nel 2020 – potrà continuare ad operare come soggetto in normale funzionamento.
Trattamento di favore per i finanziamenti soci
I finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).
Classificazione dei bilanci
Con il D.Lgs. n. 139/2015, la normativa di bilancio si arricchisce di un’ulteriore classificazione in merito alla classe dimensionale per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali. Il decreto introduce infatti il concetto di micro-impresa attribuendogli specifici obblighi informativi.
In particolare, il decreto introduce il nuovo art. 2435-ter cod. civ. che, oltre a definire il concetto di micro-impresa, ne norma il contenuto del bilancio d’esercizio. Quest’ultimo rappresenta un rendiconto “super abbreviato” che consente la pubblicità sulla situazione patrimoniale ed economica delle micro-imprese, senza appesantirle di costosi adempimenti informativi.
Il legislatore ha quindi individuato in questo bilancio un sufficiente equilibrio tra la necessità delle società di capitali di informare i terzi sull’andamento dell’impresa e quella di minimizzare i costi di amministrazione.
Tale novità ha pertanto generato la seguente articolazione:
- bilancio “super abbreviato” per le micro-imprese;
- bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
Con la nuova impostazione del codice civile, le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nella tabella che segue:
|
ATTIVO DI BILANCIO FINO A €uro |
RICAVI FINO A €uro |
NUMERO MEDIO DIPENDENTI FINO A |
MICRO-IMPRESE Stato patrimoniale e conto economico |
175.000 |
350.000 |
5 |
ABBREVIATO (piccole imprese) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa |
4.400.000 |
8.800.000 |
50 |
ORDINARIO (grandi imprese) Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione |
oltre 4.400.000 |
oltre 8.800.000 |
oltre 50 |
Per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese, due su tre di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi.
|
MICRO-IMPRESE |
ABBREVIATO |
ORDINARIO |
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità |
No |
No |
No |
Obbligo rendiconto finanziario |
No |
No |
Si |
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma |
No |
Si |
Si |
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value |
No |
Si |
Si |
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato |
No |
No |
Si |
Anticipazioni per i bilanci 2020
² Dal 1° gennaio 2020 si registra un nuovo credito d’imposta sui beni strumentali ammortizzabili nuovi del 6% dei costi ammissibili, da utilizzare in 5 anni, in sostituzione di super e iper ammortamento, in chiave “Piano Industria 4.0”. Il credito d’imposta è variabile in relazione alla tipologia di beni acquisiti: per i beni ex super ammortizzabili è pari al 6% fino a 2 milioni di euro (anche per i professionisti); per i beni immateriali di cui alla tabella B della legge 232/16 è pari al 15% del costo sino a 700mila euro di investimento; per i beni Industria 4.0 “interconnessi” è pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro di costo ed al 20% fino a 10 milioni di euro e nulla per le eccedenze.
² La L. 160/2019 ha prorogato l’estromissione agevolata degli immobili da parte dell’imprenditore individuale, già prevista dal co. 121, art. 1, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), per i beni dell’impresa posseduti alla data del 31 ottobre 2019, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, con il versamento dell’imposta sostitutiva Irpef e Irap del 8% sulla differenza di valore, da effettuare entro il 30/11/20 e 30/06/21. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
² A decorrere dal 2020 il legislatore ha previsto un riassetto alle imposte sugli immobili, stabilendo l’unificazione di IMU e Tasi, riunite nella “nuova IMU” con la soppressione della Tasi, la cui disciplina ricalca per molti aspetti la precedente normativa. L’aliquota base è pari al 0,86% che il Comune può aumentare fino al 1,6% e ridurre fino all’azzeramento; la prima scadenza del 16 giugno 2020 sarà pari al 50% di quanto versato nel 2019.
² A decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del Codice Civile che impongono agli amministratori l’obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite. Così, ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere “assorbito” le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l’obbligo di decidere se: ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo, trasformare la società, ovvero porre la stessa in liquidazione.
L’unico obbligo che viene mantenuto in capo agli amministratori è quello di informare i soci in merito all’esistenza delle predette perdite, fornendo anche una spiegazione della genesi delle medesime e delle prospettive di superamento (se noti) che è possibile ipotizzare.
Termini più ampi per l’approvazione del bilancio
L’intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
adempimento |
Scadenza prorogata |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 29 maggio 2020 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 29 maggio 2020 |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 13 giugno 2020 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 28 giugno 2020 (se prima convocazione) |
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
20/04/2020