NOVITA’ PER BILANCI E RENDICONTI 2021
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
Al pari di quanto accaduto con lo scoppio della crisi pandemica in tempo di bilancio 2020, allo stesso modo gli amministratori si stanno trovando in questi giorni a dover fronteggiare le difficoltà generate dall’attuale conflitto. Numerosi sono i documenti normativi e interpretativi che vanno tenuti in considerazione, costringendo il redattore del bilancio a non facili equilibrismi.
Finalità del bilancio
Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.
Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e la nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.
Novità per i bilanci del 2021
- Il D.L. 18/20 (decreto Cura Italia) aveva previsto il differimento del rimborso rateale di finanziamenti, mutuo o leasing, in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, al 30 giugno 2021 e la Commissione Europea ha approvato l’estensione del termine della moratoria dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021. I contratti relativi a prestiti non rateali sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni, mentre per i mutui, leasing e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il pagamento delle rate, limitatamente alla sola quota capitale.
- Il credito d’imposta sui beni strumentali ammortizzabili nuovi, con la Legge di Bilancio 2021 è stato esteso fino al 31 dicembre 2022, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo (art. 1, c. 1051-1063 e 1065 Legge n. 178/2020). Per i beni materiali (ex super ammortamento) diversi da quelli ricompresi nell’allegato A nella misura del 10% nel 2021, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (e nella misura del 6% dal 2022, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro); per i beni immateriali diversi da quelli ricompresi nell’allegato B nella misura del 10% nel 2021, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro (e nella misura del 6% dal 2022, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro).
Termini di svolgimento dell’assemblea
A seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020), per i bilanci del 2020 vi era la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. La medesima disposizione dovrebbe rendersi applicabile anche ai bilanci del 2021, per effetto del disposto dell’art. 3, co. 1 del D.L. 228/2021, anche se manca la conferma.
Di fatto si perde la necessità di individuare quella doppia sequenza di termini, cui eravamo abituati, per significare la differenza esistente tra l’approvazione entro la scadenza canonica dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quella (eventuale) prorogata a 180 giorni, valida solo al ricorrere di specifiche previsioni e di una apposita indicazione dello statuto societario. Ovviamente nulla vieta che si possa procedere all’approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci (la necessità di distribuire dei dividendi, l’opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, etc).
Con riferimento ad un bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.
Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine “ordinario” dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l’approvazione del bilancio e le scadenze del termine “allungato” a 180 giorni.
adempimento |
Scadenza ordinaria 120 gg |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
31 marzo 2022 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
31 marzo 2022 |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
15 aprile 2022 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
30 aprile 2022 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
30 maggio 2022 (30 gg successivi dall’approvazione) |
adempimento |
Scadenza allungata a 180 gg |
Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 30 maggio 2022 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 30 maggio 2022 |
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 14 giugno 2022 |
Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 29 giugno 2022 (se prima convocazione) |
Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 29 luglio 2022 (30 gg successivi dall’approvazione) |
Nuove modalità per svolgere le assemblee
Il decreto COVID-19 è anche intervenuto sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. Il Legislatore ha previsto che, anche in deroga alle previsioni statutarie, si debbano agevolare le forme di partecipazione a distanza, in modo da evitare qualsiasi assembramento di persone.
In particolare, dunque, a prescindere dal contenuto dello statuto:
1) è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto;
2) non è richiesto, come normalmente avviene, che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario (ove ritenuto necessario) ed il notaio (ove richiesto per la formalizzazione dell’atto pubblico);
3) la manifestazione del voto possa avvenire per via elettronica o per corrispondenza.
Le novità richiamate rimangono valide per le assemblee da tenersi sino al prossimo 29 luglio 2022.
Valutazione della continuità aziendale
Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, come il conflitto in Ucraina, necessitano della verifica del presupposto di continuità aziendale e tale sussistenza; in particolate gli amministratori, potrebbero motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessarne l’attività. O ancora, un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, può far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale. Se quindi, come disciplinato dall’Oic 11, a seguito di specifiche circostanze non risultasse plausibile altra alternativa alla cessazione dell’attività, i criteri di valutazione saranno quelli delle imprese in funzionamento, ma tenendo in considerazione il limitato orizzonte temporale residuo.
Sospensione o riduzione degli ammortamenti
Al fine di rendere migliori i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi, si consente di sospendere o ridurre gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sospensione che nel bilancio 2021 non sembra giustificata se unicamente legata alla situazione del conflitto.
La quota di ammortamento non imputata verrà traslata agli anni successivi, ove sia possibile allungare la vita utile del bene. La quota di ammortamenti ridotti o azzerati deve essere “coperta” con la creazione di una riserva indisponibile, attingendo rispettivamente:
· dall’utile dell’esercizio, se capiente;
· dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
· dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.
Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni, ovvero sino al momento della loro vendita.
Ai fini fiscali, la tesi dell’Agenzia delle Entrate è quella di considerare come deducibili (per obbligo) le quote non transitate a conto economico; ciò determina un disallineamento tra valori civili e fiscali che dovrà essere gestito con lo stanziamento di imposte differite. Le imposte differite riducono l’ammontare della riserva indisponibile.
Nuova proroga entrata in vigore del "codice della crisi"
Il decreto per l’attuazione del PNRR approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri ha modificato il testo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rinviando l’entrata in vigore dal 16 maggio al 15 luglio 2022. Tale. differimento potrebbe essere in linea con il termine ultimo per il recepimento della direttiva “Insolvency”, fissato per il 17 luglio 2022. Prima di questa modifica, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato lo scorso 17 marzo uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese e la codifica dei segnali di allarme per prevenire la crisi d’azienda, aggiornati con cadenza triennale.
Il D.Lgs. 14/2019 aveva introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).
Anticipazioni per i bilanci del 2022
² La legge di Bilancio 2022 reca un’importante novità sul fronte Irap, prevedendo l’esclusione dell’imposta dal 1° gennaio 2022 per le imprese individuali, familiari e coniugali, nonché le attività professionali non gestite in forma societaria o associata.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
19/04/2022