NOVITA’ PER BILANCI E RENDICONTI DEL 2022

 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

 

Il bilancio per l’esercizio 2022 si caratterizza per il perdurare dell’impatto delle disposizioni derogatorie e speciali conseguenti alla coda della crisi da Covid-19 e alla evoluzione del conflitto russo - ucraino che, tuttavia, non sono state integralmente riproposte. Numerosi sono i documenti normativi e interpretativi che vanno tenuti in considerazione.

 

Sono oramai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2022. L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

 

Finalità del bilancio

Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.

Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e la nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.

 

Novità per i bilanci del 2022

Le principali innovazioni riguardano:

1)      i tempi di predisposizione e di presentazione ai soci del bilancio, che non sono stati prorogati in senso generale;

2)      la problematica valutazione del requisito della continuità aziendale, che non beneficia più delle norme derogatorie fruite per gli scorsi esercizi;

3)      le modalità di approvazione;

4)      la possibilità di ridurre o non stanziare gli ammortamenti;

5)      la possibilità di rinviare nel tempo la “reazione” dei soci alle perdite;

6)      la presenza di contributi in conto esercizio e conto capitale connessi al Covid-19, all’acquisto di beni strumentali e alla “partecipazione” a operazioni di bonus immobiliari;

7)      la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa, sia pure con il pagamento di una imposta sostitutiva elevata in misura del 12%.

 

Termini di svolgimento dell’assemblea

L’art. 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni.

Le disposizioni pre-Covid consentivano a tutte le società di profittare del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, disposizione non più riproposta per il 2022. Pertanto le società che intendessero differire il termine rispetto a quello ordinario di 120 giorni, dovranno giustificare tale slittamento evocando giustificazioni ascrivibili a circostanze interne; ad esempio, si potrà motivare la scelta per conoscere i risultati dei bilanci delle partecipate, per possibili problemi nell’avvio e nella implementazione delle procedure software, per il diffondersi di contagi nell’ufficio amministrativo, la valutazione dei sal nel settore edile legato ai bonus edilizi, eventi di forza maggiore, etc.

Il differimento va formalizzato con apposita decisione del Cda, ovvero con una determina dell’amministratore unico; la circostanza va poi precisata nella nota integrativa.

Ovviamente nulla vieta che si possa procedere all’approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci (la necessità di distribuire dei dividendi, l’opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, etc).

Con riferimento al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.

Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine “ordinario” dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l’approvazione del bilancio e le scadenze del termine “allungato” a 180 giorni.

 

adempimento

Scadenza ordinaria 120 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

31 marzo 2023

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

31 marzo 2023

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

15 aprile 2023

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

30 aprile 2023 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

30 maggio 2023 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

adempimento

Scadenza allungata a 180 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 30 maggio 2023

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 30 maggio 2023

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 14 giugno 2023

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 29 giugno 2023 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 29 luglio 2023 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

Nuove modalità per svolgere le assemblee

Per l’emergenza epidemica da Coronavirus, il D.L. 18/2020 aveva previsto che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potevano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutari, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le società potevano altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. La Srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Anche a seguito della cessazione del periodo di emergenza connessa al Covid, si ritengono valide le modalità sopra richiamate anche per le assemblee da tenersi sino al prossimo 29 luglio 2023.

In particolare, dunque, a prescindere dal contenuto dello statuto:

1)    è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto;

2)    non è richiesto, come normalmente avviene, che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario (ove ritenuto necessario) ed il notaio (ove richiesto per la formalizzazione dell’atto pubblico);

3)    la manifestazione del voto possa avvenire per via elettronica o per corrispondenza.

 

Rendiconto finanziario

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati dal rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

1)      dall’attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento;

2)      dall’attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;

3)      dall’attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

·        le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;

·        la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e

·        la capacità della società di autofinanziarsi.

E’ già invece pienamente in vigore la disposizione (art. 2086 cod. civ.) che impone agli amministratori di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

 

Anticipazioni per i bilanci del 2023

² Per le imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio, le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%; le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.

² Ritornano il monitoraggio delle spese e degli altri componenti negativi verso paesi a fiscalità privilegiata. Ai sensi dell’art. 110 c.9-bis e 11 del Tuir, dal 2023 i beni o servizi ricevuti da imprese domiciliate o residenti in paesi a fiscalità privilegiata black list si dovranno indicare separatamente, dando distinta evidenza, nella dichiarazione redditi. Si tratta dei seguenti Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall, Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

06/04/2023

 

www.studioansaldi.it

 

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