BILANCI E RENDICONTI DEL 2023

 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

 

Per la redazione del bilancio per l’esercizio 2023 valgono ancora alcune disposizioni che erano state introdotte per contenere gli effetti negativi sui conti delle imprese derivanti dalla crisi pandemica. In particolare, per il 2023 continua a operare la possibilità di sospendere gli ammortamenti in deroga alle previsioni civilistiche, mentre non è più possibile sospendere le operazioni di copertura e ricapitalizzazione nel caso in cui il risultato 2023 risulti essere in perdita e vada a intaccare il patrimonio sociale.

 

Sono oramai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2023. L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

 

Finalità del bilancio

Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.

Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e la nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.

 

Novità per i bilanci del 2023

Le principali innovazioni riguardano:

1) Per le imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio, le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%; le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.

2) Ritorna il monitoraggio delle spese e degli altri componenti negativi verso paesi a fiscalità privilegiata. Ai sensi dell’art. 110 c.9-bis e 11 del Tuir, dal 2023 i beni o servizi ricevuti da imprese domiciliate o residenti in paesi a fiscalità privilegiata black list si dovranno indicare separatamente, dando distinta evidenza, nella dichiarazione redditi. Si tratta dei seguenti Stati: Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall, Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane e Vanuatu.

3) L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il principio contabile n. 34 sui ricavi che disciplina il corretto trattamento di tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico; troverà applicazione a partire dal bilancio d’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2024 e prenderà il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n. 15 (crediti) redatto dello stesso Oic ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato.

 

Sospensione degli ammortamenti

Per migliorare sotto il profilo economico i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi derivante dalla pandemia, da alcuni anni opera una disposizione che consente di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali: tale disposizione venne introdotta dall’art. 60, co. 7-bis e ss., D.L. 104/2020 ed è stata più volte prorogata per gli esercizi successivi.

La possibilità di sospendere gli ammortamenti è stata estesa anche al bilancio 2023 a opera del D.L. 198/2022, senza riferimenti alla crisi pandemica, risultando quindi applicabile anche nel caso di difficoltà economiche dell’impresa derivanti da motivi differenti (ad esempio, conflitti internazionali ovvero costi di approvvigionamento di materie prime ed energia).

Le imprese che dovessero decidere di utilizzare tale previsione, nei fatti, rinvieranno al futuro lo stanziamento a Conto economico della quota di ammortamento teoricamente imputabile al 2023 ed è richiesto lo stanziamento di una riserva nel patrimonio netto, attingendo rispettivamente:

- dall’utile dell’esercizio 2023, se capiente;

- dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;

- dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.

Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni (e in particolar modo sino a che sarà assorbita la quota rinviata), ovvero sino al momento della loro vendita.

Per l’applicazione della deroga nel bilancio 2023, il D.L. 198/2022 non pone limitazioni e quindi parrebbe che la sospensione possa essere applicata sia da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza, sia da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nei precedenti esercizi.

In merito alla fruibilità di tale ipotesi di sospensione, occorre effettuare delle considerazioni alla luce delle indicazioni fornite con il Principio contabile Oic 9 (le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga devono essere indicate in Nota integrativa) e occorre ponderare gli effetti sul presupposto della continuità aziendale.

Ai fini fiscali, la norma stabilisce la possibilità di dedurre comunque tale costo, anche se non stanziato a Conto economico dell’anno: l’Agenzia delle entrate ha confermato che tale deduzione (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) risulta facoltativa e non obbligatoria.

 

Copertura perdite

Le perdite emerse nei bilanci, qualora di importo superiore al terzo del capitale sociale, normalmente impongono:

- quando la perdita non riduce il capitale al di sotto del minimo legale il monitoraggio della situazione nell’anno successivo, nell’attesa della riduzione della perdita. In caso negativo, i soci dovranno intervenire per la ricapitalizzazione;

- quando la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale occorre intervenire per ricapitalizzare la società, trasformare la società in un tipo che non richiede una misura di capitale minimo (società di persone), ovvero, nel caso di indisponibilità dei soci alle 2 soluzioni precedenti, porre la società in liquidazione.

Negli ultimi anni, era stata prevista una disciplina derogatoria (contenuta nell’art. 6 del D.L. 23/2020) che consentiva ai soci di differire le scelte in merito a tali forme di reazione al momento di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sino a tale momento, la società può continuare a funzionare normalmente); essa aveva riguardato, oltre il bilancio 2020, anche i successivi bilanci 2021 e 2022.

Tale disposizione non è stata prorogata e quindi non risulta applicabile al bilancio 2023, con la conseguenza che nel caso di esercizio che chiude in perdita si devono attivare le ordinarie disposizioni civilistiche per la copertura di detta perdita.

 

Termini di svolgimento dell’assemblea

L’art. 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni.

Le disposizioni pre-Covid consentivano a tutte le società di profittare del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, disposizione non più riproposta dall’esercizio 2022. Pertanto le società che intendessero differire il termine rispetto a quello ordinario di 120 giorni, dovranno giustificare tale slittamento evocando giustificazioni ascrivibili a circostanze interne; ad esempio, si potrà motivare la scelta per conoscere i risultati dei bilanci delle partecipate, per possibili problemi nell’avvio e nella implementazione delle procedure software, per il diffondersi di contagi nell’ufficio amministrativo, la valutazione dei sal nel settore edile legato ai bonus edilizi, eventi di forza maggiore, etc.

Il differimento va formalizzato con apposita decisione del Cda, ovvero con una determina dell’amministratore unico; la circostanza va poi precisata nella nota integrativa.

Ovviamente nulla vieta che si possa procedere all’approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci (la necessità di distribuire dei dividendi, l’opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, etc).

Con riferimento al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.

Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine “ordinario” dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l’approvazione del bilancio e le scadenze del termine “allungato” a 180 giorni.

 

adempimento

Scadenza ordinaria 120 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

30 marzo 2024

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

30 marzo 2024

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

14 aprile 2024

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

29 aprile 2024 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

29 maggio 2024 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

adempimento

Scadenza allungata a 180 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 29 maggio 2024

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 29 maggio 2024

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 13 giugno 2024

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 28 giugno 2024 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 28 luglio 2024 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

Modalità per svolgere le assemblee

Per l’emergenza epidemica da Coronavirus, il D.L. 18/2020 aveva previsto che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potevano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutari, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le società potevano altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. La Srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Anche a seguito della cessazione del periodo di emergenza connessa al Covid, con il Decreto milleproroghe” (D.L. 215/2023), è stata prorogata la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità online, a prescindere dalla presenza della clausola statutaria, per le assemblee che si terranno entro il 30 aprile 2024, data poi diventata 31 dicembre 2024 con la pubblicazione della L.Capitali (n. 21 del 5/3/2024) sulla G.U.

 

Rendiconto finanziario

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati dal rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

1)      dall’attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento;

2)      dall’attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;

3)      dall’attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

·         le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;

·         la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e

·         la capacità della società di autofinanziarsi.

E’ già invece pienamente in vigore la disposizione (art. 2086 cod. civ.) che impone agli amministratori di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

 

Anticipazioni per i bilanci del 2024

² Dal 2024 l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per le imprese non sarà più possibile beneficiare del rendimento nozionale del capitale proprio.

² La direttiva europea n. 2775/2023 pubblicata il 21/12/23 ha rivisti i criteri dimensionali per micro, piccole e grandi imprese, aumentando le soglie del 25%, recepimento che al momento il legislatore nazionale non ha ancora attuato.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

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del sito web www.studioansaldi.it

 

 

04/04/2024

 

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