BILANCI E RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 2024

 

Novità e calendario delle scadenze dei bilanci 2024

 

Visto l’approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci del 2024 è necessario sapere quali sono le novità e quali gli effetti in caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB), oltre che sul piano tributario, anche sulla redazione dei bilanci, essendo ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2024.

 

Anche a seguito della cessazione del periodo di emergenza connessa al Covid, con il Decreto milleproroghe” (D.L. 215/2023), è stata prorogata la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità online, a prescindere dalla presenza della clausola statutaria, per le assemblee che si terranno entro il 30 aprile 2024, data poi diventata 31 dicembre 2024 con la pubblicazione della L.Capitali (n. 21 del 5/3/2024), per poi essere nuovamente differita a tutte le assemblee svolte entro la data del 31 dicembre 2025, ad opera del decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024).

 

Finalità del bilancio

Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta esponendosi.

Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e la nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.

L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

 

Novità per i bilanci del 2024

Le principali novità riguardano:

1) Dal 2024 l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) non trova più applicazione; fino al 2023 è stato possibile beneficiare per le imprese del rendimento nozionale del capitale proprio (era del 1,3% del patrimonio netto contabile dal 2019; del 1,5% nel 2018 e del 1,6% nel 2017).

2) Con l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024/2025 le società di capitali devono prestare attenzione nel momento in cui determinano le imposte dell’esercizio per detti anni e devono darne notizia nella nota integrativa per il disallineamento tra il risultato civilistico e quello fiscale.

3) La direttiva europea n. 2775/2023 pubblicata il 21/12/23 ha rivisti i criteri dimensionali per micro, piccole e grandi imprese, aumentando le soglie del 25% per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per quelli micro.

4) L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il principio contabile n. 34 sui ricavi che disciplina il corretto trattamento di tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico; trova applicazione dal 1° gennaio 2024.

5) Nel corso del 2024 è stato modificato due volte dal Consiglio Ue l’elenco dei paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list), dove i componenti negativi per beni o servizi ricevuti si dovranno indicare separatamente, dando distinta evidenza, nella dichiarazione redditi, sicché occorre considerare tre liste diverse: in vigore fino al 25/02/24: Russia, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Seychelles, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Usa e Vanuatu; in vigore dal 26/02/24 al 17/10/24: Russia, Anguilla, Antigua e Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Isole Vergini Usa e Vanuatu; in vigore dal 18/10/24: Russia, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Isole Vergini Usa e Vanuatu.

6) Dal 2024 è tornata la disciplina ordinaria sugli ammortamenti e pertanto non è più consentito ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali al fine di rendere migliori i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi. Fino al 2023 era consentito allungare la vita utile del bene differendo le quote di ammortamento non effettuate.

 

Impatto del Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) produce effetti, oltre che sul piano tributario, anche sulla redazione dei bilanci 2024, in corso di elaborazione. In particolare, va considerato che genera un disallineamento tra il risultato civilistico e quello fiscale e nella nota integrativa va specificata l’adesione al patto col fisco ed eventualmente l’effetto fiscale conseguito.

Secondo quanto disposto dall’Oic 25 e dall’art. 2427 del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma ordinaria che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024/2025, dovranno indicare in nota integrativa un apposito prospetto contenente:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

- l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

 

Termini di svolgimento dell’assemblea

L’art. 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni.

Le disposizioni pre-Covid consentivano a tutte le società di profittare del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, disposizione non più riproposta dall’esercizio 2022. Pertanto le società che intendessero differire il termine rispetto a quello ordinario di 120 giorni, dovranno giustificare tale slittamento evocando giustificazioni ascrivibili a circostanze interne; ad esempio, si potrà motivare la scelta per conoscere i risultati dei bilanci delle partecipate, per possibili problemi nell’avvio e nella implementazione delle procedure software, presenza di operazioni societarie straordinarie, la valutazione dei sal nel settore edile legato ai bonus edilizi, l’adozione dei principi contabili, dimissioni del responsabile amministrativo, eventi di forza maggiore, etc.

Il differimento va formalizzato con apposita decisione del Cda, ovvero con una determina dell’amministratore unico; la circostanza va poi precisata nella nota integrativa.

Ovviamente nulla vieta che si possa procedere all’approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci (la necessità di distribuire dei dividendi, l’opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, etc).

Con riferimento al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.

Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine “ordinario” dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l’approvazione del bilancio e le scadenze del termine “allungato” a 180 giorni.

 

adempimento

Scadenza ordinaria 120 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

31 marzo 2025

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

31 marzo 2025

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

15 aprile 2025

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

30 aprile 2025 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

30 maggio 2025 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

adempimento

Scadenza allungata a 180 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 30 maggio 2025

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 30 maggio 2025

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 14 giugno 2025

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 29 giugno 2025 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 29 luglio 2025 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

Assemblea per l’approvazione del bilancio

L’organo amministrativo deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);

- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;

- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

E’ opportuno ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata prorogata al prossimo 31 dicembre 2025 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità on line a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.

 

Rendiconto finanziario

I bilanci in forma ordinaria devono essere completati dal rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:

1)      dall’attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento;

2)      dall’attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;

3)      dall’attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:

·         le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;

·         la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e

·         la capacità della società di autofinanziarsi.

 

Rinvio per approfondimento

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07/04/2025

 

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