LA RIFORMA DELL’IRPEF NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

 

In vigore la tassazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303 il D.Lgs. 30.12.2023 n. 216, in

“attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre

misure in tema di imposte sui redditi”, in vigore dal 31.12.2023.

 

Le aliquote Irpef scendono da 4 a 3 e la modifica interessa lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024, l’aliquota del 23%, in luogo di quella del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro. Si prevede, altresì, l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, fino a 15.000 euro. Parallelamente, si registra una stretta sulle detrazioni con una franchigia di 260 euro per chi ha redditi oltre 50.000 euro, dalla quale sono state, però, escluse, ad esempio, le spese sanitarie.

 

Nuovi scaglioni Irpef

L’Irpef è l’imposta sul reddito da lavoro delle persone fisiche. E’ un’imposta diretta, personale e progressiva che grava sul reddito, con aliquote calcolate per scaglioni, in ragione del reddito dichiarato dal soggetto.

Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando (in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, c. 1 D.P.R. 917/1986), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a)      fino a 28.000 euro il 23% (in precedente lo scaglione arrivava a 15.000 euro);

b)     oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro il 35% (in precedenza lo scaglione oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro era il 25%);

c)      oltre 50.000 euro il 43% (invariato).

Esempio: per chi ha un reddito di 25mila euro, il vantaggio fiscale sarà di 200 euro annui e salirà a 260 per i redditi superiori a 28mila euro. Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50mila euro dovrebbe essere previsto un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro che dunque vanificherà (sopra questa soglia) gli effetti della riforma.

Per l’anno 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo D.P.R. 917/1986) passa da 1.880 euro a 1.955 euro.

Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo (art. 1, c. 1, primo periodo D.L. 5.2.2020, n. 3) è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir), sia di importo superiore a quello della detrazione fiscale spettante (art. 13, c. 1 Tuir) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui sopra.

 

Revisione delle detrazioni fiscali

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri (art. 15, c. 3-bis Tuir), è diminuito di un importo pari a euro 260:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir);

b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 D.L. 28.12.2013 n. 49); c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, c. 4, quinto periodo D.L. 19.05.2020, n. 34).

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bis Tuir).

 

Adeguamento delle addizionali regionali e comunali alla nuova Irpef

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal 2024, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15.04.2024. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2023 (art. 11, c. 1, Tuir). Nell’ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15.05.2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini della pubblicazione sul sito informatico.

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni 2024 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni (in deroga) per l’anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15.04.2024, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2023 (art. 11, c. 1, Tuir). Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettano entro il termine stabilito, per l’anno 2024, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

 

Conguaglio Irpef per i pensionati

Contemporaneamente per i pensionati arriverà il conguaglio Irpef nei cedolini: il ricalcolo a consuntivo delle ritenute è stato effettuato sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps. Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024.

 

 

04/01/2023

 

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