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OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, rimandando a successiva nota quelle in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021 (noto anche come Decreto Fiscale o Decreto Fisco-Lavoro). Inoltre, l’Ispettorato illustra le novità concernenti gli obblighi di addestramento, che consiste nella prova pratica e nell’esercitazione applicata, e ricorda che gli interventi di addestramento vanno tracciati in un registro, anche informatizzato.

 

Soggetti destinatari degli obblighi formativi

Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

·     l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

·     l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo è, quindi, elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico, con la conseguenza che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sarà stato adottato il predetto accordo.

Rispetto a dirigenti e preposti va ricordato che la norma già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che gli stessi dovessero ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, i cui contenuti comprendono i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il Legislatore oggi richiede, invece, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo citato. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La modifica normativa intervenuta non fa venire meno, nelle more dell’adozione dell’accordo, l’obbligo formativo: dirigenti e preposti dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221/2011 adottato dalla Conferenza, che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

Con specifico riferimento al preposto, è bene specificare che i requisiti dell’adeguatezza e specificità della sua formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono alla formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, perciò anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza, che, ci si augura, come in passato, vorrà introdurre un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

 

Obblighi formativi e provvedimento di prescrizione

Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, perciò i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

 

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento, che già doveva avvenire a mezzo di persona esperta e sul luogo di lavoro, ma rispetto al quale ora è precisato che consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Sono, quindi, stati definiti i contenuti obbligatori dell’attività di addestramento, che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il loro tracciamento in un “apposito registro informatizzato” che riguarda le attività svolte dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o dell’“esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina, mentre non rileva, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile per le procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 

 

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03/03/2022