DETASSATI I PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEL 2017

 

Le regole per la tassazione agevolata

 

L’art. 1 comma 160 della Legge di Bilancio 2017 ha prorogato al 2017 il regime agevolato applicabile ai premi di produttività previsto per il 2016, prevedendo contestualmente le seguenti novità: innalzamento da € 2.000,00 ad € 3.000,00 del limite di importo complessivo dei premi di risultato; innalzamento da € 50.000,00 ad € 80.000,00 del limite di reddito di lavoro dipendente percepito l’anno precedente; il non assoggettamento all’imposta sostitutiva dei fringe benefit e di alcune somme specifiche.

 

Si ricorda che le voci di salario fiscalmente agevolabili, in base al comma 182 della legge 208/2015, sono legate a «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e tali incrementi dovranno essere misurabili e verificabili» sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale e alle «somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa».

 

Quando si applica la detassazione

La detassazione dei premi di produttività consiste in un regime di tassazione agevolata: in pratica, le retribuzioni collegate a un miglioramento della produttività, della qualità, dell’efficienza, dell’innovazione o della redditività, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%, salvo espressa rinuncia dell’interessato.

Se previsto nell’accordo il dipendente potrà (ovvero dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizione, in sostituzione del premio in denaro (premi convertiti in welfare aziendale), beneficiando così dell’esenzione totale dalle imposte.

Le misure di welfare possono consistere in beni e servizi, offerti anche sotto forma di voucher, sia elettronici che cartacei. Ad esempio, possono essere erogati i voucher per il pagamento di servizi assistenziali per i familiari del lavoratore.

Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le somme destinate alla previdenza complementare, le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, e, in generale, tutte le misure che migliorano la qualità della vita dei dipendenti e la conciliazione famiglia-lavoro.

 

A chi spetta la detassazione

Per l’anno 2017 possono beneficiare della tassazione agevolata i lavoratori del settore privato, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, con riferimento a quanto percepito nell’anno precedente.

L’importo annuo detassabile è pari a un massimo di 3.000 euro (invece di  2.000 euro previsti nel 2016), innalzato a 4.000 euro nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori dipendenti nell’organizzazione del lavoro (invece di 3.000 euro previsti nel 2016).

 

Requisiti per detassare i premi di produttività

Sono detassabili i premi che presentano i seguenti requisiti:

4    non si deve trattare di erogazioni con importo fisso, ma devono risultare di ammontare variabile, determinato dal meccanismo di calcolo;

4    devono essere corrisposti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale unitamente ai criteri di misurazione e verifica.

I premi detassabili devono dunque comportare miglioramenti misurabili e verificabili in modo obiettivo, attraverso il riscontro di indicatori numerici (o altri indicatori appositamente individuati), secondo criteri che possono consistere:

- nell’aumento della produzione;

- in risparmi dei fattori produttivi;

- nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro o il ricorso al lavoro agile, come modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato.

Per applicare la detassazione è necessario che, nell’arco di un periodo congruo (definito nell’accordo collettivo), sia realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla legge e che l’incremento possa essere verificato attraverso indicatori definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Gli accordi collettivi contenenti gli indicatori degli incrementi, per essere validi, devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro (ora Ispettorato del lavoro) e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, ed un eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.

Il deposito dei contratti deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’accordo medesimo alle disposizioni contenute nella normativa.

 

 

04/02/2017

 

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