DETASSATI I PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEL 2018
Le verifiche alla luce della risoluzione 78/E/2018
Con la risoluzione n. 78/E/2018 del 18 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il meccanismo dei premi per obiettivo di risultato e, in particolare, sul meccanismo della detassazione, dando indicazioni sui criteri che devono essere individuati negli accordi di secondo livello per ottenere l’accesso all’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
Con la circolare n. 5/E/2018 del 29 marzo, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta riguardo alle novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina in tema di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.
Condizioni per la detassazione
E’ utile ricordare che la disciplina agevolativa, introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. da 182 a 189 della L. 208/2015), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10% sui premi di risultato la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Inoltre, i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoriali o aziendali, intendendosi come tali quelle stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Sono quindi due le connotazioni che devono essere presenti:
- da un lato i contratti collettivi devono stabilire criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività descritti non in via astratta, ma agganciando il monitoraggio «rispetto ad un periodo congruo definito». Il Dm lascia dunque libertà alle parti, sia sull’individuazione dei target, sia dell’arco temporale di riferimento, ma non è possibile prescindere dalla sussistenza di questi elementi.
- dall’altro questi salari devono essere variabili; non sono, perciò, conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa.
Pertanto, vanno individuati sistemi oggettivi di reportistica correlati a un determinato intervallo di tempo.
Chiarimenti contenuti nella risoluzione 78/E/2018
Secondo l’Agenzia delle Entrate «non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio». La questione non è di poco conto perché spinge a un’attenta revisione delle intese in vigore, per verificarne l’aderenza o meno al dettato normativo e di prassi.
La risoluzione 78/E del 18/10/2018 ha ribadito che se lo schema premiale non è coerente con i principi illustrati sopra e il datore ha corrisposto il premio applicando comunque il regime agevolato, dovrà recuperare la differenza di Irpef e addizionali, tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente.
Il primo passo è evidenziare nuovamente in busta paga l’imponibile detassato in precedenza e, tramite il riconteggio dell’imposta dovuta, recuperare gli importi dagli stipendi. Il secondo step, come prescritto dalla prassi delle Entrate, è calcolare gli interessi per il ritardato versamento. Tutto questo è possibile in fase pre-conguaglio e di ravvedimento, viceversa – decorsi i termini o in sede di accertamento – al datore sarà applicato il regime sanzionatorio ordinario.
Quando si applica la detassazione
La detassazione dei premi di produttività consiste in un regime di tassazione agevolata: in pratica, le retribuzioni collegate a un miglioramento della produttività, della qualità, dell’efficienza, dell’innovazione o della redditività, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%, salvo espressa rinuncia dell’interessato.
Se previsto nell’accordo il dipendente potrà (ovvero dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizione, in sostituzione del premio in denaro (premi convertiti in welfare aziendale), beneficiando così dell’esenzione totale dalle imposte.
Le misure di welfare possono consistere in beni e servizi, offerti anche sotto forma di voucher, sia elettronici che cartacei. Ad esempio, possono essere erogati i voucher per il pagamento di servizi assistenziali per i familiari del lavoratore.
Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le somme destinate alla previdenza complementare, le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, e, in generale, tutte le misure che migliorano la qualità della vita dei dipendenti e la conciliazione famiglia-lavoro.
Misura della detassazione
Con le recenti modifiche normative, l’agevolazione è stata tuttavia potenziata:
• il regime di favore è stato esteso, dal 2017, a tutti i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (in luogo del più basso limite di 50.000 euro prima previsto);
• è stato innalzato l’importo del premio che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva che è diventato pari a 3.000 euro e non più a 2.000 euro; è stato inoltre innalzato il limite previsto per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, oggi pari ad euro 4.000;
• è stato esteso l’ambito di operatività dell’articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità 2016, il quale riconosceva al lavoratore la facoltà di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, Tuir. Grazie alla citata modifica normativa, infatti, dal 2017 il premio di risultato può essere sostituito anche con i benefit previsti dall’articolo 51, comma 4 del Tuir.
Tassazione ordinaria per i benefit
La legge di Bilancio in materia di welfare ha esteso la facoltà di conversione dei premi di risultato, ammessi alla tassazione sostitutiva del 10%, con i benefit previsti all’art. 51, co. 4 del Tuir. Il co. 4 riguarda, in particolare, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro e la messa a disposizione del lavoratore dell’alloggio.
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori per uso promiscuo: si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, così come stabilito dalle tabelle Aci;
Prestiti: si considera il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
Fabbricati in locazione uso o comodato: si determina un reddito imponibile in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato - aumentata di tutte le spese comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore - e quanto corrisposto per la fruizione dell’immobile; per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della differenza.
La legge di Bilancio 2017 ha previsto che le somme e i valori erogati in sostituzione ai premi di risultato «concorrono a formare reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste». La parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit.
Non sfugge come tale ipotesi, ove paragonata alla percezione del premio di risultato detassato al 10%, risulti più onerosa per il lavoratore, a causa della progressività dell’Irpef applicata sul benefit ricevuto.
02/11/2018