DETASSATI I PREMI DI PRODUTTIVITA’ DEL 2018
Le regole per la tassazione agevolata dei premi di risultato
Con la circolare n. 5/E/2018 del 29 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo alle novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina in tema di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.
E’ utile ricordare che la disciplina agevolativa, introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10% sui premi di risultato la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Quando si applica la detassazione
La detassazione dei premi di produttività consiste in un regime di tassazione agevolata: in pratica, le retribuzioni collegate a un miglioramento della produttività, della qualità, dell’efficienza, dell’innovazione o della redditività, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10%, salvo espressa rinuncia dell’interessato.
Se previsto nell’accordo il dipendente potrà (ovvero dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizione, in sostituzione del premio in denaro (premi convertiti in welfare aziendale), beneficiando così dell’esenzione totale dalle imposte.
Le misure di welfare possono consistere in beni e servizi, offerti anche sotto forma di voucher, sia elettronici che cartacei. Ad esempio, possono essere erogati i voucher per il pagamento di servizi assistenziali per i familiari del lavoratore.
Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le somme destinate alla previdenza complementare, le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, e, in generale, tutte le misure che migliorano la qualità della vita dei dipendenti e la conciliazione famiglia-lavoro.
Requisiti per detassare i premi di produttività
Sono detassabili i premi che presentano i seguenti requisiti:
4 non si deve trattare di erogazioni con importo fisso, ma devono risultare di ammontare variabile, determinato dal meccanismo di calcolo;
4 devono essere corrisposti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale unitamente ai criteri di misurazione e verifica.
Affinchè le predette somme e i valori risultino, in tutto o in parte, detassati è necessario, però che, l’offerta sia rivolta alla "generalità dei dipendenti". L’agevolazione non spetta ogni qualvolta le somme o i servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
I premi detassabili devono dunque comportare miglioramenti misurabili e verificabili in modo obiettivo, attraverso il riscontro di indicatori numerici (o altri indicatori appositamente individuati), secondo criteri che possono consistere:
- nell’aumento della produzione;
- in risparmi dei fattori produttivi;
- nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro o il ricorso al lavoro agile, come modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato.
Per applicare la detassazione è necessario che, nell’arco di un periodo congruo (definito nell’accordo collettivo), sia realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla legge e che l’incremento possa essere verificato attraverso indicatori definiti dalla stessa contrattazione collettiva.
Gli accordi collettivi contenenti gli indicatori degli incrementi, per essere validi, devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro (ora Ispettorato del lavoro) e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, ed un eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.
Il deposito dei contratti deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’accordo medesimo alle disposizioni contenute nella normativa.
Misura della detassazione
Con le recenti modifiche normative, l’agevolazione è stata tuttavia potenziata:
• il regime di favore è stato esteso, dal 2017, a tutti i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (in luogo del più basso limite di 50.000 euro prima previsto);
• è stato innalzato l’importo del premio che può essere assoggettato ad imposta sostitutiva che è diventato pari a 3.000 euro e non più a 2.000 euro; è stato inoltre innalzato il limite previsto per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, oggi pari ad euro 4.000;
• è stato esteso l’ambito di operatività dell’articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità 2016, il quale riconosceva al lavoratore la facoltà di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, Tuir. Grazie alla citata modifica normativa, infatti, dal 2017 il premio di risultato può essere sostituito anche con i benefit previsti dall’articolo 51, comma 4 del Tuir.
Tassazione ordinaria per i benefit
La legge di Bilancio in materia di welfare ha esteso la facoltà di conversione dei premi di risultato, ammessi alla tassazione sostitutiva del 10%, con i benefit previsti all’articolo 51, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 4 riguarda, in particolare, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro e la messa a disposizione del lavoratore dell’alloggio.
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori per uso promiscuo: si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, così come stabilito dalle tabelle Aci;
Prestiti: si considera il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
Fabbricati in locazione uso o comodato: si determina un reddito imponibile in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato - aumentata di tutte le spese comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore - e quanto corrisposto per la fruizione dell’immobile; per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della differenza.
La legge di Bilancio 2017 ha previsto che le somme e i valori erogati in sostituzione ai premi di risultato «concorrono a formare reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste». La parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit.
Non sfugge come tale ipotesi, ove paragonata alla percezione del premio di risultato detassato al 10%, risulti più onerosa per il lavoratore, a causa della progressività dell’Irpef applicata sul benefit ricevuto.
03/04/2018