PROROGA DEI VERSAMENTI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020 AL 30 OTTOBRE
Per soggetti ISA e forfetari con calo del 33% del fatturato
Il decreto legge Agosto, all’articolo 98-bis, inserito dalla legge di conversione, contiene una proroga condizionata per i contribuenti soggetti agli ISA e collegati che hanno saltato la scadenza del 20 agosto, i quali potranno eseguire il pagamento entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8%
La nuova scadenza può riguardare solo i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019. Superata questa condizione, la nuova scadenza del 30 ottobre, con lo 0,8% in più, riguarda i contribuenti ISA che non hanno eseguito i pagamenti entro il 20 agosto 2020, con lo 0,40% di maggiorazione. Oltre ai soggetti ISA, sono interessati al differimento anche i soci di società di persone e quelli delle Srl in trasparenza e i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi, che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.
Proroga condizionata
La proroga riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi (forfetari e minimi) ed i soggetti ad essi collegati (soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari). Possono beneficiare della proroga solo i contribuenti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per verificare la condizione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi, i contribuenti devono fare riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari 9/E del 13 aprile 2020 e 15/E del 13 giugno 2020, prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel primo semestre e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche del primo semestre 2019 (rispetto al primo semestre 2020) cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate negli stessi mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Tributi interessati dalla proroga
Per chi rispetta le condizioni per il differimento, la proroga interessa il versamento delle seguenti imposte e tributi:
Relativamente all’Irap, si ricorda che con il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è stata prevista l’esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e prima rata d’acconto 2020, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni.
Importi versati ratealmente
Per chi rispetta le condizioni per il differimento al 30 ottobre del versamento del saldo 2019, o la prima rata delle imposte 2020 derivanti dal modello Redditi / Irap 2020 questo è il calendario delle scadenze:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2020 TITOLARE DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2020 NON TITOLARE DI PARTITA IVA |
||
1° rata |
30 OTTOBRE |
1° rata |
30 OTTOBRE |
2° rata |
18 NOVEMBRE |
2° rata |
02 NOVEMBRE |
|
|
3° rata |
30 NOVEMBRE |
La maggiorazione dello 0,8% comporta una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento.
Soggetti esclusi dalla proroga
Restano invece esclusi dalla proroga e quindi confermati i termini ordinari di scadenza delle imposte per:
û tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;
û tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
û gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;
û i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
Secondo acconto imposte di novembre
Sempre il decreto Agosto, all’art. 98 ha prorogato il versamento del secondo acconto delle imposte del 30 novembre al 30 aprile 2021 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, come il regime forfetario o dei minimi, e per coloro che partecipano a società o associazioni e imprese, compresi quelli delle Srl in trasparenza e i collaboratori di imprese familiari.
06/10/2020