PROROGA DEI VERSAMENTI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 

Proroga per il pagamento delle imposte al 21 agosto

 

Con un comunicato stampa delle ore 15.50 del 20 luglio è stato annunciato lo slittamento dei termini per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi del 2016, dal 21 luglio al 20 agosto 2017 (21, poichè il 20 cade di domenica), con la maggiorazione a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellEconomia e delle Finanze, che è stato pubblicato sulla G.U. del 21 luglio.

 

Si tratta di una proroga arrivata a tempo scaduto per coloro che hanno già effettuato il versamento al 30 giugno scorso, che è stato invece differito al 20 luglio, per i soli redditi d'impresa, mentre per i professionisti le scadenza rimangono invariate.

 

Contribuenti interessati dalla proroga

Il DPCM prevedeva inizialmente il solo differimento per le società e le ditte individuali con reddito d’impresa, escludendo, inspiegabilmente i professionisti che dichiarano il reddito da lavoro autonomo.

A questa prima e parziale proroga, ha fatto seguito in data 26 luglio 2017 l’ulteriore comunicato stampa n. 131 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze amplia anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (quindi, ai professionisti) la proroga precedentemente concessa ai titolari di reddito d’impresa.

Rimangono invece esclusi dalla proroga i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non dichiarano redditi d’impresa (o di partecipazione), come ad esempio le persone fisiche con redditi di fabbricati, lavoro dipendente o redditi diversi.


Nuovi termini di scadenza

I termini di versamento, come accennato, sono differenziati a seconda che il contribuente dichiari reddito di impresa / professionale o redditi di fabbricati / lavoro dipendente.

Soggetti interessati dalla proroga - reddito d'impresa e di professione

Il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi / IRAP 2017 va effettuato:

Ø entro il 20.7.2017 senza alcuna maggiorazione;

Ø dal 21.7 al 21.8.2017 con la maggiorazione dello 0,40%;

da parte di:

persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa o di professione;

imprenditori agricoli, relativamente ai redditi eccedenti i limiti di cui all’art. 32 del Tuir, dichiarati nel quadro RD del modello Redditi;

contribuenti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89);

soggetti diversi dalle persone fisiche (società Sas, Snc, Srl, Spa) e associazioni professionali;

soggetti titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività imprenditoriale o professionale, ossia:

– collaboratori impresa familiare;

– soci di società di persone;

– soci di società di capitali trasparenti.

La proroga interessa anche i soci di SRL “non trasparenti”, iscritti alla Gestione IVS, con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 16.7.2007, n. 173/E.

 

Soggetti esclusi dalla proroga

Sono esclusi dalla proroga i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non dichiarano redditi d’impresa (o di partecipazione), come ad esempio le persone fisiche con redditi di fabbricati, lavoro dipendente o redditi diversi. Non potendo beneficiare della proroga, il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017 va effettuato:

Ø entro il 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Imposte prorogate

La proroga riguarderà, oltre alle “classiche” imposte della dichiarazione unificata (IRPEF, IRES, IRAP, IVA), anche il modello IRAP.

Di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2016 e dell’acconto 2017 delle imposte sopra indicate, sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:

- addizionali IRPEF;

- saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;

- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);

- imposte sostitutive del regime nuove iniziative (art. 13) e dei nuovi forfetari;

- cedolare secca;

- acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;

- IVIE e l’IVAFE per immobili o attività finanziarie detenute all’estero dovute da persone fisiche interessate dalla proroga, in quanto soggetti agli studi di settore.

Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2017 in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Versamenti rateali

La proroga interessa anche i versamenti rateali, determinando un ricalcolo del piano di ammortamento delle stesse. A tale proposito, si ricorda che gli interessi che sono dovuti in misura forfetaria al tasso del 4% annuo, a prescindere dal giorno di pagamento, vanno calcolati con il metodo commerciale (si considera l’anno sempre pari a 360 giorni e i mesi sempre di 30 giorni).

 

CONTRIBUENTI INTERESSATI DALLA PROROGA (con redditi d'impresa o di professione)

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 21/08/2017 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 21/08/2017 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

21 AGOSTO

1° rata

21 AGOSTO

2° rata

18 SETTEMBRE

2° rata

31 AGOSTO

3° rata

16 OTTOBRE

3° rata

2 OTTOBRE

4° rata

16 NOVEMBRE

4° rata

31 OTTOBRE

 

 

5° rata

30 NOVEMBRE

 

E' consigliabile attendere la pubblicazione del comunicato stampa.

 

CONTRIBUENTI NON INTERESSATI DALLA PROROGA (senza reddito d'impresa/partecipazione o professionale)

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/2017 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/2017 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

31 LUGLIO

1° rata

31 LUGLIO

2° rata

21 AGOSTO

2° rata

31 LUGLIO

3° rata

18 SETTEMBRE

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

16 OTTOBRE

4° rata

2 OTTOBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

5° rata

31 OTTOBRE

 

 

6° rata

30 NOVEMBRE

 

Considerazioni

La proroga, arrivata a tempo scaduto per il versamento senza maggiorazione, aveva destato numerosi dubbi tra gli operatori per quanto riguarda i soggetti interessati (erano esclusi infatti i professionisti e i privati) e l’ambito oggettivo (incluse nella proroga, infatti, erano solo l’Irpef e l’Ires).

Sarebbe auspicabile una maggior tempestività e chiarezza nelle scadenza fiscali, per non rendere vano il lavoro di nessuno e dare certezza ai contribuenti che vogliono pagare regolarmente le imposte.

 

 

20/07/2017 e 31/07/2017

 

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