PROROGA DEI VERSAMENTI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL 30 OTTOBRE CON LA MAGGIORAZIONE

 

E' possibile il differimento dal 30 settembre al 30 ottobre con lo 0,4%

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 71/E del 1° agosto scorso, ha illustrato le modalità di pagamento rateale delle imposte risultanti dai modelli Redditi / Irap 2019 per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari.

 

Sono interessati anche i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari per le quali sono stati elaborati i nuovi ISA, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569 euro), che possono eseguire i versamenti a saldo per il 2018 e primo acconto per il 2019 entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

 

Nuova scadenza del 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%

Questi soggetti possono anche eseguire il versamento, o la prima rata, entro i 30 giorni successivi al 30 settembre, ovvero entro il 30 ottobre p.v. con la maggiorazione dello 0,40% in più, per poi proseguire la rateazione entro il mese di novembre.

Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre, le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, senza cioè beneficiare della proroga. In questo caso, entro il 30 settembre 2019, si devono versare le prime quattro (o tre) rate, senza interessi, nè maggiorazione.

Per chi invece ha già cominciato a pagare prima del 30 settembre, secondo un proprio piano di scadenze a libera scelta, e poi decide di aderire alla proroga al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%, deve completare il versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre, senza maggiorazioni e senza interessi.

 

Nuovo piano rateale dal 30 settembre

Per i contribuenti che pagheranno a rate, pagando la prima entro il 30 settembre, le rate successive si ridurranno a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre, per i titolari di partita Iva ed il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade anche il 2 dicembre 2019.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 SETTEMBRE

1° rata

30 SETTEMBRE

2° rata

16 OTTOBRE

2° rata

31 OTTOBRE

3° rata

18 NOVEMBRE

3° rata

02 DICEMBRE

 

Nuovo piano rateale dal 30 ottobre

Con la citata risoluzione n. 71/E, l’Agenzia delle Entrate conferma che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, è possibile usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni, ossia al 30.10.2019, applicando a quanto dovuto la maggiorazione dello 0,40%.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/10/2019 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 OTTOBRE

1° rata

30 OTTOBRE

2° rata

18 NOVEMBRE

2° rata

31 OTTOBRE

 

 

3° rata

02 DICEMBRE

 

Contribuenti interessati dalla proroga

Sono interessati dalla proroga i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito di 5.164.569 euro. Le disposizioni si applicano anche ai soci che partecipano in società, associazioni e imprese che tassano il reddito per trasparenza, se approvati o interessati dagli ISA.

Nell’ambito della risoluzione n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la proroga riguarda anche chi adotta il regime dei minimi / forfetari. Pertanto beneficiano della proroga:

Ü      contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00);

Ü      contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA;

Ü      contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione ma su questi soggetti è meglio attendere chiarimenti.

 

Imposte prorogate

La proroga interessa il versamento delle seguenti imposte e tributi:

 

Soggetti esclusi dalla proroga

Resterebbero invece confermati - il condizionale è dobbligo - i termini ordinari di scadenza delle imposte per:

û tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;

û tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

û gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;

û i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

Per tutti questi soggetti, vengono confermate le precedenti scadenze:

}    entro il 1° luglio 2019 senza maggiorazione;

}    entro il 31 luglio 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti Ires, anche se rientranti negli ISA, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 1° luglio 2019, per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio ai 180 giorni), le scadenza sono: 31 luglio 2019 senza maggiorazione o 30 agosto 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

 

 

05/08/2019

 

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