VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2019

 

Con la sospensione di ferragosto i versamenti si eseguono martedì 20

 

Come tutti gli anni, le scadenze fiscali del mese di agosto, dal 1° al giorno 20, sono automaticamente prorogate al 20 agosto per i versamenti da effettuare con il modello F24 per Irpef, Iva e Inps. I pagamenti da effettuarsi con altre modalità (ad esempio F23 per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.), sono dovuti alle prescritte scadenze, senza beneficiare della presente proroga.

 

E’ infatti operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1° al 20 agosto; detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo ad un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto 2019 senza alcun aggravio.

 

Proroga dei versamenti col modello F24

Il rinvio al 20 agosto, riguarda i versamenti ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

-       conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;

-       concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;

-       comunicazione di irregolarità di cui agli articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997;

-       ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;

-       procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;

-       atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

 

Versamenti del modello Redditi 2019 per i non soggetti ISA

La sospensione agostana dei termini interessa anche i versamenti delle imposte del modello Redditi e Irap 2019 per i soggetti non interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari.

Il 20 agosto scade infatti il termine per effettuare i versamenti risultanti dai modelli dichiarativi per le persone fisiche “private” ed i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ed anche gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario.

Per i soggetti Ires, anche se rientranti negli ISA, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 1° luglio 2019, per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio ai 180 giorni), le scadenza sono: 31 luglio 2019 senza maggiorazione o 30 agosto 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Per questi soggetti, la proroga al 20 agosto non riguarda solo le imposte dirette (Irpef, Ires i Irap), ma anche la cedolare secca, l’acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, l’Ivie e Ivafe, il contributo annuale dovuto alle Camere di Commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale.

 

Proroga dei versamenti del modello Redditi 2019 per i soggetti ISA

Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (Redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari per le quali sono stati elaborati i nuovi ISA, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.

 

Proroga dei contributi

L’Inps, con il messaggio n. 12442 dell’8 giugno 2011, ricorda che il differimento comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

La proroga riguarderà, come di consueto, anche i pagamenti dei premi Inail e contributi exEnpals (lavoratori dello spettacolo).

 

Esempio di versamenti prorogati

A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:

ü le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);

ü le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;

ü le addizionali comunale e regionale;

ü i contributi previdenziali Inps e exEnpals relativi al mese di luglio;

ü i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione;

ü ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto;

ü le somme a mezzo mod. F24 Accise;

ü le somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

 

 

05/08/2019

 

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