VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2021
Con la sospensione di ferragosto i versamenti si eseguono venerdì 20
Da alcuni anni le scadenze fiscali del mese di agosto, dal 1° al giorno 20, sono automaticamente prorogate al 20 agosto per i versamenti da effettuare con il modello F24 per Irpef, Iva e Inps. I pagamenti da effettuarsi con altre modalità (ad esempio F23 per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.), non beneficiano della proroga e sono dovuti alle prescritte scadenze.
Anche per il 2021 opera la c.d. “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1° al 20 agosto; detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto; questo significa che, ad esempio, il versamento relativo all’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio.
Proroga dei versamenti col modello F24
Il rinvio al 20 agosto, riguarda i versamenti ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30/09/15 inviata ai propri Uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui all’art. 2, co. 2 e art. 3, co. 1 del D.Lgs. 462/1997;
- ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 472/1997.
Versamenti del modello Redditi 2021
La sospensione agostana dei termini interessa anche i versamenti delle imposte del modello Redditi e Irap 2021 con il differimento del termine al 20 agosto per i soggetti con partita Iva ed al 31 agosto per i non titolari di partita Iva.
Per i soggetti Ires (società di capitali/enti commerciali ed enti non commerciali), per le quali i termini di versamento sono collegati al termine di approvazione del bilancio, occorre operare un distinguo tra i soggetti che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare rispetto agli altri. Per le società con “esercizio solare” non rileva quando il bilancio sia stato concretamente approvato; indipendentemente che si sia avvalsa del differimento ex lege per la convocazione dell’assemblea nei 180gg dalla chiusura dell’esercizio, la proroga si applica nel caso in cui l’approvazione sia intervenuta sia a maggio che a giugno 2020 (o nei casi in cui l’assemblea non abbia approvato il bilancio):
Proroga dei contributi
L’Inps, con il messaggio n. 12442 del 08/06/11, ricorda che il differimento comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
La proroga riguarderà, come di consueto, anche i pagamenti dei premi Inail e contributi exEnpals (lavoratori dello spettacolo).
Esempio di versamenti prorogati
A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:
ü le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
ü le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
ü le addizionali comunale e regionale;
ü i contributi previdenziali Inps e exEnpals relativi al mese di luglio;
ü i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione;
ü ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto;
ü le somme a mezzo mod. F24 Accise;
ü le somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.
Altri adempimenti prorogati al 20 agosto
Tuttavia, come indica anche lo scadenzario online dell’Agenzia delle Entrate, il 20.08 è l’ultimo giorno per i seguenti adempimenti:
06/08/2021