VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 22 AGOSTO 2022
Con la sospensione di ferragosto e le festività, i versamenti si eseguono lunedì 22
Da alcuni anni le scadenze fiscali del mese di agosto, dal 1° al giorno 20, sono automaticamente prorogate al 20 agosto per i versamenti da effettuare con il modello F24 per Irpef, Iva e Inps. Quest’anno, per una strana coincidenza, il giorno 20 agosto cade di sabato e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo 22 agosto.
Anche per il 2022 opera la c.d. “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari nel periodo estivo. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto; questo significa che, ad esempio, il versamento relativo all’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 22 agosto senza alcun aggravio. I pagamenti da effettuarsi con altre modalità (ad esempio F23 per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.), non beneficiano della proroga e sono dovuti alle prescritte scadenze.
Proroga dei versamenti col modello F24
Il rinvio al 22 agosto, riguarda i versamenti ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30/09/15 inviata ai propri Uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
- ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui all’art. 2, co. 2 e art. 3, co. 1 del D.Lgs. 462/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 472/1997.
Versamenti del modello Redditi 2022
La sospensione agostana dei termini interessa anche i versamenti delle imposte del modello Redditi e Irap 2022 con il differimento del termine a lunedì 22 agosto per i soggetti con partita Iva ed al 31 agosto per i non titolari di partita Iva.
Per i soggetti Ires (società di capitali/enti commerciali ed enti non commerciali), per le quali i termini di versamento sono collegati al termine di approvazione del bilancio, occorre operare un distinguo tra i soggetti che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare rispetto agli altri.
Il calendario per la scadenza delle imposta dal modello Redditi e Irap 2022, relativi all’anno 2021 è il seguente:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 22/08/2022 TITOLARE DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 22/08/2022 NON TITOLARE DI PARTITA IVA |
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22 AGOSTO |
22 AGOSTO |
||
2° rata |
22 AGOSTO |
2° rata |
31 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
3° rata |
30 SETTEMBRE |
4° rata |
17 OTTOBRE |
4° rata |
31 OTTOBRE |
5° rata |
16 NOVEMBRE |
5° rata |
30 NOVEMBRE |
Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021:
· se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022, col differimento al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,4%;
· se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2022 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 22 agosto 2022, cadendo il 31 luglio 2022 di domenica);
· se il bilancio dell’esercizio 2021 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 22 agosto 2022.
Proroga dei contributi
L’Inps, con il messaggio n. 12442 del 08/06/11, ricorda che il differimento comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
La proroga riguarderà, come di consueto, anche i pagamenti dei premi Inail e contributi ex Enpals (lavoratori dello spettacolo).
Esempio di versamenti prorogati
A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:
ü le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
ü le ritenute Irpef di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
ü le addizionali comunale e regionale;
ü i contributi previdenziali Inps e ex Enpals relativi al mese di luglio;
ü i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione;
ü ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 22 agosto;
ü le somme a mezzo mod. F24 Accise;
ü le somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.
Altri adempimenti prorogati al 22 agosto
Tuttavia, come indica anche lo scadenzario online dell’Agenzia delle Entrate, il 22.08 è l’ultimo giorno per i seguenti adempimenti:
Sospensione dei termini al 4 settembre
Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:
· per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972), per i quali si ricorda che il “Decreto Ucraina” ha disposto transitoriamente un maggior termine di pagamento pari a 60 giorni in relazione agli avvisi bonari notificati nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022 e pagati in unica soluzione;
· per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973);
· per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
· per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).
16/08/2022