VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2023

 

Con la sospensione di ferragosto e la festività, i versamenti si eseguono lunedì 21 agosto

 

Da alcuni anni le scadenze fiscali del mese di agosto, dal 1° al giorno 20, sono automaticamente prorogate al 20 agosto per i versamenti da effettuare con il modello F24 per Irpef, Iva e Inps. Quest’anno il giorno 20 agosto cade di domenica e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo, 21 agosto.

 

Anche per il 2023 opera la c.d. “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari nel periodo estivo. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto; questo significa che, ad esempio, il versamento relativo all’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 21 agosto senza alcun aggravio. I pagamenti da effettuarsi con altre modalità (ad esempio F23 per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.), non beneficiano della proroga e sono dovuti alle prescritte scadenze.

 

Proroga dei versamenti col modello F24

Il rinvio al 21 agosto, riguarda i versamenti ai sensi degli art. 17 e 20, co. 4 del D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30/09/15 inviata ai propri Uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

-       ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;

-       conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992;

-       concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;

-       comunicazione di irregolarità di cui all’art. 2, co. 2 e art. 3, co. 1 del D.Lgs. 462/1997;

-       procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997;

-       atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 472/1997.

 

Versamenti delle rate del modello Redditi 2023

La sospensione agostana dei termini interessa anche i versamenti delle rate delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2023, con il differimento del termine a lunedì 21 agosto per i soggetti con partita Iva.

Per i soggetti Ires (società di capitali/enti commerciali ed enti non commerciali), per le quali i termini di versamento sono collegati al termine di approvazione del bilancio, occorre operare un distinguo tra i soggetti che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare rispetto agli altri.

Il calendario per le scadenze delle imposte dal modello Redditi e Irap 2023, relativi all’anno 2022 è il seguente:

 

TITOLARE DI PARTITA IVA

NON TITOLARE DI PARTITA IVA

2° rata

21 AGOSTO

3° rata

31 AGOSTO

3° rata

18 SETTEMBRE

4° rata

2 OTTOBRE

4° rata

16 OTTOBRE

5° rata

31 OTTOBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

30 NOVEMBRE

 

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022:

·      se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2023, col differimento al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;

·      se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2023 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2023 o 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%;

·      se il bilancio dell’esercizio 2022 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2022, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2023 o 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Proroga dei contributi

L’Inps, con il messaggio n. 12442 del 08/06/11, ricorda che il differimento comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

La proroga riguarderà, come di consueto, anche i pagamenti dei premi Inail e contributi ex Enpals (lavoratori dello spettacolo).

 

Esempio di versamenti prorogati

A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:

ü le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);

ü le ritenute Irpef di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;

ü le addizionali comunale e regionale;

ü i contributi previdenziali Inps e ex Enpals relativi al mese di luglio;

ü i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione;

ü ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 21 agosto;

ü le somme a mezzo mod. F24 Accise;

ü le somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.

 

Altri adempimenti prorogati al 21 agosto

Tuttavia, come indica anche lo scadenzario online dell’Agenzia delle Entrate, il 21.08 è l’ultimo giorno per i seguenti adempimenti:

 

Sospensione dei termini al 4 settembre

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

·           per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972);

·           per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973);

·           per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

·           per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).

 

 

16/08/2023

 

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