VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024
Con la sospensione di ferragosto i versamenti si eseguono il 20 agosto
Da alcuni anni le scadenze fiscali del mese di agosto, dal 1° al giorno 20, sono automaticamente prorogate al 20 agosto per i versamenti da effettuare con il modello F24 per imposte, Iva e contributi, senza alcuna maggiorazione (art. 37, co. 11-bis del D.L. n. 223/2006).
Anche per il 2024 opera la c.d. “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari nel periodo estivo. Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto; questo significa che, ad esempio, il versamento relativo all’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio. I pagamenti da effettuarsi con altre modalità (ad esempio F23 per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.), non beneficiano della proroga e sono dovuti alle prescritte scadenze.
Proroga dei versamenti col modello F24
Il rinvio al 20 agosto, riguarda i versamenti ai sensi degli art. 17 e 20, co. 4 del D.Lgs. 241/1997, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.
I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30/09/15 inviata ai propri Uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
- ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui all’art. 2, co. 2 e art. 3, co. 1 del D.Lgs. 462/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 472/1997.
Versamenti delle rate del modello Redditi 2024
La sospensione agostana dei termini interessa anche i versamenti delle rate delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2024, con il differimento del termine a martedì 20 agosto per le rate in scadenza al giorno 16.
Il calendario per le scadenze delle imposte dal modello Redditi e Irap 2024, relativi all’anno 2023 è il seguente:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 01/07/2024 (non ISA) |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/2024 (non ISA) |
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1° LUGLIO |
31 LUGLIO |
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2° rata |
16 LUGLIO |
2° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
18 NOVEMBRE |
6° rata |
18 NOVEMBRE |
6° rata |
16 DICEMBRE |
7° rata |
16 DICEMBRE |
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VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/2024 (soggetti ISA) |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/08/2024 (soggetti ISA) |
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31 LUGLIO |
30 AGOSTO |
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2° rata |
20 AGOSTO |
2° rata |
16 SETTEMBRE |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
3° rata |
16 OTTOBRE |
4° rata |
16 OTTOBRE |
4° rata |
18 NOVEMBRE |
5° rata |
18 NOVEMBRE |
5° rata |
16 DICEMBRE |
6° rata |
16 DICEMBRE |
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Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e delle scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, intervenendo sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:
‑ il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
‑ l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, senza più distinzione tra soggetti con o senza partita Iva.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e quindi:
‑ entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
‑ entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2024 o il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.
Proroga dei contributi
L’Inps, con il messaggio n. 12442 del 08/06/11, ricorda che il differimento comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
La proroga riguarderà, come di consueto, anche i pagamenti dei premi Inail e contributi ex Enpals (lavoratori dello spettacolo).
Esempio di versamenti prorogati
A titolo esemplificativo sono interessati dalla proroga i seguenti versamenti fiscali e contributivi:
ü le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
ü le ritenute Irpef di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
ü le addizionali comunale e regionale;
ü i contributi previdenziali Inps e ex Enpals relativi al mese di luglio;
ü i premi Inail riferiti alla terza rata del premio dovuto ratealmente per l’autoliquidazione;
ü ogni altra somma dovuta con il mod. F24 in scadenza entro il 20 agosto;
ü le somme a mezzo mod. F24 Accise;
ü le somme dovute (compresi sanzioni e interessi) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione e ravvedimento.
Altri adempimenti prorogati al 20 agosto
Tuttavia, come indica anche lo scadenzario online dell’Agenzia delle Entrate, il 20.08 è l’ultimo giorno per i seguenti adempimenti:
Sospensione dei termini al 4 settembre
Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:
· per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972);
· per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973);
· per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
· per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).
01/08/2028