__________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
E’ una figura che deve essere individuata in azienda dal datore per gestire e coordinare il servizio di prevenzione e protezione, a cui spetta la valutazione dei rischi che deriva da un esame dei diversi fattori di rischio. Va da sè, quindi, che il responsabile deve essere in possesso di competenze tali da consentirgli di gestire e organizzare l’intero sistema aziendale.
L’imprenditore ha la facoltà svolgere Lui detto incarico, di scegliere un dipendente della propria azienda come responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oppure nominare un consulente esterno.
Esistono diverse aziende che si occupano della gestione della sicurezza e salute sul posto di lavoro. Tutto dipende dal numero di lavoratori che ci sono in azienda, ma anche dalla tipologia di attività che viene svolta.
Requisiti normativi
Il Testo Unico definisce l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)”, il quale ultimo è a sua volta definito come l’“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art.2 c.1 lettere g) ed l) D.Lgs.81/08).
Dunque la funzione dell’ASPP, il quale nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione è “coordinato” dall’ RSPP (come si deduce dalla definizione che la legge fornisce di quest’ultimo), è finalizzata “all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Ciò fa pendant con la previsione secondo cui “le capacità ed i requisiti professionali […] degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” (art.32 c.1 D.Lgs.81/08).
Nel definire l’ASPP, l’articolo 2 accentua dunque soprattutto l’aspetto relativo ai requisiti professionali e quello legato alla sua appartenenza (assieme all’RSPP) al Servizio di Prevenzione, senza fornire ulteriori indicazioni sul contenuto del ruolo; indicazioni che però si ricavano dalla norma sui requisiti professionali (art.32) cui la definizione stessa rinvia e dalla norma che elenca i compiti (art.33) del Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di cui l’ASPP (ove nominato) fa parte.
Dall’art.33 – letto unitamente alla definizione di RSPP – risulta chiaro che l’ASPP coadiuva l’RSPP nello svolgimento dei compiti elencati dalla norma stessa.
Va anche detto che la definizione di ASPP non fornisce parametri numerici in ordine al numero di addetti da nominare (ove il datore di lavoro proceda a nominarne), né impone esplicitamente e tassativamente in tutti i casi la nomina di almeno un ASPP; tuttavia la disposizione dedicata all’organizzazione del SPP (art.31) al comma 2 fornisce un criterio giuridicamente vincolante per la nomina degli ASPP specificando che “gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni […] devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda”.
Pertanto deve essere ritenuta obbligatoria la nomina di uno o più ASPP nei casi in cui, sulla base delle caratteristiche dell’azienda, solo attraverso tale nomina si possa organizzare un SPP i cui componenti siano in numero “sufficiente”.
Il parametro adottato dal legislatore è dunque quello della “sufficienza”, la cui determinazione è sì implicitamente rimessa ad una valutazione organizzativa dei vertici aziendali ma non è lasciata alla pura discrezionalità aziendale in quanto tale valutazione organizzativa deve essere ancorata a parametri oggettivi riconducibili al concetto di “caratteristiche dell’azienda” (ad es. il settore di appartenenza, le dimensioni dell’organizzazione, i rischi, il numero di lavoratori, la presenza di unità produttive o di sedi/stabilimenti non ricadenti nel concetto di unità produttive, l’attività esercitata dall’azienda, le scelte organizzative sotto il profilo della salute e sicurezza, la complessità organizzativa aziendale etc.).
Al concetto di “sufficienza” si affianca peraltro, all’interno del quadro normativo visto nel suo complesso, quello di “adeguatezza”, laddove la norma specifica relativa all’istituzione del Servizio di Prevenzione negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica fa riferimento, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP, all’obbligo datoriale conseguente di “organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti” (art.32 commi 8-10 D.Lgs.81/08).
Sul piano normativo, come noto, vi è una sostanziale differenza tra il regime giuridico in cui ricade la nomina dell’RSPP e quello in cui ricade la nomina dell’ASPP. Mentre la nomina dell’RSPP può (e deve) essere effettuata solo dal datore di lavoro, sul quale essa ricade quale obbligo indelegabile ai sensi dell’art.17 D.Lgs.81/08, la nomina dell’ASPP, che non è richiamata dall’art.17, è quindi – a contrario – implicitamente un obbligo del datore di lavoro o del dirigente, come tale delegabile alle condizioni di cui all’art.16 del Testo Unico, benché non sia esplicitamente richiamata tra gli obblighi previsti dall’art.18 T.U.
Tra l’altro il fatto che l’art.18 D.Lgs.81/08 non preveda – tra i vari obblighi del datore di lavoro e del dirigente – una lettera specifica dedicata alla nomina dell’ASPP, come invece avviene per la nomina del medico competente “nei casi previsti dal presente decreto legislativo” (lett.a) e degli addetti antincendio e al primo soccorso (lett.b) può forse essere collegato al fatto che la nomina dell’ASPP è teoricamente eventuale, nei termini detti sopra (per quanto, come si è ricordato, tale eventualità è subordinata al parametro della sufficienza agganciato alle “caratteristiche dell’azienda” e quindi non può essere ritenuta eventuale, bensì obbligatoria, la nomina di uno o più ASPP nei casi in cui sia necessaria per raggiungere quella effettiva “sufficienza” di cui sopra).
In ogni caso, l’art.31 c.1 del D.Lgs.81/08, come modificato dalla legge 98/2013, è cristallino nel prevedere in via obbligatoria che “il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni […]” e tale norma va letta unitamente al successivo comma 2 su richiamato e analizzato.
Con la risposta ad interpello n.1/2012, la Commissione per gli interpelli ha precisato a tal proposito che “l’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b).”
La rilevanza della nomina e della connessa scelta dell’ASPP/degli ASPP nel quadro normativo e nell’organizzazione di salute e sicurezza è poi confermata dal fatto che tale nomina deve essere effettuata previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.18 c.1 lett.s) in comb.disp. art.50 c.1 lett.c) D.Lgs.81/08).
La consultazione dell’RLS in ordine alla nomina dell’ASPP/degli ASPP è un obbligo penalmente sanzionato in capo al datore di lavoro e al dirigente.
La delicatezza e la rilevanza nel sistema prevenzionistico aziendale del ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione è ancora confermata dalla previsione normativa secondo cui gli ASPP – al pari degli RSPP – devono “disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati”, “non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico” e “sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni” di cui sono investiti dalla legge (art.31 c.2 e art.33 c.2 D.Lgs.81/08).
Ad esempio, la risposta ad interpello già citata (n.1/2012), facendo riferimento ai casi elencati dall’art.31 c.6 D.Lgs.81/08 in cui è obbligatoria l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno, ha sottolineato che “tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.”
Ricordiamo infine, sul piano dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione in relazione alla nomina degli ASPP, che il Testo Unico ha previsto che “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile” (art.31 comma 8 D.Lgs.81/08).
06/07/2021