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IL PROFILO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

 

Il profilo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è quello di consulente del datore di lavoro, che non esercita poteri di decisione e controllo sulle modalità di esecuzione all'interno dell'organizzazione.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) risponde per colpa professionale in “abbinamento” al datore di lavoro quando l'infortunio è direttamente imputabile a situazioni pericolose che egli avrebbe dovuto individuare e segnalare nell'ambito della propria attività di “consulenza” e supporto alla valutazione dei rischi; risponde inoltre a causa di errori tecnici e di omissioni nel denunciare le criticità presenti. Sul tema si esprime la sentenza di Cassazione Penale 9.12.2019, n. 49761 che, disattendendo in parte le pronunce precedenti, ha annullato la condanna inflitta a un RSPP, rinviato a un nuovo giudizio, e confermato la colpevolezza degli altri soggetti obbligati.

 

Sentenza della Cassazione

Il fatto riguarda l'infortunio mortale del lavoratore di un'impresa appaltatrice, che durante la manutenzione di un impianto è rimasto schiacciato dalla caduta di un tratto di condotta di adduzione rimosso in modo improvvisato, in assenza di adeguati presidi di sicurezza e di una corretta pianificazione. L'intervento, ricorrente e prevedibile, ha messo in evidenza palesi carenze nella formazione dei lavoratori e nella procedura di esecuzione di operazioni condotte "per tentativi", trascurando il rischio di caduta del manufatto e in assenza di un ponteggio metallico di sostegno.

La sentenza di primo grado confermata in appello riconosce colpevoli di omicidio colposo il datore di lavoro per omessa valutazione dei rischi e aggiornamento del documento, il direttore di stabilimento suo delegato per aver consentito l'impiego di attrezzature inadeguate e per la mancanza di coordinamento delle ditte coinvolte, il capo reparto per non aver segnalato le carenze nell'attrezzatura a disposizione dei lavoratori.

In modo analogo al soggetto RSPP è stata imputata l'omessa individuazione e valutazione dei rischi dell'operazione, considerato che la stessa circostanza si era già manifestata in passato e non si trattava di evento eccezionale.

Se gli altri imputati hanno fondato il proprio ricorso su una ricostruzione poco plausibile e in contrasto con le prove emerse, attribuendo la caduta della tubazione non a un errore operativo, ma al cedimento strutturale di uno dei supporti, il responsabile RSPP ha contestato l'errata applicazione del D.Lgs. 81/2008 nell'inquadrare il proprio ruolo. La motivazione, del tutto giustificata e accolta dai giudici, rileva che la figura non ha un profilo gestionale o una competenza decisionale/operativa su scelte esecutive contingenti, né è vincolata a una presenza quotidiana sul luogo di lavoro, tale da assicurare il controllo costante dell'attività, compito che esula oltretutto dalle sue funzioni.

Non esistono evidenze o riferimenti sull'effettiva conoscenza del soggetto RSPP in rapporto alla situazione oggettivamente pericolosa e al suo dovere di segnalare il rischio al datore di lavoro in una fase cronologicamente antecedente alla lavorazione incriminata, né sono state denunciate carenze in merito all'individuazione e valutazione dei rischi a monte dell'attività esecutiva.

Inoltre, a carico della figura erano state ipotizzate condotte omissive nella sorveglianza nella fornitura di attrezzature, nella pianificazione delle operazioni e nella valutazione del rischio da interferenza, che competerebbero però ad altri soggetti della prevenzione, deducendo unicamente dall'errata conduzione dell'intervento la negligenza del processo di valutazione dei rischi. Non è viceversa stato espresso alcun giudizio di merito rispetto ai contenuti del documento elaborato dallo stesso RSPP.

 

 

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04/02/2020