MONITORAGGIO FISCALE 2016 NEL QUADRO RW DEL MODELLO REDDITI 2017
Indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie all'estero
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
La compilazione del quadro RW nel modello Unico/Redditi assolve, dal 2013, la duplice funzione di monitoraggio fiscale e di esposizione dei dati necessari per la liquidazione delle imposte estere: Ivafe (sui prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero) e Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero).
Novità del 2016 nel modello Redditi 2017
Per il 2016 il D.L. 193/2016 ha previsto la non indicazione degli immobili situati all’estero se nel periodo d’imposta non sono intervenute variazioni; tuttavia, poiché si deve assolvere l’Ivie, l’indicazione è comunque necessaria.
La Finanziaria 2016 ha previsto, dal 2016, l’esenzione Ivie per gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale (comprese le relative pertinenze) ovvero la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento / cessazione del matrimonio, se l’immobile in Italia risulterebbe “non di lusso”.
Sempre dal 2016, in luogo della barratura della casella 18, va utilizzato uno dei seguenti codici, al fine di indicare la compilazione di altri quadri della dichiarazione relativamente al bene oggetto di monitoraggio, ovvero per indicare che lo stesso è infruttifero: 1-compilazione del quadro RL; 2-compilazione del quadro RM; 3-compilazione del quadro RT; 4-compilazione contemporanea di più quadri (RL e/o RM e/o RT); 5-redditi relativi a prodotti finanziari che saranno percepiti in un periodo d’imposta successivo ovvero sono infruttiferi (fattispecie per la quale lo scorso anno era prevista la barratura della casella).
Secondo la risoluzione n. 77/E del 16/09/2016 il costo di acquisto, in valuta diversa dall’euro, si determina applicando il cambio medio relativo al mese in cui ricade la data di acquisto; ne consegue che il valore indicato nel quadro RW non va aggiornato negli anni successivi, ma rimane costante.
Da settembre 2017 molti paesi a fiscalità privilegiata daranno attuazione alla procedura di scambio automatico d’informazioni, secondo i criteri Ocse. Il Fisco italiano non potrà più giustificare il raddoppio dei termini d’accertamento e delle sanzioni.
Soggetti obbligati
Il quadro RW deve essere compilato dai seguenti soggetti, nel caso in cui detengano attività patrimoniali o finanziarie all’estero e che siano fiscalmente residenti in Italia (più di 183 giorni o 184 se anni bisestili):
ü persone fisiche residenti (compresi imprenditori e lavoratori autonomi, anche se l’attività estera è inerente all’impresa o alla professione);
ü enti non commerciali;
ü società semplici ed enti equiparati.
L’obbligo riguarda anche coloro che sono esonerati dal modello Redditi (Unico), o che dichiarano i redditi col modello 730.
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto cointestatario, con riferimento all’intero valore e con l’indicazione della percentuale di possesso; per gli altri cointestatari si indicherà il codice fiscale.
Sono inoltre tenuti all’obbligo di monitoraggio non solo i titolari, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione e di prelievo (esempio i delegati), se hanno deleghe di firma sul prelievo. Nella circolare n. 12/E del 2016 è stato precisato che il delegato operativo non deve corrispondere l’Ivafe, ma compila il quadro RW solo ai fini del monitoraggio.
Dati da comunicare
Il monitoraggio fiscale interessa anche i “titolari effettivi”, così come individuati dal D.Lgs. n. 231/2007 contenente la normativa antiriciclaggio, in base alla quale, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 23.12.2013, in caso di:
Attività patrimoniali. Si tratta dei beni detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali:
§ immobili situati all’estero e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprietà o multiproprietà);
§ oggetti preziosi ed opere d’arte situati all’estero;
§ imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri (o che, pur non essendo iscritti in tali registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia);
§ immobili situati in Italia ma detenuti tramite fiduciarie estere o soggetti interposti residenti all’estero (si veda a tal proposito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 134/E/2002).
Attività finanziarie. Sono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (si veda anche circolare n. 38/E/2013 pagg. 34 e 35), ad esempio:
§ depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione (stipendi, pensione, compensi ecc.);
§ valute estere e metalli preziosi;
§ partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
§ obbligazioni estere e titoli similari;
§ polizze di assicurazione;
§ contratti di natura finanziaria con controparti non residenti (es: finanziamenti, pronti contro termine);
§ attività finanziarie italiane (es: titoli pubblici emessi in Italia, partecipazioni in soggetti residenti in Italia) nel caso in cui siano detenute all’estero, anche tramite fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.
Vanno ad esempio indicati i conti correnti, gli immobili, le case per vacanze o multiproprietà, i terreni, gioielli e preziosi, le opere d’arte, gli yachts, il contenuto delle cassette di sicurezza, i finanziamenti o le partecipazioni.
Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)
E’ dovuta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (azioni, obbligazioni, ed altri titoli o strumenti finanziari), da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta, in rapporto ai giorni, nella misura dello 0,2% dal 2014 (era lo 0,15% nel 2013 e lo 0,1% nel 2012).
Per attività finanziarie si devono intendere, anche le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative produttive di redditi finanziari, le valute estere ed i metalli preziosi.
La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al 31/12 di ciascun anno, o al termine del periodo di possesso, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall’intermediario estero. In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.
Nella circolare n. 28/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che quando l’investimento estero ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale; in assenza sia del valore nominale che di quello di rimborso, va fatto riferimento al costo di acquisto.
Dall’imposta italiana (Ivafe) è detraibile l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attività finanziarie sono detenute, nel limite dell’imposta dovuta in Italia.
Per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in qualsiasi stato estero, l’imposta Ivafe è dovuta nella misura fissa di € 34,20 determinando così una sostanziale equiparazione con l’imposta di bollo applicata alle attività detenute in Italia. In precedenza l’applicazione di tale misura fissa era limitata ai soli conti detenuti negli stati UE / SEE.
L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza è complessivamente non superiore a € 5.000,00.
Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (Ivie)
E’ tenuto al pagamento della patrimoniale sugli immobili esteri, nella misura dello 0,76% (o 0% dal 2016 se abitazione principale), il soggetto persona fisica residente in Italia iscritto all’anagrafe di un Comune italiano, indipendentemente dalla sua nazionalità, che detiene a titolo di proprietà o altro diritto reale, terreni o fabbricati, a qualsiasi uso destinati.
Quindi anche il cittadino russo, residente in Italia, per qualsiasi immobile detenuto all’estero, a prescindere dalla sua natura (abitativa o commerciale), e dal suo utilizzo (in proprio, locato, ecc.), in forza di un diritto reale, principalmente proprietà e usufrutto, e tenendo conto delle diverse quote di possesso in funzione di eventuale contestazione.
Occorre pertanto:
- individuare il titolo di possesso e la quota di proprietà, in quanto sono elementi che condizionano l’importo dell’imposta dovuta;
- l’imposta è dovuta in proporzione alla durata del possesso, come si è protratto nel corso dell’anno. Conseguentemente, si dovrà individuare precisamente questo arco temporale, considerando mese il possesso intervenuto per più di quindici giorni;
- l’imposta è dovuta in misura pari allo 0,76% del valore degli immobili (0% dal 2016 per gli immobili abitativi ad abitazione principale);
- dall’imposta così calcolata è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale pagata all’estero, per l’anno di riferimento, nello stato estero in cui è ubicato l’immobile.
Adesione alla voluntary disclosure
Per chi ha regolarizzato, facendo emergere e rientrare i capitali esteri con la voluntary disclosure, la compilazione del quadro RW varia, in ragione delle diverse modalità con cui la procedura di collaborazione volontaria è stata perfezionata. I casi di compilazione sono i seguenti:
- rimpatrio fisico (trasferimento materiale degli investimenti in Italia) à si compila il quadro RW solo fino alla detenzione estera, essendo venuto meno il presupposto territoriale dal momento del rimpatrio;
- rimpatrio giuridico (conferimento a un intermediario/fiduciaria per la gestione degli investimenti) à si compila il quadro RW fino al conferimento del mandato fiduciario, mentre da tale data non si compila più, in quanto l’obbligo viene assolto direttamente dall’intermediario;
- mantenimento all’estero à continua a compilarsi il quadro RW.
Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha disposto la riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclousure, con un nuovo termine di adesione alla regolarizzazione, mediante la presentazione delle istanze entro il 31 luglio 2017, mentre la documentazione integrativa all’istanza può essere presentata all’Agenzia delle Entrate (via pec) entro il 30 settembre 2017.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni amministrative previste per l’errata o mancata compilazione del quadro RW vengono ridotte nella misura variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (rispetto alle previgenti misure dal 10% al 50%) e continuano ad essere elevate al doppio (dal 6% al 30%) per gli investimenti esteri in paesi a fiscalità privilegiata (black list). E’ stata inoltre eliminata la sanzione accessoria della confisca per equivalente.
La sanzione per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine ordinario) è di € 250,00. Con un comunicato stampa del 18/12/2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato le sanzioni da ravvedimento in ipotesi di dichiarazione integrativa nei 90 giorni (entro il 29/12) e di dichiarazione tardiva nei 90 giorni (entro il 29/12) per mancata/errata compilazione del quadro per il monitoraggio fiscale:
- sanzione di € 27,00 (1/9) in caso di presentazione, entro 90 giorni, del quadro RW integrativo;
- sanzione di € 25,00 (1/10) in caso di presentazione, entro 90 giorni, del quadro RW tardivo.
La sanzione per la dichiarazione infedele è punita nella misura dal 90% al 180% delle maggiori imposte Ivie e Ivafe.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, gli utenti registrati possono cliccare sulla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
20/05/2017