MONITORAGGIO FISCALE DEI REDDITI ESTERI NEL QUADRO RW DEL MODELLO REDDITI 2022

 

Beni, immobili, attività ed investimenti detenuti all'estero nel 2021

 

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, che detengono all’estero immobili, investimenti e/o attività di natura finanziaria, altri beni a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, e quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni.

 

La compilazione del quadro RW nel modello Redditi assolve, dal 2013, la duplice funzione di monitoraggio fiscale e di esposizione dei dati necessari per la liquidazione delle imposte estere: Ivafe (sui prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero) e Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero). Dal 2021 l’effetto Brexit ha mutato la base imponibile ai fini Ivie degli immobili detenuti nel Regno Unito.

 

Soggetti obbligati ed esclusi

I soggetti interessati dal monitoraggio fiscale, e quindi dalla compilazione del quadro RW, sono:

ü persone fisiche residenti (compresi imprenditori e lavoratori autonomi, anche se l’attività estera è inerente all’impresa o alla professione);

ü enti non commerciali;

ü società semplici e soggetti equiparati;

Le persone fisiche devono essere fiscalmente residenti in Italia per un periodo pari ad almeno 183 giorni anche non consecutivi (184 giorni se l’anno è bisestile) e che detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Per contro, sono esclusi dal monitoraggio le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni o 184 se anni bisestili) non sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (o cancellate dallanagrafe della popolazione residente e iscritte nellanagrafe degli italiani residenti allestero - AIRE) e non hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. Sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi”.

L’obbligo riguarda anche coloro che sono esonerati dal modello Redditi o che dichiarano i redditi col modello 730.

 

Dati da comunicare per il monitoraggio

Attività di natura patrimoniale

Gli investimenti da indicare sono i beni patrimoniali collocati all’estero che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. A titolo esemplificativo sono:

- gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (comproprietà o multiproprietà);

- gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dai territorio dello Stato;

- le imbarcazioni o le navi da diporto;

- altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nel predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Queste attività devono essere sempre indicate nei quadro RW, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nei periodo d’imposta.

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo sono:

- depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione (stipendi, pensione, compensi ecc.);

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;

- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

- metalli preziosi detenuti all’estero, comprese le criptovalute;

- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;

- attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero.

Vanno anche comunicati i beni contenuti nelle cassette di sicurezza, sia se aventi natura patrimoniale, che finanziaria.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste quando le attività finanziarie sono affidate in gestione/amministrazione ad intermediari finanziari residenti in Italia (banche, SIM, società fiduciarie, ecc.). Dal 2014 l’obbligo non sussiste anche per i depositi e conti correnti bancari estero se di importo massimo non superiore a 15.000 euro; tuttavia l’informazione sui conti correnti deve essere fornita ai fini del calcolo Ivafe, se la consistenza media è almeno pari a 5.000 euro.

 

Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)

E’ dovuta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (azioni, obbligazioni, ed altri titoli o strumenti finanziari) nella misura dello 0,2% (2 per mille) dal 2014.

Per attività finanziarie si devono intendere, anche le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative produttive di redditi finanziari (escluse quelle di previdenza complementare obbligatorie), le valute estere ed i metalli preziosi.

La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al 31/12 di ciascun anno, o al termine del periodo di possesso, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall’intermediario estero. In mancanza rilevano il valore nominale, quello di rimborso o residualmente il costo di acquisto. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.

Dall’imposta italiana (Ivafe) è detraibile l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attività finanziarie sono detenute, nel limite dell’imposta dovuta in Italia.

Per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in qualsiasi stato estero, l’imposta Ivafe è dovuta nella misura fissa di € 34,20 determinando così una sostanziale equiparazione con l’imposta di bollo applicata alle attività detenute in Italia. In precedenza l’applicazione di tale misura fissa era limitata ai soli conti detenuti negli stati UE / SEE.

L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza del c/c è complessivamente inferiore a € 5.000,00 e neppure sulle partecipazioni in società estere non quotate e sui finanziamenti eventualmente concessi.

 

Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (Ivie)

E’ tenuto al pagamento della patrimoniale sugli immobili esteri, nella misura dello 0,76% (o esente se abitazione principale), il soggetto persona fisica residente in Italia iscritto all’anagrafe di un Comune italiano, indipendentemente dalla sua nazionalità, che detiene a titolo di proprietà o altro diritto reale, terreni o fabbricati, a qualsiasi uso destinati.

Quindi anche il cittadino straniero, residente in Italia, per qualsiasi immobile detenuto all’estero, a prescindere dalla natura (abitativa o commerciale), e dall’utilizzo (a disposizione, locato, ecc.), in forza di un diritto reale (proprietà, usufrutto o altro), deve:

-        individuare il titolo di possesso e la quota di proprietà;

-        l’imposta è dovuta in proporzione alla durata del possesso, come si è protratto nel corso dell’anno, considerando il mese intero il possesso intervenuto per più di quindici giorni;

-        l’imposta è dovuta in misura pari allo 0,76% del valore degli immobili (o zero per gli immobili abitativi ad abitazione principale). Il versamento non è dovuto se inferiore a € 200,00;

-        dall’imposta così calcolata è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’imposta patrimoniale pagata nello Stato estero, riferita al medesimo anno.

 

Regime sanzionatorio

Le sanzioni amministrative previste per l’errata o mancata compilazione del quadro RW vengono ridotte nella misura variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (rispetto alle previgenti misure dal 10% al 50%) e continuano ad essere elevate al doppio (dal 6% al 30%) per gli investimenti esteri in paesi a fiscalità privilegiata (black list). E’ stata inoltre eliminata la sanzione accessoria della confisca per equivalente.

E’ anche sanzionata come infedele dichiarazione (dal 90% al 180% del maggior debito o minor credito) il mancato versamento delle imposte Ivie e Ivafe.

E’ possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso.

 

Rinvio per approfondimento

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del sito web www.studioansaldi.it

 

 

11/05/2022

 

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