NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

 

Più conveniente per rimediare ad errori o dimenticanze

 

Il Ddl di Stabilità per il 2016 anticipa la decorrenza al 1° gennaio 2016 per le nuove sanzioni amministrative; un vero e proprio intreccio tra nuove sanzioni, ravvedimento operoso, favor rei e cumulo giuridico delle penalità.

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 

Se la prossima Legge di Stabilità confermerà l’anticipo al 2016 delle nuove regole sulle sanzioni amministrative, sarà conveniente attendere il 2016 per ravvedere gli omessi o tardivi versamenti, come quelli delle imposte del 30 novembre scorso o del prossimo 16 dicembre per l’IMU e la Tasi.

 

Ravvedimento 2016 sui tardivi e omessi versamenti sanzione ridotta alla metà

Dal 2016 è previsto che, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento. In pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%); per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%); per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33 per cento). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni.

È inoltre stabilito che la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento. La sanzione è infine ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. In questi casi, per tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 5 per cento.

 

Tavola riassuntiva

Tipo di ravvedimento

Termini

Sanzioni fino al 2015

Sanzioni dal 2016 *

SPRINT

Fino a 14 giorni successivi alla scadenza

0,2%

per ogni gg di ritardo

0,1%

per ogni gg di ritardo

BREVE

Entro 30 giorni successivi alla scadenza

3%

1,5%

INTERMEDIO

Entro 90 giorni successivi alla scadenza

3,33%

1,67%

TRIMESTRALE (NUOVO)

Per le rate scadute dopo la prima, in ipotesi di rateazione, dal 31 giorno e fino al trimestre

- - -

non previsto prima

1,67%

LUNGO O ANNUALE

Entro i termini della dichiarazione dell’anno successivo

3,75%

3,75%

confermato

BIENNALE

Dopo un anno, ma entro i termini della dichiarazione successiva

4,29%

4,29%

confermato

ULTRA BIENNALE

Dopo due anni dall’omissione o errore

5%

5%

confermato

* se confermate nella Legge di Stabilità di prossima approvazione

 

Applicazione del ravvedimento operoso

Il ravvedimento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere effettuati anche se la violazione è stata già constatata e comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, hanno avuto formale conoscenza.

Fanno eccezione, e quindi non opera la regolarizzazione del ravvedimento operoso, nel caso di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

 

Calcoli di convenienza per le scadenze dei versamenti 2015 ravveduti nel 2016

L’unica eccezione riguarda il ravvedimento sprint, se effettuato entro 8 giorni successivi al termine di versamento, che prevede una sanzione molto ridotta, pari all'1,6% (0,2% per ogni giorno di ritardo entro il 14° giorno). Infatti, in base al principio del favor rei, e alle nuove regole in tema di sanzioni amministrative, la sanzione in vigore dal 1° gennaio 2016, per omesso/carente versamento sarà ridotta della metà (passando così dal 30 al 15%) in caso di pagamento entro 90 giorni. Considerando pertanto gli acconti in scadenza il 30 novembre 2015, ci sarà tempo fino al 28/02/2016 per usufruire della sanzione ridotta della metà. In questo modo il contribuente sconterebbe una sanzione pari all’1,67% (contro il 3,33% attualmente in vigore), più gli interessi moratori al tasso legale dello 0,5% (salvo modifiche da approvare con decreto). Come anticipato prima, solo il ravvedimento sprint effettuato entro 8 giorni sarebbe più conveniente.

 

Sanzioni amministrative per omessa o infedeltà delle dichiarazioni

Il nuovo scenario proposto all’interno del D.Lgs. 471/1997 prevede sostanzialmente:

• un alleggerimento delle sanzioni per particolari fattispecie di dichiarazione omessa e dichiarazione infedele;

• un accorpamento delle conseguenze sanzionatorie tra i vari comparti impositivi, mantenendo sostanzialmente il medesimo approccio tra imposte sui redditi, Irap, modello 770 e Iva;

• un generale intervento teso alla semplice conversione lira euro degli importi delle sanzioni in misura fissa, ancora espresse nel vecchio conio.

Iniziamo l’analisi dal comparto delle imposte dirette e Irap, al fine di mantenere un inquadramento che poi potremo replicare per gli altri comparti; a seguire il raffronto tra norma vecchia e nuova.

 

Tavola riassuntiva

Dichiarazione redditi e Irap omessa:

 

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 120 al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro

·       Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a 1.000 euro

Dal 120 al 240%

Da 258 a 1.032

·       Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro

·       Sanzione ridotta in assenza di imposte dovute: da 150 a 500 euro

Non prevista

·       Sanzione maggiorata se omessi redditi da cedolare secca: dal 240 al 480%

Non prevista

Dichiarazione redditi e Irap infedele (con indicazione di imponibile o imposta inferiore al dovuto, oppure crediti superiori a quelli spettanti):

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 90 al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Dal 100 al 200%

·       Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato.

Non prevista

·       Sanzione maggiorata per minore indicazione di redditi da cedolare secca: dal 180 al 360% della maggiore imposta.

Non prevista

·       Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato

Non prevista

·       Sanzione ridotta per errori sulla competenza (se il componente positivo è già stato tassato): dal 60 al 120% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato;

·       Violazione in assenza di danno per l’Erario: 250 euro.

Non prevista

·       Maggiorazioni per patologie modello studi di settore: non previste.

+10% (salvo esimente)

·       Maggiorazioni per omissione modello studi di settore anche dopo la richiesta dell’Agenzia: non previste.

+50% (salvo esimente)

Dichiarazione 770 omessa:

 

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 120 al 240% delle ritenute non versate, con minimo di 250 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato;

·       Sanzione base in assenza di ritenute dovute: da 250 a 2.000 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato.

Dal 120 al 240%

·       Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro + 25 euro per ogni percipiente non indicato.

·       Sanzione ridotta in assenza di ritenute dovute: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento): da 150 a 500 euro + 25 euro per ogni percipiente.

Non prevista

Dichiarazione 770 infedele (con indicazione di imponibile inferiore al dovuto)

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 90 al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con minimo di 250 + 50 euro per ogni percipiente non indicato

Dal 100 al 200%

·       Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270%

Non prevista

·       Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% delle ritenute non versate e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120%

Non prevista

Dichiarazione Iva omessa:

 

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 120 al 240% del tributo dovuto o delle operazioni da indicare, con minimo di 250 euro;

·       Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a 2.000 euro.

Dal 120 al 240%

 

Da 258 a 1.032

·       Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro;

·       Sanzione ridotta in assenza di imposte dovute (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento): da 150 a 500 euro.

Non prevista

Dichiarazione IVA infedele (con indicazione di debito inferiore o credito maggiore di quelli spettanti):

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 90 al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Dal 100 al 200%

·       Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato.

Non prevista

·       Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120%.

Non prevista

Richiesta di rimborso Iva in assenza dei presupposti

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: 30% del credito rimborsato.

Dal 100 al 200%

Violazioni di documentazione e registrazione di operazioni Iva

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Sanzione base: dal 90 al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato, con minimo di 500 euro.

Dal 100 al 200%

·       Sanzione fissa per assenza di modifica sulle liquidazioni: da 250 a 2.000 euro.

Non prevista

·       Sanzione per violazioni relative ad operazioni senza imposta (esenti, non imponibili, etc.): dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con minimo di 500 euro.

Dal 5 al 10%

·       Sanzione per violazioni relative ad operazioni senza imposta (esenti, non imponibili, etc.) senza riflesso sulla determinazione del reddito: da 250 a 2.000 euro.

Non prevista

Violazioni sul reverse charge

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Omessa applicazione del reverse, oppure omessa autofattura per irregolarità del cedente/prestatore: da 500 a 20.000 euro + sanzione per dichiarazione infedele.

Dal 100 al 200%

·       Omessa applicazione del reverse, con documento non registrato: da 500 a 20.000 euro + maggiorazione dal 5 al 10%, con un minimo di 1.000 euro

Non prevista

·       Applicazione di Iva su operazione da gestire in reverse: da 250 a 10.000 euro.

3% del tributo irregolarmente assolto

·       Applicazione di Iva su operazione da gestire in reverse nell’ambito di frodi: dal 100 al 200% dell’imposta.

Ipotesi non prevista

·       Applicazione di reverse su operazione da gestire con Iva: da 250 a 10.000 euro

Dal 100 al 200%

·       Applicazione di reverse su operazione da gestire con Iva nell’ambito di frodi: dal 100 al 200% dell’imposta.

Ipotesi non prevista

·       Applicazione di reverse su operazioni esenti, non imponibili o non soggette: si espungono da dichiarazione.

Ipotesi non prevista

·       Applicazione di reverse su operazioni inesistenti: si espungono da dichiarazione + sanzione dal 5 al 10% imponibile, con minimo 1.000 euro.

Ipotesi non prevista

·       Acquisto di schede telefonia senza prescritte indicazioni (senza regolarizzazione): sanzione dal 10 al 20% imponibile.

20%

Fatture per operazioni inesistenti o sovrafatture

 

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       L’imposta esposta in fattura è comunque dovuta ma solo de il documento è emesso dal cedente o prestatore, escludendo così le ipotesi di reverse charge.

Mancanza di precisazioni in tale senso

Violazioni sul contenuto delle dichiarazioni

 

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Omissioni o incompletezze relative a disapplicazione Pex per istituti bancari: da 2.000 a 21.000 euro;

·       omissioni o incompletezze relative a interruzione del consolidato nazionale: da 2.000 a 21.000 euro;

·       omissioni o incompletezze relative a interpello da consolidato mondiale: da 2.000 a 21.000 euro;

·       omissioni o incompletezze relative a disapplicazione società di comodo: da 2.000 a 21.000 euro.

Non prevista specifica ipotesi, quindi riconducibile alla misura base di 258 euro

Sanzioni relative ai versamenti e alle compensazioni

 

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Tardivo o omesso versamento: 30% tributo.

30%

·       Tardivo versamento con ritardo massimo 90 giorni: 15% tributo.

Non prevista

·       Tardivo versamento con ritardo massimo 15 giorni: 1% tributo per ogni giorno di ritardo (salva applicazione ravvedimento).

2% per ogni giorno di ritardo

·       Utilizzo di qualsiasi credito in misura superiore a quella spettante: 30% tributo.

Non prevista

·       Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (assenza del presupposto oppure non riscontrabile con controlli automatici o formali): dal 100 al 200% con preclusione agli istituti di definizione agevolata.

Non prevista specificamente

·       Mancata esecuzione di ritenute alla fonte: 20% tributo.

20%, salvo applicazione del ravvedimento su omesso versamento

·       Mancata presentazione F24 a zero con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi: 100 euro.

Prevista da altra norma

·       Mancata presentazione F24 a zero con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi: 50 euro.

Prevista da altra norma

Riduzione sanzioni per ritardo lieve nella presentazione di dichiarazioni o denunce

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Presentazione dichiarazione o denuncia entro 30 giorni dalla scadenza originaria: riduzione 50% della sanzione.

Non prevista

Responsabilità solidale per imposta e sanzioni in caso di cessione di azienda

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Cessione nell’ambito di una procedura concorsuale, accordo ristrutturazione debiti, piano attestato, composizione crisi da sovraindebitamento: non si applica.

Non vi era alcuna esclusione

·       Ipotesi similari di trasferimento azienda (es. conferimento): si applica.

Non vi era alcuna previsione

Imposta di registro

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Comunicazione di cessione, risoluzione e proroghe dei contratti di locazione (anche in cedolare): obbligo di presentazione della comunicazione.

Non vi era alcuna previsione

·       Omesso versamento imposta per cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione: 30% imposta.

Non vi era alcuna esplicita previsione

·       Omessa comunicazione di risoluzione di contratto in cedolare secca: 67 euro.

Non prevista

·       Tardiva comunicazione di risoluzione di contratto in cedolare secca, con ritardo non superiore a 30 giorni: 35 euro.

Non prevista

·       Tardiva registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini dell’imposta, con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120%.

Dal 120 al 240%

·       Occultazione di corrispettivo: dal 120 al 240%.

Dal 200 al 400%

Imposte ipotecarie e catastali

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Termine per la richiesta di trascrizione: 120 giorni dalla data dell’atto del deposito.

30 giorni

·       Tardiva trascrizione e annotazione: dal 100 al 200%.

Dal 100 al 200%

·       Tardiva trascrizione e annotazione, con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%.

Dal 100 al 200%

·       Tardiva trascrizione e annotazione di atti soggetti a imposta fissa, con ritardo non superiore a 30 giorni: 50 euro.

Da 100 a 2.000 euro

Successioni e donazioni

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Omessa presentazione della dichiarazione: dal 120 al 240%.

Dal 120 al 240%

·       Omessa presentazione della dichiarazione in assenza di imposta: da 250 a 1.000 euro.

Da 250 a 1.000 euro

·       Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120%.

Dal 120 al 240%

·       Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni, in assenza di imposta: da 150 a 500 euro.

Da 250 a 1.000 euro

Imposta di bollo

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio: dal 100 al 200%.

Dal 100 al 200%

·       Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%.

Dal 100 al 200%

Imposta sugli intrattenimenti

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni che non incide sulla liquidazione del tributo: da 250 a 2.000 euro.

Minimo 500

·       Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200%, con minimo di 250.

Dal 100 al 200% con minimo di 250 euro

·       Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%, con minimo di 150.

Dal 100 al 200%

·       Mancanza del titolo di accesso in capo al destinatario dello stesso: nessuna sanzione

Da lire 100.000 a 2 milioni

Associazioni sportive dilettantistiche

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Incassi e pagamenti non tracciati per importi pari o superiori a 1.000 euro: da 250 a 2.000.

Perdita delle agevolazioni fiscali

Certificazione Unica e comunicazioni per dichiarazione precompilata (interessi, premi assicurazione, contributi previdenziali, spese mediche, etc.)

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Mancata trasmissione telematica all’Agenzia della certificazione o altri dati (oltre i 5 giorni lavorativi dalla scadenza): 100 euro per ogni modello, senza cumulo, ma con un massimo di 50.000 euro per sostituto.

100 euro per ogni modello senza cumulo

·       Tardiva trasmissione telematica all’Agenzia della certificazione o altri dati, con ritardo massimo di 60 giorni: 33,33 euro per ogni modello, senza cumulo, con un massimo di 20.000 euro per sostituto.

100 euro per ogni modello senza cumulo

Dichiarazione precompilata con dati errati (sanzione per chi appone visto infedele)

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Trasmissione della dichiarazione corretta e ravvedimento operoso sulla sanzione entro 10 novembre: riduzione sanzione di 258 euro ad 1/9.

Riduzione sanzione 258 euro ad 1/8

Perdite e accertamento (con esclusione accertamenti parziali da articolo 40-bis D.P.R. 600)

NUOVE PREVISIONI

VECCHIE PREVISIONI

·       Prevista possibilità di chiedere (in sede di accertamento e di accertamento con adesione) le scomputo di eventuali perdite pregresse riportabili, mediante presentazione di apposita istanza.

Non prevista

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

04/12/2015

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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