VERSAMENTI DELLE IMPOSTE NEL MODELLO REDDITI E IRAP 2017

 

Versamento delle imposte e novità dei modelli dichiarativi del 2016

 

Dopo il modello 730, che ha aperto la stagione della dichiarazione dei redditi, il nuovo modello Redditi 2017 (e non più Unico) completa gli adempimenti annuali obbligatori per l’anno d’imposta 2016. Le scadenze dei termini di versamento delle imposte, dell’Irap e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi / Irap 2017, da quest’anno sono il prossimo 30.6.2017 ovvero 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) ha previsto il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita Iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte e contributi previdenziali derivanti dall’autoliquidazione dei redditi.

 

Date di versamento

I versamenti del 30 giugno, ovvero al 31 luglio 2017, possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuto il versamento. Il secondo acconto del 30 novembre 2017 non può invece essere rateizzato.

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/06/17 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/06/17 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

30 GIUGNO

1° rata

30 GIUGNO

2° rata

17 LUGLIO

2° rata

31 LUGLIO

3° rata

21 AGOSTO

3° rata

31 AGOSTO

4° rata

18 SETTEMBRE

4° rata

02 OTTOBRE

5° rata

16 OTTOBRE

5° rata

31 OTTOBRE

6° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

30 NOVEMBRE

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/17 TITOLARE DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/17 NON TITOLARE DI PARTITA IVA

1° rata

31 LUGLIO

1° rata

31 LUGLIO

2° rata

21 AGOSTO

2° rata

31 AGOSTO

3° rata

18 SETTEMBRE

3° rata

2 OTTOBRE

4° rata

16 OTTOBRE

4° rata

31 OTTOBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

5° rata

30 NOVEMBRE

 

Versamento per le società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

 

Compensazioni

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24.

Si segnala come la “manovra correttiva” (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95, in vigore dal 24 aprile 2017 ha previsto l’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per il pagamento degli F24 con compensazione di crediti. Tutti i versamenti col modello F24 che recano compensazioni di crediti fiscali, a prescindere dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), devono essere obbligatoriamente trasmessi seguendo i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tali modalità di invio riguardano il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), l’Irap, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive, ed anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sempre dal 24 aprile scorso, “al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta”:

- è fissato a € 5.000,00 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (Iva, Irpef, Ires, Irap, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;

- è soppresso il limite annuo di € 5.000,00 oltre il quale per i soggetti Iva scatta l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

In ogni caso di ricorda che:

·          i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;

·          dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;

·          ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

·          compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);

·          compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Novità dei modelli dichiarativi

þ     Nel frontespizio eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. 193/2016, in quanto non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

þ     Per i familiari, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 (Ddl Cirinnà).

þ     Quadro C - Redditi di lavoro dipendente è prevista una tassazione agevolata del 10% per i premi di risultato nel settore privato, per importi non superiori 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

þ     Per i lavoratori impatriati che si sono trasferiti in Italia, concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

þ     Quadro P - Spese e oneri: le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela della persona con disabilità grave è elevato a 750 euro l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento.

þ     Quadro P - Spese e oneri: detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

þ     Quadro P - Spese e oneri: erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

þ     Quadro P - Spese e oneri: spese arredo immobili giovani coppie anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

þ     Quadro P - Spese e oneri: detrazione Iva pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B nella misura del 50% dell’Iva pagata nel 2016.

þ     Quadro P - Spese e oneri: detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

þ     Rigo CR15 - Credito d’imposta school bonus per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

þ     Rigo CR17 - Credito d’imposta per videosorveglianza per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali, a seguito di presentazione di apposita istanza entro il 20/03/2017.

þ     Nel quadro RX del riepilogo, oltre ai crediti è stata aggiunta la colonna 1 per indicare l’importo dei debiti delle imposte, come risultano dai corrispondenti quadri della dichiarazione.

þ     Nuovo quadro DI utilizzabile dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa; il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante, va indicato nel quadro RX.

þ     Il 2016 sarà l’ultimo anno di applicazione degli studi di settore, in quanto dal 2017 saranno operativi gli ISA (indici sintetici di affidabilità), che introdurranno un nuovo sistema di premialità fiscale, volta a definire il grado di affidabilità / compliance o di anomalia di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 e a dare accesso ai contribuenti che risulteranno “affidabili” significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

þ     Non sono più soggetti ad IRAP gli esercenti l’attività agricola, esercitata a norma dell’art. 32 del Tuir, nonché alle cooperative e loro consorzi.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

05/06/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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