NUOVI REGIMI CONTABILI DAL 2017
Come cambiano gli adempimenti contabili dal 2017
La legge di Bilancio 2017 è intervenuta sulla scelta della tenuta delle scritture contabili e sulla tassazione delle imprese, modificando sostanzialmente le regole di determinazione del reddito, sia per le imprese di minori dimensioni (contabilità semplificata), sia per quelle più strutturate e di maggiori dimensioni (contabilità ordinaria).
Con l’inizio del periodo d’imposta 2017 occorre verificare la sussistenza e la convenienza ad adottare il regime più consono, verificando i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata, che sono: 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi; 700.000 euro per chi svolge altre attività.
Regimi contabili per il 2017
Ø ordinario (per obbligo o per opzione)
Ø semplificato (di cassa)
Ø forfetario
Regime ordinario – tassazione separata IRI al 24%
Scatta dal 2017 la facoltà di tassazione separata al 24% degli utili prodotti da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. La legge di Bilancio 2017 consente ai soggetti Irpef l’opzione per la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) che graverà, con aliquota pari a quella dell’Ires, sul reddito trattenuto in azienda. Gli utili distribuiti ai soci verranno tassati in via ordinaria nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dall’imponibile.
Diventa così legge il regime opzionale di tassazione proporzionale IRI (cosiddetta tassa piatta o flat tax) degli utili delle imprese Irpef. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, introdotto dal comma 547 della legge di Bilancio 2017, stabilisce che le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria (per obbligo o per scelta) possono optare per la tassazione separata del reddito, con aliquota pari a quella dell’Ires. Aliquota che, dal 2017, scende al 24%. Viene dunque sospesa, per la durata del regime, la tassazione per trasparenza prevista dall’articolo 5 del Tuir.
Il calcolo dell’imponibile da assoggettare alla nuova IRI del 24%, si effettuerà partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir per le imprese soggette ad Irpef. Dal reddito così determinato si dedurranno le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formatisi in periodo IRI, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili IRI (calcolati in via progressiva), al netto delle perdite riportabili a nuovo. Le somme prelevate e dedotte dalla società concorrono poi a formare il reddito dei soci ordinariamente.
Il regime è come detto opzionale, ha durata per cinque esercizi ed è rinnovabile (non è previsto il rinnovo tacito). L’opzione si effettua a consuntivo cioè nella dichiarazione riferita all’anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2017-2021, opzione in Unico 2018).
La distribuzione degli utili formatisi ante regime IRI (e tassati per trasparenza), che si considera effettuata prioritariamente, non genera alcun impatto sulla società (nessuna deduzione) e sui soci (nessuna tassazione). I redditi tassati IRI e non ancora prelevati al momento dell’uscita vengono tassati integralmente all’atto della distribuzione.
Lo stesso regime è anche attivabile per le SRL con non più di 10 soci persone fisiche, che sono ammesse alla trasparenza prevista dall’articolo116 del Tuir.
Regime semplificato con tassazione per cassa
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap delle imprese in contabilità semplificata. Tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni). Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni.
Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell’Iva.
Il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi (fatturato) meno le spese “sostenute” nel periodo stesso. La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.
Non concorreranno, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma nel primo anno di applicazione del nuovo regime (2017) vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini della tassazione Irap.
L’annotazione dei ricavi avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l’importo riscosso; analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In alternativa è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva.
Regime forfetario
La Legge di Stabilità per il 2016, aveva modificato a decorrere dal 2016, i regimi minori, modificando il regime forfetario, introdotto dalla precedente Legge n. 190/2014, con l’intenzione di “assorbire” i principali regimi fiscali agevolati a favore delle nuove iniziative produttive e per i contribuenti di minori dimensioni. Con la Legge n. 190/2014 è stata disposta, da una parte, l’introduzione di un nuovo regime fiscale, e dall’altra l’abrogazione del regime dei Minimi, degli ex Minimi e delle nuove iniziative produttive.
Le nuove regole dal 2016 per il forfetario sono più vantaggiose rispetto a quelle precedenti, con una totale incorporazione del regime dei minimi che non sarà più applicato fino a 35 anni di età.
Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfetizza i componenti negativi e che varia a seconda dell’attività; nessuna rilevanza assumono quindi i costi e le spese effettivamente sostenute, eccetto i contributi previdenziali che sono gli unici elementi deducibili dal reddito. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in misura pari al 15% che scende al 5% per i primi cinque anni di attività.
Si veda anche: Cambia il regime dei contribuenti minimi dal 2016
10/01/2017