NUOVE REGOLE SUI LAVORATORI DISABILI
Quanto previsto da gennaio 2017 dal D.Lgs. 151/2015
Il D.Lgs. 151/2015, all’art. 3, ha disposto che dal 1° gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili non è più subordinata all’effettuazione di una “nuova assunzione” ma bensì al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili.
L’obbligo di assunzione dunque non sorgerà più nel momento in cui si assumerà il 16^ dipendente ma bensì contestualmente al raggiungimento dei 15 lavoratori computabili.
Il regime transitorio, applicato fino al 31.12.2016, consentiva alle aziende private con un numero di dipendenti da 15 a 35 di assumere un disabile solo al momento in cui fossero effettuate «nuove assunzioni». Oggi invece questo adempimento scatta automaticamente al raggiungimento della soglia di unità limite.
Collocamento obbligatorio
Lavoratori computabili |
Assunzioni obbligatorie |
Forza lavoro compresa tra 15 e 35 soggetti |
1 soggetto |
Forza lavoro compresa tra 36 e 50 soggetti |
2 soggetti |
Forza lavoro superiore a 50 soggetti |
7% dei lavoratori occupati |
Secondo quanto stabilito dalla riforma del lavoro, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili:
û i lavoratori assunti per collocamento obbligatorio;
û i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
û i soci di cooperative di produzione e lavoro;
û i dirigenti;
û i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
û i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (principio ribadito con la nota del Ministero n. 970/2016);
û i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
û i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
û i lavoratori a domicilio;
û i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;
û gli apprendisti (principio ribadito con la nota del Ministero n. 970/2016);
û i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti;
û gli associati in partecipazione, tirocinanti, stagisti, collaboratori;
û i lavoratori divenuti inabili con riduzione della capacità lavorativa del 60% per infortunio o malattia nel corso del rapporto di lavoro (o disabili al 33% per infortunio o malattia) sempre che il datore di lavoro non sia ritenuto responsabile dell’accaduto;
û i lavoratori che svolgono le mansioni tramite “telelavoro” (principio ribadito con la nota del Ministero n. 970/2016).
Soggetti da assumere
Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
Ø persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità;
Ø persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) in base alle disposizioni vigenti;
Ø persone non vedenti o sordomute;
Ø persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
Ø soggetti che hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Regime sanzionatorio
L’azienda che non adempie al collocamento obbligatorio delle quote di lavoratori disabili rischia una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a € 153,20 per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.
La sanzione è ridotta a € 38,30 per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto se, ottemperando alla diffida, il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta agli uffici competenti la relativa richiesta.
04/01/2017