NUOVE REGOLE PER ASSUNZIONE DI DISABILI DAL 1° GENNAIO 2018
Nuove disposizioni sul collocamento obbligatorio
Dal 1° gennaio 2018 è abrogato l’art. 3, c. 2 L. 68/1999, in base al quale per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità si applica solo in caso di nuove assunzioni.
L’obbligo di assunzione del lavoratore disabile dal 2018 dovrà essere assolto entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili e non esisterà più quella finestra di tolleranza che permetteva di non effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile fino alle sedici unità.
Considerato che l’assunzione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, i datori di lavoro che alla data del 01.01.2018 occupano almeno 15 dipendenti devono effettuare l’assunzione entro il prossimo 01.03.2018.
Sul piano operativo, la nuova regola comporta due effetti:
• i datori di lavoro che già si trovano nella fascia da 15 a 35 dipendenti computabili, dovranno - entro il 2 marzo 2018 - provvedere a coprire la quota di riserva. Diversamente, per ogni giorno lavorativo in cui risulterà scoperta la quota d’obbligo, dovrà essere versata a titolo di sanzione (al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili), una somma pari a 153,20 euro al giorno, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata;
• i datori di lavoro che supereranno la soglia delle 14 unità, dovranno adoperarsi per coprire la quota di riserva, entro 60 giorni. I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva - per effetto del comma 3-bis, dell’articolo 4, della legge 68 – se queste persone hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento.
Collocamento obbligatorio
Lavoratori computabili |
Assunzioni obbligatorie |
Forza lavoro compresa tra 15 e 35 soggetti |
1 soggetto (assunzione con richiesta nominativa) |
Forza lavoro compresa tra 36 e 50 soggetti |
2 soggetti (assunzioni nominative) |
Forza lavoro superiore a 50 soggetti |
7% dei lavoratori occupati (assunzioni nominative) |
Secondo quanto stabilito dalla riforma del lavoro, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili:
û i lavoratori disabili già occupati ai sensi della L. 68/1999;
û i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
û i soci di cooperative di produzione e lavoro;
û i dirigenti;
û i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
û gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
û i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (principio ribadito con la nota del Ministero n. 970/2016);
û i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
û i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
û i lavoratori a domicilio;
û i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;
û i lavoratori assunti con contratti di reinserimento;
û i lavoratori che svolgono le mansioni tramite “telelavoro” (principio ribadito con la nota del Ministero n. 970/2016);
û i lavoratori divenuti inabili con riduzione della capacità lavorativa del 60% per infortunio o malattia nel corso del rapporto di lavoro (o disabili al 33% per infortunio o malattia) sempre che il datore di lavoro non sia ritenuto responsabile dell’accaduto.
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
Possibili soluzioni e sospensioni
I datori di lavoro che, a causa di particolari condizioni delle loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono - nel rispetto dei requisiti richiesti - presentare richiesta di esonero dall’obbligo fino alla percentuale massima del 60% della quota. In questo caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Sono sospesi dall’obbligo di assunzione – con particolari specifiche a seconda dei casi – i datori di lavoro che hanno attivato interventi straordinari di integrazione salariale o procedure di licenziamento collettivo (per la durata delle procedure stesse) o che abbiano sottoscritto accordi e attivato procedure di incentivo all’esodo; oppure abbiano dichiarato fallimento o si trovino in liquidazione.
Casi particolari
Alcuni settori produttivi, stante la peculiarità delle attività esercitate, non consentono una incondizionata applicazione della quota di riserva e, pertanto, in relazione a determinate fattispecie, la normativa prevede ulteriori specifiche esclusioni:
û lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero (in relazione alla durata della missione estera);
û personale viaggiante e navigante del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
û personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore degli impianti a fune;
û personale viaggiante del settore autotrasporto;
û personale di cantiere e addetti al trasporto del settore edile.
Soggetti da assumere
Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
Ø persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità;
Ø persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) in base alle disposizioni vigenti;
Ø persone non vedenti o sordomute;
Ø persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
Ø soggetti che hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Modalità di comunicazione
Il prospetto informativo deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Il modulo soddisfa i requisiti della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento cartaceo.
I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione
attestante l’adempimento. Resta fermo l’obbligo di invio nel 1° giorno utile successivo.
I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 31.01 di ogni anno assumendo a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31.12 dell’anno precedente.
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazione tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
Regime sanzionatorio
L’azienda che non adempie al collocamento obbligatorio delle quote di lavoratori disabili rischia una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a € 153,20 per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.
La sanzione è ridotta a € 38,30 per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto se, ottemperando alla diffida, il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta agli uffici competenti la relativa richiesta.
La mancata trasmissione del prospetto informativo viene sanzionata con € 635,11 più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorni di ritardo.
02/01/2018