RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

 

Dal 15 dicembre 2024 le iscrizioni

 

Con l’acronimo di RENTRI si identifica il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei RIfiuti, ovvero il nuovo registro digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema di gestione totalmente digitale. Questo strumento è realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, e include la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.

 

Il RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e in funzione delle caratteristiche dei soggetti obbligati. Il 15 dicembre 2024 parte l’iscrizione e dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), da tale data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati.

 

Chi deve iscriversi

Sono obbligati:

Gli operatori professionali:

• Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

• Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;

• Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

• I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti produttori.

I produttori:

• Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;

• Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti (numero riferimento alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa e non alla singola unità locale) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavori industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiu-ti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimenti di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

• associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;

• gestore del servizio di raccolta;

• gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lett. pp) D. Lgs. 152/2006.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati.

 

I soggetti esclusi

Sono invece esclusi:

û Enti e imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbatti-mento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

û Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti NON pericolosi:

-          nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c., e della pesca;

-          delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

-          nell’ambito delle attività commerciali;

-          nell’ambito delle attività di servizio.

 

Calendario degli adempimenti

15.06.2023 - Il Regolamento è entrato in vigore.

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025 – I soggetti obbligati provvedono all’iscrizione (Impianti di trattamento rifiuti; Trasportatori di rifiuti; Commercianti/intermediari di rifiuti; Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti); Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti); Delegati.

Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025 – Si iscrivono:

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);

- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività indu-striali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

Dal 15.12.2025 al 13.02.2026 – Si iscrivono:

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);

Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorre ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

 

Come fare l’iscrizione

L’iscrizione deve essere effettuata, esclusivamente via telematica, mediante il portale del RENTRI, integrato nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS e CIE).

L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo. Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.

Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall’interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, dopo l’iscrizione e con controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.

Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale e possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza.

 

Pagamenti dopo l’iscrizione

A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

. diritto di segreteria pari a € 10,00;

. contributo annuale diversificato in relazione a:

-          imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano € 100,00 il primo anno e € 60,00 per ogni annualità successiva;

-          imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano € 50,00 il primo anno e € 30,00 per ogni annualità successiva;

-          tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano € 15,00 il primo anno e € 10,00 per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale è effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30/04 di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione (pagoPA).

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Lo Studio si impegna a garantire ai propri Clienti la continuità nel servizio di assistenza alla tenuta della documentazione inerente ai rifiuti e si rende disponibile a chiarire qualsiasi dubbio.

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

 

 

10/12/2024

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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