RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2023 PER I LAVORATORI ALL’ESTERO

 

Determinati gli importi delle retribuzioni convenzionali 2023

 

E’ stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale  n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto del Ministero del lavoro  di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 28 febbraio 2023, con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero.

 

Gli importi sono stati definiti sulla base delle retribuzioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore  per le diverse categorie e tenendo conto anche delle proposte formulate dalle associazioni datoriali sindacali ed enti di riferimento:  Anita Fnsi, Abi  Inail, Cgil, Cna, Confsal e dall’Inps in sede di Conferenza di servizi.

 

Utilizzo delle retribuzioni convenzionali

Si ricorda che  le  retribuzioni convenzionali  riportate nelle tabelle si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale e sono da prendere a base per il calcolo:

  1. dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori  italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398;
  2. delle imposte sul reddito da  lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 8-bis, del Testo  unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/86.

a decorrere  dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023.

Le predette retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Pertanto, sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione Europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia. Sono esclusi, inoltre, dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali anche il Regno Unito, l’Irlanda, la Svizzera e i Paesi aderenti all’accordo See – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso, l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 444 del 31 dicembre 2020.

Il Ministero del Lavoro specifica inoltre nel decreto che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione  imponibile è determinata sulla base  del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Nel caso di trasferimenti da o per l’estero e nel caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ventisei giornate.

Le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 non hanno potuto applicare le retribuzioni convenzionali corrette in attesa della pubblicazione della circolare Inps annuale di riferimento potranno regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 giugno 2023.

 

Categorie di lavoratori

I lavoratori che prestano la propria attività all’estero secondo i requisiti specificati nel Tuir, per il periodo di paga 2023 devono fare riferimento alle tabelle contenute nel decreto del Ministero del lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I valori sono in aumento rispetto allo scorso anno e sono suddivisi a seconda delle categorie di lavoratori a cui si applicano agli operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti, con cinque diverse fasce di riferimento.

Per gli operai e impiegati le cifre sono stabilite in relazione ai seguenti settori: industria; industria edile; autotrasporto e spedizione merci; credito; assicurazioni; commercio - terziario; trasporto aereo; agricoltura; industria cinematografica; spettacolo; artigianato.

Come si legge nel testo del decreto, per i lavoratori per i quali sono previste fasce diverse, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Inoltre, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

 

Tassazione del reddito estero

Il reddito da lavoro dipendente è disciplinato dall’art. 49 del D.P.R. 917/86 (e anche dall’art. 50 relativo a quei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente). L’identificazione dei redditi in parola è caratterizzata dal cd. “principio di onnicomprensività” o worldwide taxation principle. Si tratta di un principio in base al quale costituiscono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro “con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri […]” (art. 49, comma 1). Qualora l’attività sia prestata al di fuori del territorio italiano, a tale normativa – applicabile ai residenti in Italia – si sovrappone la normativa applicabile nello Stato in cui viene prestata l’attività.

Ciò premesso è evidente che potrebbero frequentemente verificarsi situazioni di doppia imposizione giuridica. Questo dal momento che sia l’Italia, in qualità di Paese di residenza, sia lo Stato in cui il lavoratore presta il proprio lavoro (Stato della fonte) assoggetterebbero a tassazione il reddito da lavoro dipendente. La remunerazione percepita quale lavoratore dipendente all’estero per attività svolta in modo continuativo o come oggetto esclusivo del rapporto, è disciplinata dall’art. 51, co. 8-bis, che prevede il meccanismo di determinazione del reddito sui criteri di retribuzione convenzionali, con riferimento al periodo di permanenza all’estero, che può essere per meno di 183 giorni o superiore a 183 giorni. La tassazione del reddito può quindi variare come segue:

] Se il soggetto è fiscalmente residente in Italia (no iscritto all’AIRE) e soggiorna all’estero per meno di 183 giorni (184 negli anni bisestili), dichiara in Italia il reddito percepito all’estero e dalle imposte dovute in Italia, sconta quelle pagate a titolo definitivo all’estero (se con lo Stato estero vi è una convenzione), mediante il credito d’imposta, a norma dell’art. 165 del Tuir.

] Se il soggetto è fiscalmente residente in Italia (no iscritto all’AIRE) e soggiorna all’estero per più di 183 giorni (184 negli anni bisestili), dichiara in Italia il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali, se con lo Stato estero l’Italia non ha stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni; si tratta dei Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Dalle imposte dovute in Italia, si scontano quelle pagate all’estero, mediante il credito d’imposta, a norma dell’art. 165 del Tuir.

Se invece con lo Stato estero vi è una convenzione contro la doppia imposizione, non si applica il reddito su base convenzionale, ma la tassazione in Italia avviene in base al reddito percepito all’estero e dalle imposte dovute in Italia, si scontano le eventuali imposte pagate all’estero, sempre col meccanismo del credito d’imposta.

] Se il soggetto NON è fiscalmente residente in Italia, in quanto iscritto all’AIRE e soggiorna all’estero per + di 183 giorni (184 negli anni bisestili), NON dichiara in Italia il reddito di lavoro percepito all’estero. Sarà tenuto a pagare le imposte nel nostro Paese solo sui redditi prodotti in Italia, come i redditi da fabbricati situati in Italia.

 

INAIL sulle retribuzioni convenzionali

L’Inail, con circolare 30 marzo 2023, n. 13, ha reso note le retribuzioni convenzionali da adottare in ipotesi di prestazioni rese in paesi Extracomunitari nei confronti dei quali non siano state previste convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

La circolare dell’Istituto, così come anche la circolare Inps 23 marzo 2023, n. 33, fa seguito al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2023, il quale a sua volta, dando attuazione al dettato del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, ha previsto le soglie delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2023 utili – a vario titolo – in tutte le ipotesi di rapporti di lavoro caratterizzati da transnazionalità.

Nello specifico quindi l’Inail va a riprendere tali soglie ai fini della determinazione dei premi contro gli infortuni e le malattie professionali laddove il rapporto di lavoro preveda un concreto svolgimento in un paese esterno all’Unione Europea (ed anche allo spazio economico europeo), nei confronti del quale la connessione con l’Inail non possa essere suffragata da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (anche parziali laddove comprensive di tale copertura).

 

 

04/04/2023

 

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