RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024 PER I LAVORATORI ALL’ESTERO
Determinati gli importi delle retribuzioni convenzionali per il 2024
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2024 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2024 per la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero.
Gli importi sono stati definiti sulla base delle retribuzioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e tenendo conto anche delle proposte formulate dalle associazioni datoriali sindacali ed enti di riferimento: Anita, Confetra, Ania, Fnsi, Inail, Abi, Enac e dall’Inps in sede di Conferenza di servizi.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali
Si ricorda che le retribuzioni convenzionali riportate nelle tabelle si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale e sono da prendere a base per il calcolo:
a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024.
Le predette retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Pertanto, sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione Europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia. Sono esclusi, inoltre, dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali anche il Regno Unito, l’Irlanda, la Svizzera e i Paesi aderenti all’accordo See – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso, l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 444 del 31 dicembre 2020 (Circolare Inps 27.04.2021 n. 71).
Il Ministero del Lavoro specifica inoltre nel decreto che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Nel caso di trasferimenti da o per l’estero e nel caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ventisei giornate.
Le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non hanno potuto applicare le retribuzioni convenzionali corrette in attesa della pubblicazione della circolare Inps annuale di riferimento potranno regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 giugno 2024.
Categorie di lavoratori
I lavoratori che prestano la propria attività all’estero secondo i requisiti specificati nel Tuir, per il periodo di paga 2024 devono fare riferimento alle tabelle contenute nel decreto del Ministero del lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I valori sono in aumento rispetto allo scorso anno e sono suddivisi a seconda delle categorie di lavoratori a cui si applicano agli operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti, con cinque diverse fasce di riferimento.
Per gli operai e impiegati le cifre sono stabilite in relazione ai seguenti settori: industria; industria edile; autotrasporto e spedizione merci; credito; assicurazioni; commercio - terziario; trasporto aereo; agricoltura; industria cinematografica; spettacolo; artigianato.
Come si legge nel testo del decreto, per i lavoratori per i quali sono previste fasce diverse, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Inoltre, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Tassazione del reddito estero
Il reddito da lavoro dipendente è disciplinato dall’art. 49 del D.P.R. 917/86 (e anche dall’art. 50 relativo a quei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente). L’identificazione dei redditi in parola è caratterizzata dal cd. “principio di onnicomprensività” o worldwide taxation principle. Si tratta di un principio in base al quale costituiscono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro “con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri […]” (art. 49, comma 1). Qualora l’attività sia prestata al di fuori del territorio italiano, a tale normativa – applicabile ai residenti in Italia – si sovrappone la normativa applicabile nello Stato in cui viene prestata l’attività.
Ciò premesso è evidente che potrebbero frequentemente verificarsi situazioni di doppia imposizione giuridica. Questo dal momento che sia l’Italia, in qualità di Paese di residenza, sia lo Stato in cui il lavoratore presta il proprio lavoro (Stato della fonte) assoggetterebbero a tassazione il reddito da lavoro dipendente. La remunerazione percepita quale lavoratore dipendente all’estero per attività svolta in modo continuativo o come oggetto esclusivo del rapporto, è disciplinata dall’art. 51, co. 8-bis, che prevede il meccanismo di determinazione del reddito sui criteri di retribuzione convenzionali, con riferimento al periodo di permanenza all’estero, che può essere per meno di 183 giorni o superiore a 183 giorni. La tassazione del reddito può quindi variare come segue:
] Se il soggetto è fiscalmente residente in Italia (no iscritto all’AIRE) e soggiorna all’estero per meno di 183 giorni (184 negli anni bisestili), dichiara in Italia il reddito percepito all’estero e dalle imposte dovute in Italia, sconta quelle pagate a titolo definitivo all’estero (se con lo Stato estero vi è una convenzione), mediante il credito d’imposta, a norma dell’art. 165 del Tuir.
] Se il soggetto è fiscalmente residente in Italia (no iscritto all’AIRE) e soggiorna all’estero per più di 183 giorni (184 negli anni bisestili), dichiara in Italia il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali, se con lo Stato estero l’Italia non ha stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni; si tratta dei Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Dalle imposte dovute in Italia, si scontano quelle pagate all’estero, mediante il credito d’imposta, a norma dell’art. 165 del Tuir.
Se invece con lo Stato estero vi è una convenzione contro la doppia imposizione, non si applica il reddito su base convenzionale, ma la tassazione in Italia avviene in base al reddito percepito all’estero e dalle imposte dovute in Italia, si scontano le eventuali imposte pagate all’estero, sempre col meccanismo del credito d’imposta.
] Se il soggetto NON è fiscalmente residente in Italia, in quanto iscritto all’AIRE e soggiorna all’estero per + di 183 giorni (184 negli anni bisestili), NON dichiara in Italia il reddito di lavoro percepito all’estero. Sarà tenuto a pagare le imposte nel nostro Paese solo sui redditi prodotti in Italia, come i redditi da fabbricati situati in Italia.
05/04/2024