MALATTIE O PERMESSI NEL PERIODO DELLE FERIE DEL LAVORATORE
Conseguenze del mancato rientro dalle ferie per malattia o per fruizione non autorizzata delle ferie
In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali, Principalmente per due motivi: l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie, spesso per i lavoratori stranieri che si recano nel Paese di origine.
Ministero del Lavoro, con interpello n. 20/2016, si è espresso in ambito di “esigenze aziendali” e “tutela del diritto del disabile” a tal proposito ritiene che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi per assistere una persona con handicap in situazione di gravità (art. 33 L. n. 104/1992) durante il periodo di ferie già programmate.
Ricordiamo che il diritto alle ferie annuali retribuite è tutelato dalla Costituzione che le ritiene irrinunciabili. Hanno normalmente carattere collettivo e la durata deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità, mentre il momento del godimento è stabilito dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.
Spetta al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale, il potere unilaterale di fissare ed eventualmente modificare il periodo in cui il lavoratore può fruire delle ferie.
Assenza del lavoratore
Di conseguenza il lavoratore non può, senza il consenso del datore di lavoro, autodeterminare un periodo di assenza da imputarsi a ferie, rischiando l’adozione, nei propri confronti, di provvedimenti disciplinari anche gravi, fino al licenziamento. Costituiscono limiti al potere del datore di lavoro la valutazione degli interessi dei lavoratori, nonché l’eventuale presenza di accordi o contratti collettivi che impongano l’esame congiunto del “piano ferie” con le rappresentanze sindacali.
Malattia
Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, e l’evento si protragga in tale periodo, decorre normalmente il periodo di malattia e le ferie saranno godute dal dipendente successivamente.
Nel caso in cui, invece, l’evento insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso.
Ogni malattia, se correttamente comunicata e denunciata all’Inps e al datore di lavoro, conduce alla sospensione del periodo di ferie, salvo che il datore provi il contrario. Il datore, per provare l’inidoneità della malattia a sospendere le ferie, deve richiedere all’Inps o all’Asl una visita di controllo specifica, con lo scopo di verificare sia la reale esistenza della malattia del dipendente che la valutazione se l’evento sia compatibile con le ferie.
L’Inps con circolare riprende i principi enunciati dalla Corte evidenziando che l’effetto sospensivo del decorso del periodo feriale in caso di malattia insorta durante lo stesso, non è assoluto, ma tollera talune eccezioni "per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di accertare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle ferie".
Nel caso di malattia del bambino, che comporti il ricovero ospedaliero si interrompe, a richiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino (art. 47, D.Lgs. n. 151/01).
Sospensione delle ferie
La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.
Permesso retribuito per assistere un familiare con disabilità
Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti (assistenza al familiare disabile e ferie), qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie.
Ciò comporta, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
Comunicazioni al datore di lavoro
L’assenza dal lavoro deve sempre essere comunicata al datore di lavoro.
Il lavoratore, per convertire il titolo della sua assenza da ferie in malattia, è tenuto a:
· comunicare al datore di lavoro, nei tempi e con le modalità stabilite dal contratto collettivo, la sopravvenienza della malattia;
· inviare il protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e contratto collettivo, al datore di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro riconosca la prevalenza della sospensione della malattia sulle ferie, la data di inizio dell’evento malattia, anche per l’Inps, è quella del ricevimento da parte del datore della comunicazione dell’intervenuto stato di malattia del lavoratore.
La comunicazione del dipendente è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, ma il datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari, tramite Inps e Asl, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie.
Fruizione non autorizzata delle ferie
Nel caso in cui il mancato rientro del lavoratore sia causato dall’insorgere di una malattia, occorre sempre informare il datore di lavoro comunicando inoltre il numero di protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e contratto collettivo.
Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti ad intervenire disciplinarmente; il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi. Tale sanzione disciplinare può essere comminata solo al termine di un procedimento disciplinare. Infatti è necessario considerare:
· le disposizioni del contratto collettivo in materia di assenze ingiustificate, poiché molti contratti collettivi contemplano la fattispecie del mancato rientro dalle ferie e prevedono la relativa sanzione;
· le disposizioni del contratto collettivo in materia di procedimenti disciplinari, poiché alcuni contratti collettivi prevedono tempi più ampi, rispetto a quelli legali, per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore;
· che la contestazione deve essere tempestiva e specifica e deve contenere l’indicazione che il lavoratore, a seconda dei casi, non ha avvisato l’azienda né ha giustificato il mancato rientro o lo ha fatto con ritardo;
· la scelta del mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza del lavoratore la contestazione disciplinare
Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte del lavoratore, delle disposizioni del CCNL applicato, può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
} richiamo verbale;
} ammonizione scritta;
} multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
} sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
} licenziamento per mancanze.
La contestazione disciplinare e successivamente il provvedimento disciplinare dovranno essere motivati e comunicati per iscritto. Non si può tener conto, a nessun effetto, dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.
06/09/2019