APPROVATA LA RIFORMA FISCALE
La delega fiscale approvata alla Camera
Nella seduta del 4 agosto 2023, con 182 voti favorevoli e 97 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge Delega al Governo per la riforma fiscale trasmesso dal Senato il 2 agosto. Il ddl stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2023 è stato istituito il Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti.
In sintesi
Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:
- Titolo I - I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
- Titolo II - I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
- Titolo III - I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
- Titolo IV - Testi unici e codici (art. 21);
- Titolo V - Disposizioni finanziarie (art. 22-23).
I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:
· la struttura dell’Irpef;
· la revisione della tassazione d’impresa;
· la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
· il graduale superamento dell’Irap;
· la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’Iva;
· la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
· il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
· la revisione dell'attività di accertamento;
· la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Le principali novità sulla tassazione dei redditi
Di seguito analizziamo le principali novità.
Revisione dell’IRPEF
L’asse portante del disegno di riforma fiscale 2023 è la progressiva riduzione del numero di aliquote IRPEF attualmente vigenti, accompagnata da una diminuzione del carico fiscale, in particolare, per i redditi medi. L’IRPEF verrà probabilmente rimodulata su tre diverse fasce di reddito (al posto delle 4 attuali che vanno dal 23 al 43%) per garantire una minore pressione fiscale e ad una revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.
Ma quali sono gli scaglioni di reddito? Le fasce non sono state ancora decise, ma tra le ipotesi più accreditate vi è l’accorpamento del 2° e del 3° scaglione IRPEF in un’unica fascia che comprenda i redditi tra i 15 e 50.000 euro, sottoposta a un prelievo del 27%. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sulla riforma IRPEF 2023. Il testo rivisto in Parlamento prevede la revisione e la graduale riduzione IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un’aliquota unica.
Revisione dell’IRES
Un’altra componente del disegno di riforma fiscale 2023 è la creazione di un contesto favorevole alla crescita e agli investimenti mediante una riforma complessiva dell’imposizione societaria. L’obiettivo è ridurre l’attuale aliquota IRES del 24%, in linea con la Direttiva UE sulla global minimum tax che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2024. La norma modificata in Parlamento prevede che accanto all’aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si prevedano dei regimi di vantaggio complementari, nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione. Tra le novità introdotte, anche l’ipotesi di avviare il bonus IRES per garantire agevolazioni alle aziende che assumono o investono in innovazioni tecnologiche.
Addio all’IRAP
L’emendamento approvato nel passaggio in prima lettura alla Camera per il superamento graduale dell’Irap e l’introduzione di una sovraimposta (da calcolare con le regole dell’Ires con l’esclusione del riporto delle perdite) prevede non soltanto che alle regioni sia assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire sulla base dei criteri attualmente adottati, ma sancisce a favore delle imprese il principio dell’«invarianza del carico fiscale». Detto in altri termini, dal nuovo meccanismo non dovranno derivare aggravi per le imprese. Si tratterà, però, di un percorso a tappe. Nel superamento dell’Irap la priorità sarà data alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Semplificazioni nelle detrazioni fiscali
Il ddl fiscale prevede una revisione profonda delle cosiddette tax expenditures, ovvero delle più di 600 agevolazioni fiscali che pesano per oltre 160 miliardi sul bilancio pubblico anche per finanziare l’attuazione della riforma stessa.
In particolare, la riforma vuole alleggerire il sistema attuale di deduzioni, detrazioni e sgravi possibili che tengono conto solo parzialmente del reddito di chi ne usufruisce e il cui funzionamento è rallentato dall’inefficienza della burocrazia pubblica. La modifica delle deduzioni e detrazioni IRPEF dovrà tenere conto delle loro finalità e dei componenti del nucleo familiare. Sarà consentita la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso. Inoltre sarà introdotta la possibilità, per tutti i contribuenti, di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
Cambia il calendario delle scadenze fiscali
Tra le esigenze fortemente sentite da contribuenti, imprese e professionisti c’è quella di intervenire il prima possibile al calendario fiscale, che parte da un dato di fatto: 1.500 adempimenti (contando solo quelli censiti nello scadenzario delle Entrate nel 2022) sono un carico insostenibile sia in termini di complicazione (e di conseguente rischio di errori e sanzioni) sia in termine di concreta gestione del tempo anche da parte degli intermediari abilitati.
L’idea su cui si sta lavorando è giocare d’anticipo ma tornando al passato; il ragionamento ruota intorno agli attuali termini delle dichiarazioni: il 30 settembre per il 730 e il 30 novembre per il modello Redditi. Nello schema di lavoro ci sarebbe l’intenzione di anticipare i termini a maggio e giugno, nell’ottica di concentrare immediatamente a ridosso di questa fase il versamento delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi, con l’intenzione di liberare da tutte le scadenze il mese di agosto, che quest’anno sono 192!
L’acconto di novembre sarà rateizzato
L’acconto di novembre, attualmente dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre, si potrà pagare in modo rateale. E’ uno dei principi della legge delega per la riforma fiscale, che prevede di rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti. Al momento, sono frazionabili il saldo e il primo acconto, con l’inconveniente che, per chi paga a rate, l’ultima frazione in scadenza nel mese di novembre, si aggiunge al secondo acconto in scadenza il 30 novembre.
La possibilità di pagare l’acconto di novembre a rate, sarà disposta con un provvedimento che il Governo potrà adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.
In base alle norme vigenti, per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di norma, l’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
• con unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, deve essere versata insieme al saldo per l’anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro il 30 novembre.
Per il calcolo dell’acconto delle imposte per il 2023, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) è più alta la prima rata dell’acconto dovuta nella misura del 50%. Questa misura riguarda i soggetti Isa, nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.
05/08/2023