NUOVO FRINGE BENEFIT AUTO DA LUGLIO 2020
Novità per le auto aziendali concessa in uso promiscuo dal 1° luglio
La L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020) ha modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1.07.2020, prevedendo quattro soglie di valore tra loro alternativi al posto dell’unico attualmente in vigore, del 30% di un valore convenzionale, stabilito annualmente dall’ACI, che corrisponde ad una percorrenza di 15mila chilometri annui, crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (CO2).
In sintesi, i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020 sconteranno un valore corrispondente al 25% dei 15.000 km, che sale al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per km supera i 190 grammi.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2019 sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe benefit dell’auto aziendale in due differenti tabelle di valori: quella valida fino al 30.06 e quella in vigore dal 1° luglio 2020 che considera il valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione dell’emissione di CO2. Dal 2021 i veicoli con emissione superiore a 160 grammi per km saranno ulteriormente penalizzati.
Tipologie di rimborso
Vi sono tre tipologie di rimborso, che interessano l’impiego degli automezzi:
Ø fringe benefit per i veicoli aziendali, in uso promiscuo al lavoratore dipendente;
Ø fringe benefit per i veicoli aziendali, in uso all’amministratore;
Ø rimborso dei costi sostenuti col proprio veicolo.
Auto in uso al dipendente
Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali, vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:
- uso promiscuo: la vettura è consegnata al dipendente affinché la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia;
- uso esclusivamente aziendale: il dipendente utilizza l’auto solo nell’ambito della sua attività lavorativa e nel compimento di mansioni aziendali;
- uso privato: l’autovettura è concessa al dipendente affinché la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia.
La fattispecie più diffusa è certamente quella dell’uso promiscuo, anche in ragione degli innegabili vantaggi fiscali che ne derivano.
Uso promiscuo al dipendente e fringe benefit
L’art. 51 del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine “valori” si fa riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia ai cosiddetti “fringe benefit” o compensi in natura.
Il co. 4 del citato art. 51 stabilisce che il reddito da assoggettare a contribuzione e ritenute per l’uso dell’auto da parte di dipendenti o collaboratori (compresi gli amministratori di società), si quantifica sotto forma di compenso in natura, determinato sulla base percentuale di un valore convenzionale, stabilito annualmente dall’ACI, che corrisponde ad una percorrenza di 15mila chilometri. La legge considera forfetariamente attribuibili all’uso privato dell’auto, indipendentemente dalla percorrenza effettiva, da includere in busta paga, pari ad un fringe benefit, cioè alla retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Per le assegnazioni di auto in uso promiscuo realizzate sino al 30.06.2020, rimangono invariate le regole già conosciute, che quantificano il benefit in misura pari al 30% della tariffa ACI corrispondente alla percorrenza standard di 4.500 Km, considera forfetariamente attribuibili all’uso privato dell’auto, mentre per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la tassazione cambia, prevedendo una differenziazione fondata sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo (CO2), secondo la tabella che segue:
EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO * |
MISURA DELLA TASSAZIONE |
||
ANNO 2020 fino al 30 giugno |
ANNO 2020 dal 1° luglio |
DAL 2021 |
|
Fino a 60 g/Km |
30% |
25% |
25% |
Da 61 a 160 g/Km |
30% |
30% |
30% |
Da 161 a 190 g/Km |
30% |
40% |
50% |
Oltre 190 g/Km |
30% |
50% |
60% |
(*) Per individuare l’emissione di CO2 è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2 (in particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km e “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE).
Come si può notare, nel nuovo regime la valorizzazione del benefit rimarrà invariata soltanto per veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, mentre sarà premiale, con valorizzazione al 25%, per chi utilizzerà mezzi con emissioni non superiori a 60 g/km. La penalizzazione avverrà per i veicoli che supereranno le emissioni di 160 g/km, ovvero di 190 g/Km, per i quali viene addirittura previsto uno scalino di aumento tra la seconda metà del 2020 e il 2021.
Il co. 632 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 nel definire l’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione, parla di autovetture di “nuova immatricolazione”. Non è ad oggi chiaro a quale data fare riferimento per individuare detto requisito: se al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020) oppure dal 1° luglio 2020 (data di applicazione della nuova disciplina).
Secondo l’Aniasa, che rappresenta i soggetti noleggiatori, il nuovo regime dovrebbe essere applicato solo se: l’immatricolazione è avvenuta dal 1.01.2020 e il contratto di concessione in uso promiscuo è datato dal 1.07 in poi. E’ quindi auspicabile un rapido chiarimento ufficiale sul punto.
ESEMPIO DI AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2020 |
La società Beta srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: Æ Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm-2, diesel, potenza di 120cv. In base alle tabelle ACI del 2020, il costo chilometrico risulta pari ad 0,4768 euro per chilometro. Secondo la regola dell’art. 51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato: 0,4768 euro x 4.500 Km (15.000 x 30%) = 2.145,59 euro di benefit convenzionale annuo |
ESEMPIO DI AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO CON CONTRATTO DAL 1° LUGLIO 2020 |
La società Beta srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: Æ Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm-2, diesel, potenza di 120cv. In base alle tabelle ACI del 2020, il costo chilometrico risulta pari ad 0,4768 euro per chilometro. Secondo la regola dell’art. 51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato: 0,4768 euro x 25% CK (15.000 x 25%) = 1.787,99 euro di benefit se CO2 fino a 60 g/Km 0,4768 euro x 30% CK (15.000 x 30%) = 2.145,59 euro di benefit se CO2 da 61 a 160 g/Km 0,4768 euro x 40% CK (15.000 x 40%) = 2.860,78 euro di benefit se CO2 da 161 a 190 g/Km 0,4768 euro x 50% CK (15.000 x 50%) = 3.575,98 euro di benefit se CO2 oltre 190 g/Km |
Invariate le regole di deducibilità per le auto aziendali e per i rimborso del proprio automezzo
Restano, infine, invariate le regole che riguardano la deducibilità da parte del datore di lavoro per i casi di:
A) auto assegnate in benefit ai dipendenti, che scontano l’Irpef e i contributi come sopra indicato, il datore di lavoro (impresa o professionista) può dedurre i costi sostenuti fino al limite del 70% del loro ammontare (comprensivi di benefit), senza alcun limite di valore dell’auto;
B) rimborsi dei costi chilometrici ai dipendenti, collaboratori, soci o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte aziendali è possibile dedurre il 100% del rimborso, nel limite dei costi riferiti alle tipologie di auto fino a 17 cavalli fiscali (da 1506 a 1643 c.c.) se alimentate a benzina o nel limite di 20 cavalli fiscali (da 1931 a 2080 c.c.) se alimentate a gasolio;
C) autovettura aziendale, utilizzata dall’imprenditore, socio o professionista per uso sia lavorativo che personale, senza addebito di corrispettivo specifico, con esclusione dei beni utilizzati come strumentali all’attività, si applicano le ordinarie regole di detraibilità e deducibilità.
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