RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2021
Richiesta entro il 30 aprile
Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre (gennaio – marzo) 2021, se superiore a 2.582,28 euro, devono presentare il modello TR, previa la verifica delle condizioni previste.
L’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro. Il modello, alla luce di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate in data 22 marzo 2021 è stato aggiornato per tenere conto della nuova percentuale di compensazione prevista dal D.M. 5 febbraio 2021.
Novità del 2021 e precedenti
Mini restyling per il modello IVA TR 2021, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di tener conto nella nuova percentuale di compensazione sulle cessioni di legname e legna da ardere, escluso quello tropicale, prevista dal D.M. 5 febbraio 2021, che ha determinato nello specifico le modifiche nel quadro TA del modello, in corrispondenza del rigo TA4 e nel quadro TB del modello, in corrispondenza del rigo TB4, la percentuale del 6% è sostituita con la percentuale del 6,4%.
La versione precedente del modello IVA TR deve solo essere usata per eventuali rettifiche di istanze presentate prima del 1° aprile 2021.
Altre novità, già note dal 2020, riguardano:
· l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 o superiore, per un importo di credito Iva non superiore a 50.000 euro;
· l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero della presentazione della garanzia, ai fini del rimborso dei crediti Iva infrannuali, da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 o superiore, per un importo non superiore a 50.000 euro;
· la possibilità di cedere il credito Iva trimestrale (oltre che di quello annuale), per il quale si è chiesto il rimborso.
Erogazione prioritaria dei rimborsi
Il rigo TD8 è previsto ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso, nonché ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, mentre il quadro TE è riservato ai soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, tra cui quelli non tenuti alla presentazione della garanzia. Le istruzioni precisano che l’esonero dall’obbligo di garanzia, per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, si applica anche, da un lato, ai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 ss. del D.Lgs. n. 128/2015 e, dall’altro, ai contribuenti minori di cui all’art. 5 del D.M. 4 agosto 2016 che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate in quanto hanno optato per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture.
E’ anche ammesso al rimborso in via prioritaria chi effettua operazioni in split payment, nel limite dell’Iva addebitata ad aliquota zero sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. È, dunque, possibile che il rimborso erogabile in via prioritaria non coincida con l’importo chiesto a rimborso. Ne consegue che l’importo residuo rimane soggetto all’erogazione ordinaria.
Soggetti interessati
Le imprese che hanno effettuato nel primo trimestre 2021 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti maggiorata del 10%, oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.
Dal 17/03/2012 il rimborso può essere richiesto da coloro che svolgono, nell’ambito del trimestre, per più del 50% prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità europea, ovvero relative a beni trasportati fuori dalla Comunità stessa.
Dal 2015 le operazioni assoggettate allo split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva, in base al requisito dell’aliquota media.
Credito Iva interessato
L’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.
Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.
In caso di richiesta a rimborso (e non in compensazione) non vige il limite annuo di € 700.000,00 (previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24 o per le richieste di rimborso annuale), poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.
Possibilità di utilizzo
Tre sono i modi per l’utilizzo del credito Iva trimestrale:
Ø il rimborso;
Ø la compensazione;
Ø la cessione.
A partire dai crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso dal 1° gennaio 2020 è possibile procedere alla cessione del credito Iva risultante dal modello TR (art. 12-sexies del D.L. 34/2019), fino ad oggi consentita solo per quello annuale, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall’art. 69 del R.D. 2440/1923 (cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio).
Requisiti soggettivi
Possono accedere alla richiesta i soggetti che:
ü esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge e le operazioni assoggettate allo split payment;
ü effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e cessioni intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
ü hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili;
ü effettuano delle operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;
ü essendo operatori non residenti, si sono identificati direttamente in Italia, ovvero hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale.
Termine di presentazione
Il modello deve essere presentato con modalità telematica entro il 30 aprile. In caso di utilizzo del credito in compensazione, il codice del primo trimestre, da utilizzare sul modello F24 è il 6036. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione. Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR (D.R.E. Lombardia).
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR
Per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 50/2017, che ha previsto l’apposizione del visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro o a 50.000 euro per i contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019, e l’utilizzo del credito superiore a 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Pertanto:
} per crediti non superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello.
} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 e fino a € 50.000,00 richiesti da parte di soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 o superiore, la compensazione può avvenire senza apposizione del visto di conformità, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello. La soglia di 50.000 euro è riferita cumulativamente alle richieste di rimborso Iva annuale effettuate comprendendo sia il credito IVA 2020, sia i crediti IVA trimestrali del 2021 (circolare n 20/E/2019 § 7.4). Quindi, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2021 entro il 30 aprile p.v., il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti scadenti dal 10 maggio 2021.
} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 richiesti da parte di soggetti passivi non premiali agli ISA (con punteggio inferiore a 8) o superiori a € 50.000,00 richiesti da parte di soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 o superiore, la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello, avendo apposto il visto di conformità.
La compensazione del credito del 1^ trimestre
E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2021 (codice tributo 6036) e utilizzare il credito in compensazione col modello F24 con le seguenti scadenze:
- dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 5.000 euro; esempio dal 3 maggio se l’istanza viene presentata il 30 aprile p.v.;
- dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello se il credito supera i 5.000 euro; esempio dal 10 maggio se l’istanza viene presentata il 30 aprile p.v.
Per tutti i casi di compensazione col modello F24 è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”), ed essere utenti abilitati e titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. Viene così eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l’obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate).
Rimborso del credito del 1^ trimestre
Con le modifiche contenute nel D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, è stato raddoppiato il precedente limite di € 15.000,00 per le richieste di rimborso senza garanzia. In base alle nuove disposizioni:
• il rimborso di importo non superiore a € 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia;
• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “a rischio”, è erogato previa prestazione di idonea garanzia;
• il rimborso di importo da € 30.000,00 e non superiore a € 50.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza prestazione di garanzia e senza apposizione del visto di conformità, se richiesto da contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 o superiore, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio” e non premiale agli ISA (con punteggio inferiore a 8) o di importo superiore a € 50.000,00 richiesto da parte di soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 o superiore, è erogato previa prestazione di garanzia, ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Ai fini del calcolo della soglia, il limite dei 30mila euro o dei 50mila euro deve intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un’istanza di rimborso nel primo trimestre per un importo di 15 mila euro e nel terzo trimestre viene presentata una nuova istanza con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 17 mila euro (o 37mila se premiale ISA), sorge l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a tale ultima richiesta.
Casi particolari
Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto. Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.
Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”.
Tavola riassuntiva
Termine di presentazione |
La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre c entro 30 aprile II trimestre c entro 31 luglio (o 2 agosto per il 2021) III trimestre c entro 31 ottobre (o 2 novembre per il 2021) |
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR |
Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le seguenti regole: per crediti non superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR; per crediti Iva superiori a € 5.000 o € 50.000 se soggetto premiale ISA, la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo quello di presentazione del modello, previa l’apposizione del visto di conformità. La soglia di € 5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking). |
Visto di conformità |
Per le compensazioni del credito trimestrale oltre i 5.000 euro (o € 50.000 se soggetto premiale ISA) è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro (o 50.000 euro se soggetto premiale ISA), è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste. |
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale |
Ai sensi del co. 2 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui all’art. 30: § quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, maggiorata del 10%, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, co. 5, 6, 7 (reverse charge e split payment); § quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; § quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; § quando effettua operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate; § soggetti non residenti, identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, a norma dell'art. 35-ter. |
Modalità di presentazione |
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. |
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
21/04/2021