RIMBORSO CREDITO IVA DEL SECONDO TRIMESTRE 2017

 

Visto di conformità per le richieste in scadenza al 31 luglio

 

Lunedì 31 luglio p.v. scade l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al secondo trimestre 2017, previa la verifica delle condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/72, utilizzando il nuovo modello TR approvato dall’Agenzia delle Entrate il 4 luglio scorso.

 

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novità recate dall’art. 3 del D.L. 50/2017 che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Ricordiamo che il credito Iva di ogni trimestre dell’anno può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso tramite l’invio dell’apposito modello entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre: per il primo trimestre entro fine aprile, per il secondo entro fine luglio e per il terzo entro fine ottobre.

 

Novità per i crediti dal 2° semestre 2017

Due sono le novità da tenere in considerazione:

1) I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (€ 50.000,00 per le start up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso.

2) La compensazione potrà avvenire già dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, senza dover aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al secondo trimestre del 2017 entro il 20 luglio, il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti scadenti il 31 luglio 2017, atteso che il prossimo 30 luglio cade di domenica.

 

Verifica del limite di 5.000 euro per il visto di conformità

Ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro annui, si dovrebbe considerare anche il credito del primo trimestre del 2017, atteso che secondo le nuove istruzioni il limite va “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Di conseguenza, nel caso in cui si sia utilizzato in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2017 per un importo di 4.000 euro, sarebbe sufficiente voler compensare, con la presentazione del modello TR relativo al secondo trimestre 2017, un ulteriore credito Iva di 1.500 euro, affinché divenga d’obbligo l’apposizione del visto di conformità.

 

Novità per l’erogazione prioritaria dei rimborsi

Le ulteriori novità si riferiscono al rigo TD8, previsto ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso nonché ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, e al quadro TE, riservato ai soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, tra cui quelli non tenuti alla presentazione della garanzia. Le istruzioni precisano che l’esonero dall’obbligo di garanzia, per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, si applica anche, da un lato, ai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 ss. del D.Lgs. n. 128/2015 e, dall’altro, ai contribuenti minori di cui all’art. 5 del D.M. 4 agosto 2016 che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate in quanto hanno optato per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture.

 

Soggetti interessati

Le imprese che hanno effettuato nel secondo trimestre 2017 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

Dal 17/03/2012 il rimborso può essere richiesto da coloro che svolgono, nell’ambito del trimestre, per più del 50% prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità europea, ovvero relative a beni trasportati fuori dalla Comunità stessa.

Dal 2015 le operazioni assoggettate allo split payment di cui al nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva, in base al requisito dell’aliquota media.

 

Credito Iva interessato

L’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed  a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta a rimborso (e non in compensazione) non vige il nuovo limite annuo di € 700.000,00 (previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24 o per le richieste di rimborso annuale), poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.

 

Possibilità di utilizzo

Due sono i modi per l’utilizzo del credito Iva trimestrale:

Ü       il rimborso

Ü       la compensazione

Secondo l’Agenzia delle Entrate, possono «costituire oggetto di cessione solo i crediti risultanti dalla dichiarazione Iva annuale» (circolare n. 192/97 e articolo 5, comma 4-ter del D.L. 70/88), per i quali sia stato richiesto il rimborso nel quadro VR del modello Iva (articolo 38-bis). Quindi, il credito Iva trimestrale, per il quale è stato effettuato il rimborso infrannuale (modello TR), non potrebbe «formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria» (risoluzione n. 49/2006).

 

Requisiti soggettivi

Possono accedere alla richiesta i soggetti che:

ü esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge e le operazioni assoggettate allo split payment;

ü effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-bis, 9 e cessioni intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

ü hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili;

ü effettuano delle operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;

ü essendo operatori non residenti, si sono identificati direttamente in Italia, ovvero hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale.

 

Termine di presentazione

Il modello deve essere presentato con modalità telematica entro il 31 luglio 2017. In caso di utilizzo del credito in compensazione, il codice del secondo trimestre, da utilizzare sul modello F24 è il 6037. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione.

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Dal secondo trimestre 2017, per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 50/2017, che ha previsto l’apposizione del visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro e l’utilizzo del credito superiore a 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Pertanto:

} per crediti non superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello;

} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello, avendo apposto il visto di conformità.

La soglia di € 5.000,00 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad € 8.000,00 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per € 30.000,00 tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione.

 

La compensazione del credito del 2^ trimestre

E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al secondo trimestre 2017 (codice tributo 6037) e utilizzare il credito in compensazione col modello F24 con le seguenti scadenze:

-         dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 5.000 euro; esempio dal 2 agosto se l’istanza viene presentata entro il 31 luglio p.v.;

-         dal 10 agosto se la presentazione avviene entro il 31/07 p.v. se il credito supera i 5.000 euro, utilizzando solo i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

 

Rimborso del credito del 2^ trimestre

Dopo le modifiche contenute nel D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, è stato raddoppiato il precedente limite di € 15.000,00 per le richieste di rimborso senza garanzia. In base alle nuove disposizioni:

• il rimborso di importo non superiore a € 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia;

• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “a rischio”, è erogato previa prestazione di idonea garanzia;

• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

Casi particolari

Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto. Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.

Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”.

 

Tavola riassuntiva

 

Modalità di presentazione

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

 

Termine di presentazione

La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre c entro 30 aprile (2 maggio 2017)

II trimestre c entro 31 luglio

III trimestre c entro 31 ottobre

 

 

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le seguenti regole:

per crediti non superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR;

per crediti Iva superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo quello di presentazione del modello, previa l’apposizone del visto di conformità.

La soglia di € 5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

 

Rimborso del credito Iva da TR

Se il credito Iva trimestrale chiesto a rimborso è superiore a € 30.000 occorre prestare le garanzia o apporre il visto di conformità sul modello TR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale

Ai sensi del co. 2 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui all’art. 30:

§          quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, co. 5, 6, 7 (reverse charge e split payment);

§          quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

§          quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

§          effettuazione di operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;

§          soggetti non residenti, identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.

 

Rinvio per approfondimento

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   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

25/07/2017

 

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