RIMBORSO DEL CREDITO IVA NEL TERZO TRIMESTRE 2019

 

Richiesta entro il 31 ottobre

 

Il 31 ottobre scade la presentazione dell’istanza telematica di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre (luglio - settembre) 2019, previa la verifica delle condizioni previste, utilizzando il modello IVA TR approvato con provvedimento del 19/03/2019. Si tratta dell’ultima richiesta del corrente anno, poiché il quarto trimestre confluirà nella dichiarazione Iva annuale, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2020.

 

I contribuenti che presentano un credito Iva nel trimestre superiore a € 2.582,28, che rispettano determinati requisiti, e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, presentano il modello TR entro l’ultimo giorno del mese successivo trimestre di riferimento.

 

Novità del 2019

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 4 luglio 2017 e viene utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2019. La modifica si è resa necessaria per accogliere le novità riguardanti i Gruppi Iva, ossia le disposizioni contenute nel titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 (articoli da 70-bis a 70-duodecies) che consentono l’unione di più soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un’unica partita Iva, nonchè per le novità contenute nell’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 con cui sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

 

Novità del 2020

Le novità per le richieste di rimborso Iva infrannuale, dal 1° gennaio 2020, sono:

·          l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8, per un importo di credito Iva non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;

·          l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero della presentazione della garanzia, ai fini del rimborso dei crediti Iva infrannuali, da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8, per un importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;

·          la possibilità di cedere il credito Iva trimestrale (oltre che di quello annuale), per il quale si è chiesto il rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 12-sexies del D.L. 34/2019).

 

Verifica del limite di 5.000 euro per il visto di conformità

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale: i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (€ 50.000,00 per le start up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro annui, si deve considerare anche il credito del primo trimestre, atteso che secondo le istruzioni il limite va “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Di conseguenza, nel caso in cui si sia utilizzato in compensazione il credito Iva del primo trimestre per un importo di 4.000 euro, sarebbe sufficiente voler compensare, con la presentazione del modello TR relativo al secondo trimestre, un ulteriore credito Iva di 1.500 euro, affinché divenga d’obbligo l’apposizione del visto di conformità.

 

Erogazione prioritaria dei rimborsi

Il rigo TD8 è previsto ai fini dell’erogazione prioritaria del rimborso, nonché ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia, mentre il quadro TE è riservato ai soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, tra cui quelli non tenuti alla presentazione della garanzia. Le istruzioni precisano che l’esonero dall’obbligo di garanzia, per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, si applica anche, da un lato, ai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 ss. del D.Lgs. n. 128/2015 e, dall’altro, ai contribuenti minori di cui all’art. 5 del D.M. 4 agosto 2016 che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate in quanto hanno optato per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture.

E’ anche ammesso al rimborso in via prioritaria chi effettua operazioni in split payment, nel limite dell’Iva addebitata ad aliquota zero sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. È, dunque, possibile che il rimborso erogabile in via prioritaria non coincida con l’importo chiesto a rimborso. Ne consegue che l’importo residuo rimane soggetto all’erogazione ordinaria.

 

Soggetti interessati

Le imprese che hanno effettuato nel terzo trimestre 2019 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti maggiorata del 10%, oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

Dal 17/03/2012 il rimborso può essere richiesto da coloro che svolgono, nell’ambito del trimestre, per più del 50% prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità europea, ovvero relative a beni trasportati fuori dalla Comunità stessa.

Dal 2015 le operazioni assoggettate allo split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva, in base al requisito dell’aliquota media.

 

Credito Iva interessato

L’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed  a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta a rimborso (e non in compensazione) non vige il nuovo limite annuo di € 700.000,00 (previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24 o per le richieste di rimborso annuale), poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.

 

Possibilità di utilizzo

Due sono i modi per l’utilizzo del credito Iva trimestrale:

Ü       il rimborso;

Ü       la compensazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, possono «costituire oggetto di cessione solo i crediti risultanti dalla dichiarazione Iva annuale» (circolare n. 192/97 e art. 5, co. 4-ter del D.L. 70/88), per i quali sia stato richiesto il rimborso nel quadro VR del modello Iva (articolo 38-bis). Quindi, il credito Iva trimestrale, per il quale è stato effettuato il rimborso infrannuale (modello TR), non potrebbe «formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria» (risoluzione n. 49/2006).

 

Requisiti soggettivi

Possono accedere alla richiesta i soggetti che:

ü esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge e le operazioni assoggettate allo split payment;

ü effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e cessioni intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

ü hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili;

ü effettuano delle operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;

ü essendo operatori non residenti, si sono identificati direttamente in Italia, ovvero hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale.

 

Termine di presentazione

Il modello deve essere presentato con modalità telematica entro il 31 ottobre 2019. In caso di utilizzo del credito in compensazione, il codice del terzo trimestre, da utilizzare sul modello F24 è il 6038. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione. Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR (D.R.E. Lombardia).

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 50/2017, che ha previsto l’apposizione del visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro e l’utilizzo del credito superiore a 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, senza dover aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

Pertanto:

} per crediti non superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017 ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali, va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti;

} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello, avendo apposto il visto di conformità. Quindi, in caso di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2019 entro il 25 ottobre, il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti scadenti il 4 novembre 2019.

La soglia di € 5.000,00 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale), relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad € 8.000,00 e viene poi presentato un modello TR per il terzo trimestre per € 30.000,00 tutto il credito del terzo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione.

 

La compensazione del credito del 3^ trimestre

E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al terzo trimestre 2019 (codice tributo 6038) e utilizzare il credito in compensazione col modello F24 con le seguenti scadenze:

-         dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 5.000 euro; esempio dal 2 novembre se l’istanza viene presentata il 31 ottobre p.v.;

-         dal 11 novembre se la presentazione avviene il 31/10 p.v. se il credito supera i 5.000 euro, utilizzando solo i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

 

Rimborso del credito del 3^ trimestre

Dopo le modifiche contenute nel D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, è stato raddoppiato il precedente limite di € 15.000,00 per le richieste di rimborso senza garanzia. In base alle nuove disposizioni:

• il rimborso di importo non superiore a € 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia;

• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “a rischio”, è erogato previa prestazione di idonea garanzia;

• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato previa prestazione di garanzia, ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Ai fini del calcolo della soglia, il limite dei 30mila euro deve intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un’istanza di rimborso nel primo trimestre per un importo di 14 mila euro e nel secondo trimestre viene presentata una nuova istanza con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 17 mila euro, sorge l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a tale ultima richiesta. Nel caso in cui l’importo della richiesta di rimborso sia superiore a 30mila euro e non si intende prestare la garanzia (in caso di soggetto non a “rischio”), è necessario acquisire il visto di conformità/sottoscrizione dell’organo di controllo contabile.

 

Casi particolari

Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto. Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.

Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”.

 

Tavola riassuntiva

 

 

Termine di presentazione

La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre c entro 30 aprile

II trimestre c entro 31 luglio

III trimestre c entro 31 ottobre

 

 

 

 

 

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR

Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le seguenti regole:

per crediti non superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR;

per crediti Iva superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo quello di presentazione del modello, previa l’apposizione del visto di conformità.

La soglia di € 5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).

 

 

Visto di conformità

Per le compensazioni del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale

Ai sensi del co. 2 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui all’art. 30:

§          quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, maggiorata del 10%, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, co. 5, 6, 7 (reverse charge e split payment);

§          quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

§          quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

§          quando effettua operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;

§          soggetti non residenti, identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, a norma dell'art. 35-ter.

Modalità di presentazione

La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

23/10/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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