RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2022
Richiesta entro il 31 ottobre 2022
Scade lunedì 31 ottobre la presentazione dell’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2022 (luglio-settembre), se di importo superiore a 2.582,28 euro e previa la verifica delle condizioni previste, utilizzando il modello IVA TR.
Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva, da utilizzare in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi nel modello F24, per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2023.
Soggetti interessati
Le imprese che hanno effettuato nel terzo trimestre 2022 operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti maggiorata del 10%, oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.
Dal 17/03/2012 il rimborso può essere richiesto da coloro che svolgono, nell’ambito del trimestre, per più del 50% prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità europea, ovvero relative a beni trasportati fuori dalla Comunità stessa.
Dal 2015 le operazioni assoggettate allo split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva, in base al requisito dell’aliquota media.
Credito Iva interessato
L’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.
Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.
In caso di richiesta di rimborso non vige il limite annuo previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24, poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale.
In caso di richiesta in compensazione del credito, col modello F24, il limite di utilizzo è stato innalzato da 700.000 a 2.000.000 di euro (art. 1 co. 72 della Legge n. 234 del 2021).
Possibilità di utilizzo
Tre sono i modi per l’utilizzo del credito Iva trimestrale:
Ø il rimborso;
Ø la compensazione;
Ø la cessione.
A partire dai crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso dal 1° gennaio 2020 è possibile procedere alla cessione del credito Iva risultante dal modello TR (art. 12-sexies del D.L. 34/2019), fino ad oggi consentita solo per quello annuale, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall’art. 69 del R.D. 2440/1923 (cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio).
Requisiti soggettivi
Possono accedere alla richiesta i soggetti che:
ü esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge e le operazioni assoggettate allo split payment;
ü effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e cessioni intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
ü hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili;
ü effettuano delle operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;
ü essendo operatori non residenti, si sono identificati direttamente in Italia, ovvero hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale.
Termine di presentazione
Il modello deve essere presentato con modalità telematica entro il 31 ottobre. In caso di utilizzo del credito in compensazione, il codice del terzo trimestre, da utilizzare sul modello F24 è il 6038. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, non essendo prevista altra modalità di presentazione. Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR (D.R.E. Lombardia).
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR
Per utilizzare il credito Iva da modello TR occorre rispettare le regole previste dal D.L. 50/2017, che ha previsto l’apposizione del visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro o a 50.000 euro per i contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo 2020 o 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020, e l’utilizzo del credito superiore a 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Pertanto:
} per crediti non superiori a € 5.000,00 la compensazione può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, occorrerà quindi attendere di aver presentato il modello.
} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 e fino a € 50.000,00 richiesti da parte di soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 o superiore, la compensazione può avvenire senza apposizione del visto di conformità, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello. La soglia di 50.000 euro è riferita cumulativamente alle richieste di rimborso Iva annuale effettuate comprendendo sia il credito IVA 2021, sia i crediti IVA trimestrali del 2022 (circolare n 20/E/2019 § 7.4). Quindi, in caso di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2022 entro il 31 ottobre p.v., il credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti scadenti dal 10 novembre 2022.
} per crediti Iva superiori a € 5.000,00 richiesti da parte di soggetti passivi non premiali agli ISA (con punteggio inferiore a 8) o superiori a € 50.000,00 richiesti da parte di soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 o superiore, la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello, avendo apposto il visto di conformità.
La compensazione del credito del 3^ trimestre
E’ possibile quindi presentare il modello Iva TR relativo al terzo trimestre 2022 (codice tributo 6038) e utilizzare il credito in compensazione col modello F24 con le seguenti scadenze:
- dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza, se il credito non supera i 5.000 euro; esempio dal 2 novembre se l’istanza viene presentata il 31 ottobre p.v.;
- dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello se il credito supera i 5.000 euro; esempio dal 10 novembre se l’istanza viene presentata il 31 ottobre p.v.
Per tutti i casi di compensazione col modello F24 è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”), ed essere utenti abilitati e titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. Viene così eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l’obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate).
Rimborso del credito del 3^ trimestre
Con le modifiche contenute nel D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, è stato raddoppiato il precedente limite di € 15.000,00 per le richieste di rimborso senza garanzia. In base alle nuove disposizioni:
• il rimborso di importo non superiore a € 30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia;
• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “a rischio”, è erogato previa prestazione di idonea garanzia;
• il rimborso di importo da € 30.000,00 e non superiore a € 50.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza prestazione di garanzia e senza apposizione del visto di conformità, se richiesto da contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed hanno un livello di affidabilità almeno pari a 8 o superiore, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
• il rimborso di importo superiore a € 30.000,00 richiesto da un soggetto “non a rischio” e non premiale agli ISA (con punteggio inferiore a 8) o di importo superiore a € 50.000,00 richiesto da parte di soggetti passivi che posseggono un livello di affidabilità fiscale (ISA) almeno pari a 8 o superiore, è erogato previa prestazione di garanzia, ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Ai fini del calcolo della soglia, il limite dei 30mila euro o dei 50mila euro deve intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un’istanza di rimborso nel primo trimestre per un importo di 15 mila euro e nel terzo trimestre viene presentata una nuova istanza con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 17 mila euro (o 37mila se premiale ISA), sorge l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a tale ultima richiesta.
Casi particolari
Relativamente al rimborso (o compensazione) a seguito di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, occorre ricordare che la medesima fattispecie riguarda anche l’acquisto in esecuzione di contratti di appalto. Occorre però ricordare due interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale, circa gli acquisti di immobili strumentali ed i beni acquistati mediante contratti di leasing, per cui l’Iva assolta sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali non può più essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 392/E del 28/12/2007 ha ritenuto che il rimborso dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili, acquisiti mediante un contratto di leasing, spetti all’impresa concedente e non a quella utilizzatrice. L’utilizzatore di un bene in leasing potrà quindi chiedere il rimborso solo al momento del riscatto del bene, mentre il pagamento dei singoli canoni non realizza il presupposto previsto per il rimborso infrannuale.
Con la C.M. 8/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di acquisto di un immobile strumentale, dal calcolo dell’Iva rimborsabile è necessario escludere “l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”.
Tavola riassuntiva
Termine di presentazione |
La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre c entro 30 aprile (o 2 maggio per il 2022) II trimestre c entro 31 luglio (o 22 agosto per il 2022) III trimestre c entro 31 ottobre |
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR |
Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le seguenti regole: per crediti non superiori a € 5.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR; per crediti Iva superiori a € 5.000 o € 50.000 se soggetto premiale ISA, la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo quello di presentazione del modello, previa l’apposizione del visto di conformità. La soglia di € 5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali dell’anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking). |
Visto di conformità |
Per le compensazioni del credito trimestrale oltre i 5.000 euro (o € 50.000 se soggetto premiale ISA) è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro (o 50.000 euro se soggetto premiale ISA), è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste. |
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale |
Ai sensi del co. 2 dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui all’art. 30: § quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, maggiorata del 10%, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, co. 5, 6, 7 (reverse charge e split payment); § quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; § quando acquista o importa beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; § quando effettua operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare), di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate; § soggetti non residenti, identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, a norma dell'art. 35-ter. |
Modalità di presentazione |
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. |
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
12/10/2022